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Legge 71/2014, apprendistato riformato a San Marino: tre le nuove tipologie

da Redazione

La Legge 71/2014, entrata in vigore il 14 maggio 2014, va a regolare gli incentivi per l’occupazione e la formazione. Agevolazioni anche per chi assume chi percepisce gli ammortizzatori.

SAN MARINO – Il 14 maggio è entrata in vigore la L. n. 71/2014, varata lo scorso 29 aprile, che va a modificare e integrare il “Sistema di erogazione degli incentivi per l’occupazione e la formazione e tipologie contrattuali a contenuto formativo”. Per la precisione vengono riformati l’istituto dell’apprendistato, il sistema di incentivi alle assunzioni per i percettori di ammortizzatori sociali (ex articolo 20 del DL 156/2011) e il sistema di erogazione dell’indennità economica speciale.

La norma elimina tutti i precedenti strumenti per l’inserimento lavorativo. Nello specifico: la L. 89/1987 (relativa alla formazione professionale), il praticantato a contenuto formativo (art. 10 della 131/2005), il contratto di inserimento normativo (art. 12 della medesima legge) e il tirocinio formativo (art. 13, tutti successivamente modificati con la Legge 156/2011).

Vengono invece modificati gli istituti dell’apprendistato, dell’assunzione in addestramento e degli stage aziendali.

 

LE TRE FORME DEL NUOVO APPRENDISTATO

Dal 14 maggio appunto il nuovo apprendistato prevede tre diverse tipologie. La prima è specificata dall’art. 3, è riservata ai giovani dai 16 ai 25 anni, con durata massima di 3 anni ed è volta all’apprendimento di una serie di specifiche qualifiche professionali (indicate nell’allegato A), dall’estetista allo scalpellino passando per l’operatore elettromeccanico. L’articolo in questione specifica anche il trattamento economico, che va dal 50% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica finale per il primo semestre fino all’80%.

Poi c’è l’apprendistato formativo applicativo pratico, riservato ai giovani fino a 35 anni alla loro prima occupazione con attestato di qualifica, diploma, laurea e master (art. 4). Ha una durata massima di 2 anni e un trattamento economico che va dal 65% del 1° semestre all’80%.

Quindi è previsto (art. 5) l’apprendistato di riconversione per reinserimento lavorativo e riqualificazione: questa tipologia è riservata a disoccupati e inoccupati da almeno tre mesi che non percepiscono ammortizzatori sociali, ultracinquantenni, donne in reinserimento dopo la maternità fino al terzo anno di vita del bambino, disoccupati che cambiano mansione o l’attività precedentemente svolta ed ha una durata massima di 2 anni.

In questo caso il trattamento economico è pari al 70% della retribuzione contrattuale corrispondente qualifica finale per il primo anno e dell’80% per il secondo anno.

Le prime due forme di assunzione in apprendistato sono a tempo indeterminato. La terza può essere anche a tempo determinato e, ove il rapporto non si trasformi a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione degli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato a decorrere dal superamento del periodo di prova. Le retribuzioni di tutti gli apprendisti sono esentate dall’imposizione contributiva.

In ogni caso le richieste di assunzione sono oggetto (D.D. 156/2011) di comunicazione nominativa all’Ufficio del Lavoro, il quale è tenuto a richiedere il parere tecnico del Centro di Formazione Professionale. Per praticità un semplice ma funzionale suggerimento rivolto agli interessati dagli esperti dell’ANIS – che vale la pena rendere noto – è quello di avanzare richiesta preventiva allo stesso Cfp.

 

INCENTIVI PER PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Poi ci sono gli incentivi alle assunzioni dei percettori di ammortizzatori sociali. L’art. 7 specifica che i lavoratori che percepiscono gli ammortizzatori sociali che vengono riassunti per una mansione uguale o affine a quella precedentemente svolta, o quella per cui è stato riconosciuto l’ammortizzatore sociale, o connessa al titolo di studio posseduto, devono essere inquadrati al medesimo livello retributivo o al massimo uno inferiore. Tali lavoratori, se assunti a tempo indeterminato, percepiscono il 100% della retribuzione contrattuale, ma una percentuale è a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali (il 60% per il primo anno, il 25% per gli ulteriori 6 mesi ma con un tetto calcolato sulla retribuzione media contrattuale). Il datore di lavoro inoltre usufruisce di uno sgravio contributivo pari al 50% per 24 mesi.

Se invece il lavoratore viene assunto a tempo determinato, il datore di lavoro usufruisce dell’incentivo sopra previsto nella misura del 50% (30% a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali) senza sgravi contributivi. Allo scadere del 3° mese il datore di lavoro può accedere agli incentivi e sgravi per il restante periodo di 15 mesi trasformando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, altrimenti, in alternativa, perde da quel momento il diritto all’incentivo pur senza obbligo della sua restituzione.

Si evidenzia che se il rapporto di lavoro venisse risolto per causa non imputabile al lavoratore, entro i 12 mesi successivi dalla fine del percepimento degli incentivi, il datore di lavoro è tenuto a restituire la somma pari alle indennità e agli sgravi contributivi di cui ha beneficiato dopo i primi 3 mesi.

