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San Marino, Leon Engineering: due regimi per valorizzare l’energia autoprodotta

da Redazione

Il 3 aprile scorso il Consiglio Grande e Generale ha varato la Legge n. 48/2014, che riforma la Legge 72 del 2008 sulla promozione ed incentivazione dell’efficienza energetica degli edifici e dell’impiego di energie rinnovabili.

 

di Sara Benzi

 

Il 3 aprile scorso il Consiglio Grande e Generale ha varato la Legge n. 48/2014, che riforma la Legge 72 del 2008 sulla promozione ed incentivazione dell’efficienza energetica degli edifici e dell’impiego di energie rinnovabili. Il provvedimento attiverà il quarto Conto Energetico, ma siamo ancora in attesa dei Decreti Delegati che regolamenteranno il plafond degli incentivi inerenti.

Rimangono comunque invariate le forme di valorizzazione dell’energia prodotta, tramite due diversi regimi (previa sottoscrizione di un accordo con l’AASS): lo Scambio sul posto o la Cessione totale alla rete dell’Azienda. Le specifiche tra i due regimi si possono trovare all’interno della legge sopracitata. All’articolo 22 viene chiarito lo Scambio sul posto: “il richiedente può ottenere, in funzione della tariffazione applicata, il saldo indifferenziato tra l’energia immessa e quella prelevata. L’energia elettrica immessa costituisce un credito energetico dal quale detrarre quella prelevata sulla base del periodo di fatturazione. Se nel periodo di fatturazione il saldo risulta positivo, l’energia elettrica prodotta in eccesso costituisce credito energetico da utilizzarsi entro l’anno solare successivo”. Ovvero, l’energia non auto-consumata verrà immessa in rete e andrà a costituire un fondo dove l’utente potrà accedere nei mesi in cui avrà un consumo maggiore rispetto alla produzione del suo impianto. Ovvero nei mesi invernali.

Invece nell’articolo 23 è chiarito il regime di Cessione dell’energia prodotta: “L’autorità, sentito il parere dell’AASS, definisce alla sua costituzione e nel mese di dicembre per gli anni successivi, la tariffa di cessione (Tc), espressa in €/Kwh, dell’energia elettrica prodotta (Ep) in funzione del costo di approvvigionamento dell’energia elettrica. L’energia ceduta (Ec) è calcolata per ogni periodo di tariffazione ed è la differenza tra l’energia elettrica prodotta e consumata nel suddetto intervallo temporale. Con provvedimento emanato dall’Autorità saranno definite le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione del credito (C), determinato dalla seguente formula: C=Ec x Tc.”

Semplificando, nel regime di Cessione, l’energia viene immessa in rete e valorizzata in base alla tariffa di cessione vigente. Al contrario dello Scambio sul posto, dove l’energia immessa in rete non sarà pagata bensì accumulata come fondo da spendere nell’anno solare successivo, poiché in questo caso lo Scambio sul posto gode della possibilità di incentivo.

Segnaliamo infine che la connessione di un impianto verrà effettuata concretamente dai tecnici AASS, che provvederanno all’allaccio, sotto pagamento di una Tariffa Unica, come da Delibera n.5 del 5 maggio 2010: “…rappresenta l’unico costo che il Richiedente deve sostenere per le operazioni di connessione alla rete elettrica e per l’installazione degli strumenti di misura.” Tale tariffa
“…si applica ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilabili di potenza non superiore a 30 kW”, il che comprende tutti gli impianti ad uso domestico.

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