Home FixingFixing San Marino, Legge n. 71/2014: indennità economica speciale resa meno “comoda”

San Marino, Legge n. 71/2014: indennità economica speciale resa meno “comoda”

da Redazione

La legge 71/2014, in vigore dal 14 maggio 2014, va a modificare il sistema di erogazione dell’Indennità Economica Speciale.

SAN MARINO – È la legge 71/2014, quella che riguarda il “Sistema di erogazione degli incentivi per l’occupazione e la formazione e tipologie contrattuali a contenuto formativo” che andrà a modificare il sistema di erogazione dell’Indennità Economica Speciale. E lo fa nel proprio Titolo III (dall’art. 15 al 19), ma che entrerà in vigore solo da quando sarà messo a punto ed introdotto lo strumento di accertamento della condizione economica del nucleo familiare.

L’art. 15 definisce le misure dell’ammontare dell’Indennità, andando a sostituire in blocco l’art. 20 della L. 73/2010 e successive modifiche e integrazioni. Il tetto di indennizzo è calcolato sulle seguenti percentuali: il 70% per i primi tre mesi, il 60% dal 4° al 6° mese, il 50% dal 7° al 9° mese e infine il 40% dal 10° al 12° mese. Per i lavoratori in mobilità che hanno totalizzato più di 9 mesi ma meno di 12 mesi presso il datore che li ha licenziati le percentuali, scaglione per scaglione, sono ridotte del 10%. È anche stabilito un importo massimo dell’indennità economica speciale, che non può superare la retribuzione contrattuale media mensile territoriale ridotta del 10%. Qualora il lavoratore venga avviato al lavoro, l’erogazione dell’indennità viene sospesa e riprenderà alla scadenza del contratto.

Tutte le disposizioni previste da questo articolo si applicano agli accordi di mobilità stipulati dopo l’entrata in vigore della legge.

Viene inoltre perfezionata la prassi in virtù della quale (art. 17) il mancato pagamento degli stipendi a tutti i lavoratori della stessa impresa per almeno 3 mensilità consecutive, ivi comprese la tredicesima e l’indennità di anzianità, costituisce giusta causa di dimissioni per il singolo dipendente che dunque può accedere agli ammortizzatori sociali.

Degno di nota anche l’art. 22 che parla dell’assunzione di lavoratori-studenti durante il periodo estivo (dal 1 giugno al 30 settembre), con retribuzioni pari al 60% di quella contrattuale e sgravio contributivo del 70%.

Infine con l’art. 23 viene specificato che il datore di lavoro può accedere alle agevolazioni previste dalla legge in questione se e solo se in regola col pagamento dei contributi, mentre il mancato pagamento di due retribuzioni, durante il percepimento delle agevolazioni, comporta la revoca delle stesse e la restituzione di quanto percepito.

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