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San Marino, legge sulle licenze: se ne possono avere 4

da Redazione

Tutte le novità introdotte dalla L. 40/2014. Dal 30 maggio richieste online. Dopo il via libera la PA ha 180 giorni per le opportune verifiche.

 

San Marino Fixing lo ha già raccontato: la legge 40/2014, approvata il 31 marzo scorso e destinata a disciplinare le licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali, ha il merito di aver indicato una nuova via – fino ad oggi sconosciuta, sul Titano – nel rapporto tra chi fa impresa e la pubblica amministrazione. Una nuova via in cui i rapporti cominciano all’insegna della fiducia (senza trascurare le opportune verifiche, altrimenti non c’è rapporto che tenga) e pone a monte dell’ottenimento di una licenza i controlli di rito. Una vittoria dunque sulla burocrazia, che di fatto rende più agevole e celere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

In attesa degli opportuni chiarimenti da parte degli uffici preposti e dei Decreti chiamati a completare il quadro della norma, passiamo a illustrare nel dettaglio i punti salienti della 40/2014, articolo per articolo.

 

Art. 2 (Licenza). Tra le novità principali c’è la possibilità offerta all’operatore economico di ottenere fino a quattro licenze, purché di differente tipologia (ossia licenza industriale, di servizi, commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso, così come definite dal successivo art.3). C’è una discriminante, ovvero che i diversi oggetti delle licenze siano tra loro coerenti. Le diverse licenze non possono essere accumulate in un’unica sede, ma ce ne dovrà essere una per licenza, con un’eccezione per quanto riguarda il cumulo di licenza di commercio all’ingrosso con licenza di commercio al dettaglio, i cui parametri regolamentari saranno specificati tramite un Decreto Delegato da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le licenze sono rilasciate dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio (UIAC); le richieste di apertura saranno trasmesse per via telematica tramite il portale web dello Stato e potranno essere gestite direttamente dagli interessati o dai professionisti appositamente delegati.

 

Art. 6 (Requisiti soggettivi per l’ottenimento della licenza individuale). La licenza individuale può essere ottenuta solo da chi è residente nella Repubblica di San Marino nel rispetto dei requisiti previsti. Con riferimento al criterio della non occupazione, l’art. 7 disciplina il cosiddetto part-time imprenditoriale (regolamentato tramite D.D. il cui termine limite di emanazione è il 31 dicembre 2014).

 

Art. 8 (Requisiti soggettivi per l’ottenimento della licenza da parte di persone giuridiche). Per ottenere la licenza, la persona giuridica deve: a) essere iscritta nel Registro delle società a norma della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche; b) non risultare soggetto inidoneo ai sensi dell’articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche; c) essere in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali.

 

Art. 9 (Requisiti oggettivi per licenze intestate a persone fisiche e licenze intestate a persone giuridiche). Elenca i requisiti oggettivi sia per le licenze individuali sia per quelle intestate alle persone giuridiche. Sembra uno slogan (e lo è), ma l’ottenimento immediato della licenza è reale. La procedura telematica consente infatti di poter stampare immediatamente il documento, che l’operatore dovrà esporre nella sede della propria attività. Due importanti aspetti risultano innovati e meritano una particolare attenzione. La prima riguarda la conformità edilizia della sede: il libero professionista regolarmente iscritto all’Albo degli Ingegneri e Architetti o al Collegio dei Geometri, che ha presentato all’Ufficio Urbanistica la pratica edilizia relativa ai locali da destinarsi a sede della licenza, e il cui progetto è stato approvato, può dichiarare, prima che termini il procedimento per il rilascio della conformità edilizia, che i lavori eseguiti all’interno dei suddetti locali sono conformi all’ultimo progetto approvato comprensivo delle eventuali prescrizioni dettate dalla Protezione Civile. Per quanto concerne l’avvio alla produzione invece, per le aziende interessate è sufficiente avere presentato al competente Dipartimento dell’ISS relativa domanda corredata della necessaria documentazione, in quanto l’autorizzazione deve essere conseguita entro centottanta giorni correnti dal rilascio della licenza. L’attività produttiva può essere dunque avviata in attesa dell’autorizzazione, ma l’imprenditore ha la responsabilità in caso di eventuale assenza dei requisiti di legge per il periodo in attesa dell’autorizzazione.

 

Art. 10 (Procedura generale per rilascio della licenza) e Art. 11 (Controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti per il rilascio di licenza e relative sanzioni). Qui nell’analisi fondiamo i due articoli, strettamente correlati. Presentata l’istanza corredata da tutti i documenti necessari l’UIAC è chiamato a rilasciare immediatamente la licenza. L’UIAC, unitamente agli altri Uffici interessati, hanno l’obbligo di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge (artt. 6, 8 e 9) entro 180 giorni correnti dalla presentazione della istanza di presentazione. Il termine è ridotto a 30 giorni nel caso l’attività oggetto di licenza riguardi settori che presentano particolari rischi per la salute e sicurezza pubblica, ossia il settore della produzione vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all’ingrosso o produzione di farmaci, il settore dei servizi sanitari e socio-sanitari e il settore delle armi.