L’art. 8 prevede le norme relativi agli incentivi per l’assunzione in formazione / riqualificazione. L’assunzione dei lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali per svolgere una nuova mansione può avvenire a due livelli inferiori rispetto a quello posseduto in precedenza. In caso di assunzione a tempo determinato gli sgravi contributivi (del 50%) durano per 6 mesi, con il tempo indeterminato arrivano a 18 mesi. Anche in questo caso viene specificata la suddivisione della retribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato tra datore di lavoro e Cassa per gli Ammortizzatori sociali (il 40% a carico della Cassa per i primo anno, il 20% nei successivi sei mesi, con un tetto sulla retribuzione contrattuale media mensile). E ancora una volta il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione per intero e a recuperare la parte a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali dal versamento mensile dei contributi.

Si evidenzia che se il rapporto di lavoro venisse risolto per causa non imputabile al lavoratore, entro i 12 mesi successivi dalla fine del percepimento degli incentivi, il datore di lavoro è tenuto a restituire la somma pari alle indennità e agli sgravi contributi di cui ha beneficiato dopo i primi 3 mesi.

L’art. 9 invece prende in esame tutti gli altri casi di lavoratori ripescati tra quelli che percepiscono ammortizzatori sociali, assicurando al datore di lavoro la possibilità di accedere agli incentivi e agli sgravi previsti dall’articolo 8, ma ridotti del 50%. C’è poi la casistica del contratto terapeutico riabilitativo (art. 10): Se un datore di lavoro intende assumere un lavoratore già inserito con contratto terapeutico ai sensi dell’art. 7 del DL 23/07/2013 n. 91 (con riferimento a precedenti Accordi siglati tra la Segreteria al Lavoro e quella alla Sanità per il recupero sociale) può corrispondere nei primi 3 anni la retribuzione contrattuale riferita al livello finale con abbattimenti del 70%, 80% e 90% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno. Tale retribuzione inoltre beneficia per tutta la durata del rapporto di lavoro di uno sgravio contributivo del 50%.

 

CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO

In alternativa all’apprendistato, per i giovani tra i 16 e i 23 anni di età le cui mansioni non rientrino nel già citato allegato A (vedi art. 3), la norma prevede la tipologia di assunzione in addestramento (già disciplinata in precedenza dall’art. 11 della L. 131/2005). Va detto che l’assunzione in addestramento è finalizzata all’adattamento delle competenze del lavoratore, alla sua prima occupazione, alle mansioni assegnate e che il lavoratore deve essere iscritto nelle liste di avviamento al lavoro. L’assunzione non può avere durata inferiore ai 3 mesi e superiore ai 24, è consentita entro la IIIa categoria e il datore di lavoro può corrispondere compensi mensili pari all’80% per il primo anno e l’85% per l’anno successivo rispetto alla retribuzione contrattuale.

Novità anche per quanto concerne gli stage aziendali (art. 12). Innanzitutto La fruibilità di questo istituto è stata estesa anche ai qualificandi, ossia coloro che sono iscritti ai corsi del Cfp. L’attività svolta dallo stagista non costituisce rapporto di lavoro subordinato privato e, cinque giorni lavorativi prima del suo inizio, il datore di lavoro, deve comunicare all’Ufficio del Lavoro una serie di dati specifici: generalità dello stagista, data di inizio e fine, attività da svolgere e copertura assicurativa. Il datore di lavoro deve corrispondere allo stagista un indennizzo, a titolo di borsa di studio, corrispondente al 50% della tabella del minimo territoriale del contratto di lavoro del settore industria, esente da contributi e imposte.

Per i qualificandi, diplomandi e laureandi lo stage può avere una durata massima di 9 mesi nella stessa impresa e può essere ripetuto al massimo presso due imprese. Mentre per coloro che hanno conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi lo stage può avere una durata massima di 6 mesi ed è computato ai fini della durata massima di una eventuale assunzione in apprendistato (di cui all’art. 4). Qualora al termine dello stage il datore di lavoro assuma lo stagista può beneficiare di uno sgravio contributivo pari al 50% per 6 mesi se l’assunzione è a tempo determinato, per 24 se è a tempo indeterminato.

 

DISPOSIZIONI COMUNI E INCENTIVI STRAORDINARI

Sono esclusi (art. 13) dalle agevolazioni che abbiamo finora raccontato i soci che detengono una quota superiore al 25% nella società, gli amministratori e i dipendenti di organizzazioni associative, coloro che svolgono attività sportive di natura professionistica, attività di lavoro temporaneo e attività domestiche.

Sono consentiti gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8 e 9 – per chi rientra nel mondo del lavoro dagli ammortizzatori sociali – il coniuge, i parenti ed affini entro il primo grado di titolari, soci, amministratori di società o società cooperative, ma solo nel limite di uno per ogni impresa, mentre sono vietate per i lavori stagionali.

Sempre in riferimento alle riassunzioni dagli ammortizzatori sociali queste sono vietate se richieste dallo stesso datore di lavoro (o gruppo a cui appartiene l’impresa) che ne aveva disposto il licenziamento. Inoltre viene affermato che la Cassa Ammortizzatori Sociali si prenderà carico del sostegno del Tfr e della gratifica natalizia per un dodicesimo della retribuzione annuale (la restante parte è naturalmente a carico del datore di lavoro).

Infine l’art. 14 rimanda all’emanazione di un apposito Decreto Delegato la definizione delle attività economiche cui si intende dare particolare impulso con incentivi speciali e straordinari al fine di inserire i lavoratori disoccupati.

Da dopo il 14 maggio, data di entrata in vigore della presente legge, vige il regime transitorio di cui all’art. 19, che prevede percentuali e scaglioni intermedi tra quelli vigenti e quelli definitivi.

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