Home NotizieItalia Ratifica trattato Italia – San Marino: la relazione dell’onorevole Gianluca Pini

Ratifica trattato Italia – San Marino: la relazione dell’onorevole Gianluca Pini

da Redazione

“Una delle conseguenze di maggior impatto per gli operatori nazionali è quella di non dover più compilare, nelle transazioni con operatori della Repubblica di San Marino, le comunicazioni black list obbligatorie per i soggetti passivi Iva”.

 

ITALIA – DDL A.C. 2273, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

 

Colleghi deputati, l’Accordo italo-sammarinese in materia di collaborazione finanziaria, siglato a San Marino il 26 novembre 2009 è il risultato dei negoziati bilaterali Italia-San Marino condotti successivamente alla firma dell’Accordo di cooperazione economica (avvenuta il 31 marzo 2009). Ricordo infatti che l’articolo 1 dell’Accordo del 31 marzo 2009, prevedeva infatti la stipula di un accordo ad hoc per la regolazione degli aspetti relativi alla collaborazione in materia finanziaria.

L’Accordo al nostro esame si collega, inoltre, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002 ed al Protocollo di modifica, firmato a Roma il 13 giugno 2012: la Convenzione ed il Protocollo sono in vigore dal 3 ottobre 2013 (per l’Italia la ratifica è intervenuta ai sensi della legge n. 88 del 19 luglio 2013), che ha portato all’esclusione, da parte italiana, della Repubblica di San Marino dalla “black list” fiscale-

La Repubblica del Monte Titano si è impegnata in questi anni in numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni nonché l’approvazione, da parte delle autorità sanmarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l’obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli congrui rispetto a quelli italiani.

Una delle conseguenze di maggior impatto per gli operatori nazionali è quella di non dover più compilare, nelle transazioni con operatori della Repubblica di San Marino, le “comunicazioni black list” obbligatorie per i soggetti passivi Iva che realizzano operazioni rilevanti con operatori di Paesi rientranti nell’elenco citato.

L’Accordo al nostro esame disciplina e rafforza la collaborazione tra le autorità finanziarie dei due Paesi, ridisegnando l’assetto delle relazioni bilaterali in materia finanziaria, e favorisce lo sviluppo delle stesse in un’ottica di stabilità, trasparenza ed integrità dei sistemi finanziari. Ciò, al fine di prevenire e reprimere ancor più efficacemente i fenomeni connessi agli abusi di mercato, al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo e garantendo, altresì, un adeguato sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.

L’Accordo si compone di un Preambolo e 5 articoli.

Particolare rilievo assume l’articolo 1, che richiama esplicitamente gli obiettivi della cooperazione finanziaria enunciati dall’articolo 1 dell’Accordo del 31 marzo 2009, indica nella collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo il perimetro della collaborazione bilaterale.

Le Parti collaboreranno, senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti, negli ambiti della vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, dell’analisi finanziaria, dell’attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose, del finanziamento del terrorismo, degli abusi di mercato e del controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.

San Marino si impegna altresì a proseguire e rafforzare il recepimento degli standard internazionali e dei principi ed istituti rilevanti della normativa comunitaria. Agli enti finanziari e creditizi sanmarinesi può essere concesso di accedere ai sistemi di pagamento dell’area euro secondo condizioni determinate dalla Banca d’Italia con il consenso della BCE.

Ai sensi dell’articolo 2 San Marino si impegna a dotarsi di una legislazione riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, i controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante; gli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette; i princìpi fondamentali e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali e comunitarie ai fini di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L’articolo 3 stabilisce l’impegno reciproco a garantire le condizioni che permettano alle Autorità di vigilanza di svolgere le loro funzioni su base transfrontaliera anche mediante scambio di informazioni riservate ed accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Alle Autorità di vigilanza dei due Paesi è rimessa la definizione, anche a mezzo di accordi scritti di cooperazione, delle modalità della collaborazione nella vigilanza transfrontaliera.

Inoltre lo stesso articolo fissa l’impegno reciproco ad assicurare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

Con l’articolo 4 le Parti concordano di costituire una Commissione Mista, cui partecipano le Amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate, per la verifica dell’attuazione dell’Accordo e la valutazione di eventuali aggiornamenti.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, approvato dal Senato il 2 aprile scorso si compone di 3 articoli. Il primo reca l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo e il secondo il relativo ordine di esecuzione. Durante l’esame presso il Senato l’articolo 2 è stato modificato con l’inserimento di un secondo comma contenente la clausola di invarianza finanziaria a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio: la neutralità finanziaria del provvedimento era stata evidenziata sia nella relazione illustrativa, sia nella relazione tecnica che corredano il disegno di legge.

Pochi giorni i nuovi Capitani reggenti, nel loro discorso d’insediamento, hanno auspicato l’entrata in vigore anche di questo accordo, già ratificato dalla Repubblica di Sam Marino: condivido convintamente questo auspicio poiché ritengo che tale intesa completi il quadro delle intese fondamentali italo-sammarinesi creando nuove prospettive di collaborazione economica e commerciale in un contesto legale trasparente ed ordinato.

 

on. Gianluca Pini

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