 

Art. 13 (Autorizzazione ad operare per società estere o persone fisiche non residenti). L’art. 13 equipara agli operatori economici sammarinesi le società fisiche e/o le persone fisiche non residenti che intendano svolgere un attività economica sul Titano per un periodo superiore a 180 giorni: devono infatti richiedere apposita autorizzazione all’UIAC e devono rispettare le medesime norme di legge. L’autorizzazione ha durata di un anno e viene rinnovata, se permangono i requisiti, con il pagamento della relativa tassa. Quelle che invece svolgono una attività per periodi superiori a 15 giorni e inferiori a 180 giorni vengono autorizzate con apposita delibera del Congresso di Stato. Per completezza d’informazione ricordiamo che le attività che non superano i 15 giorni restano soggette all’apposita autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro. Sono escluse da questa autorizzazione le attività finanziarie e quelle che soggette al nulla osta del Congresso di Stato.

 

Art. 17 (Obblighi inerenti le sedi delle attività economiche). Gli operatori economici hanno l’obbligo di adottare e aggiornare una segnaletica che permetta di individuare chiaramente la propria sede. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 200 euro.

 

Art. 18 (Sedi secondarie). La richiesta di aprire una sede secondaria deve essere presentata all’UIAC. La norma prevede che ogni sede abbia almeno un dipendente. L’operatore economico nel caso si trovi a non avere più il numero di dipendenti richiesto per l’apertura di una o più sedi secondarie, deve reintegrare le unità lavorative mancanti entro 90 giorni lavorativi dall’interruzione del rapporto di lavoro. L’inadempimento di tale obbligo comporta la revoca dell’autorizzazione all’apertura della sede o delle sedi secondarie. In caso di più sedi secondarie è il titolare di licenza ad indicare quale sede secondaria chiudere.

 

Art. 20 (Domiciliazione). È consentita la domiciliazione presso studi professionali esclusivamente per:

 

a) le attività di supporto ai liberi professionisti;

 

b) stabilire la sede di un operatore economico quando questi ha la licenza sospesa;

 

c) stabilire la sede sociale di un operatore economico quando questa non coincida con la sede operativa;

 

d) operatori economici che svolgono attività immobiliari senza mediazione conto terzi.

 

È consentita la domiciliazione di holding che gestiscono unicamente partecipazioni societarie, presso la sede di società partecipate dalla medesima o presso gli studi professionali, ma ancora una legge che vada a normare le holding sul Titano non c’è.

 

Art. 22 (Assegnazione del codice operatore economico). Il COE, codice operatore economico, viene assegnato dall’UIAC alle persone giuridiche iscritte nel registro delle società e alle persone fisiche che possiedono i requisiti richiesti. Sino al momento in cui non viene rilasciata la licenza, il codice operatore economico non può essere utilizzato per erogare servizi o vendere beni, però consente di esercitare l’attività preparatoria all’esercizio della medesima.

 

Art. 36 (Carta dei Servizi). Entro il 30 maggio 2014 – dunque in tempi molto brevi – l’UIAC, in accordo con il Direttore del Dipartimento Economia, ha l’obbligo di predisporre una Carta dei Servizi che descriva i servizi offerti, indichi le procedure da seguire per l’erogazione degli stessi individuando i responsabili delle singole procedure, la relativa tempistica, i costi e la modulistica. La Carta dei Servizi darà indicazione di tutte le normative vigenti relative all’esercizio di attività economiche in forma di impresa.

 

Art. 39 (Norme finali). Gli atti prodotti ed emessi nei procedimenti amministrativi di cui alla presente legge assolvono l’imposta di bollo con il pagamento di diritti di pratica il cui importo è diversificato in relazione al procedimento a cui si riferiscono. Dal 30 giugno 2014 le comunicazioni da e per l’UIAC sono effettuate tramite posta elettronica o tramite il portale web dello Stato secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi (vedi art. 36). La licenza deve essere esposta in ogni sede operativa dell’operatore economico.

 

Art. 40 (Norme transitorie). Entro il 31 dicembre 2014 devono essere cessate le domiciliazioni non rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 20 (ma nella legge viene indicato erroneamente l’art. 18). Trascorso tale termine gli operatori economici che non si sono adeguati saranno a tutti gli effetti privi della sede operativa. Le imprese che all’entrata in vigore della presente legge hanno la licenza sospesa volontariamente possono permanere in stato di sospensione fino al 31 dicembre 2014 anche nel caso superino i due anni di cui all’articolo 23. Entro il 30 giugno 2014 tutti i titolari di licenza devono comunicare all’UIAC un indirizzo e-mail di riferimento per le comunicazioni da effettuarsi da parte dell’Ufficio medesimo; in caso contrario il titolare di licenza non potrà utilizzare i servizi web dell’UIAC.

 

Art. 42 (Entrata in vigore). La presente legge entrerà in vigore il 30 maggio 2014.

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