I sottoscritti consiglieri,
visti i decreti legge n.174/2011 (Credito Sammarinese), n.61/2012 (BCS/Asset), n.72/2013 (ECB/CIS), accomunati dal riconoscimento di benefici fiscali in favore delle banche che hanno assunto i debiti di altre banche in crisi, con lo scopo – dichiarato dal governo – “di rimuovere i presupposti per l’immediato avvio da parte dell’Autorità di Vigilanza di procedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa”;
considerato che l’importo di tali benefici fiscali è pari alla differenza fra gli attivi e i passivi acquisiti e che dunque tanto maggiori sono i crediti della banca cedente ritenuti inesigibili tanto maggiori sono i danni procurati all’erario;
valutato il gravoso impegno assunto dallo Stato e quindi rendendosi imprescindibile l’impegno a sgomberare il campo da ogni dubbio rispetto alla gestione dello strumento del credito d’imposta;
sentita l’intervista pubblicata in data 16 aprile 2014 dalla testata online Giornale.sm ad un imprenditore italiano cliente di Euro Commercial Bank il cui piano di rientro – in seguito all’acquisizione di quest’ultima da parte di BancaCIS – sarebbe stato reso dalla banca stessa estremamente difficile da rispettare con il presumibile scopo di far risultare come sofferenze dei crediti in realtà esigibili con modi e tempi più flessibili;
sentito anche l’intervento del Consigliere Luca Lazzari che lo scorso 11 marzo ha dato notizia all’Aula di avere raccolto una testimonianza secondo la quale alcuni politici avrebbero approfittato degli interventi normativi in questione per la riduzione di posizioni debitorie personali.
Interpellano il governo per conoscere:
1. a quanto ammonta il credito d’imposta riconosciuto agli istituti bancari oggetto dei decreti sopra citati;
2. chi sono i soggetti che hanno verificato l’effettiva esistenza e l’ammontare delle sofferenze contabilizzate nelle operazioni di aggregazione e cessione tra istituti bancari;
3. se il governo per mezzo del Comitato per il Credito e il Risparmio abbia avuto la possibilità di valutare le pratiche a sofferenza prima del rilascio delle relative autorizzazioni;
4. per quale ragione sia stato nominato un Commissario osservatore solo a operazioni concluse e di quali elementi dispone il governo tali per cui abbia ritenuto di avviare una verifica sui crediti d’imposta concessi;
5. se non sia da rilevarsi un profilo di incompatibilità nell’assegnazione dell’incarico di Commissario osservatore al dottor Antonio Gumina dal momento che nel suo precedente ruolo di Responsabile della vigilanza di Banca Centrale potrebbe essersi trovato ad avvallare le stesse posizioni su cui oggi è chiamato ad indagare;
6. se il governo intende intraprendere delle azioni di responsabilità penale rispetto ad eventuali incongruenze che dovessero emergere.
7. se le concessioni delle banche cedenti siano state annullate o se al contrario siano state attribuite alle banche cessionarie divenendo così oggetto di pericolose trattative private al di fuori di ogni controllo pubblico.
Roberto Ciavatta
Luca Lazzari
Luca Santolini