Malattia e disabilità, con la nuova legge ampliato il campo delle tutele per i genitori. Per l’adozione (e in parte anche per l’affidamento) diritti equiparati alla maternità.
La legge n. 43, entrata in vigore il 31 marzo scorso, presenta alcune novità a sostegno della famiglia. In particolare prevede interventi volti ad ampliare il campo dei congedi parentali dal lavoro e va a riconoscere per l’adozione eguali diritti rispetto alla maternità. Vediamo le principali novità.
Congedi parentali
A ciascun genitore, alternativamente, è concessa l’opportunità di astenersi dal lavoro (senza retribuzione) in caso di malattia, ovviamente certificata, dal medico curante, del proprio figlio. L’art. 1 della legge eleva l’età del bambino dagli 8 ai 14 anni, con questa specificità: l’astensione è prevista per l’intera durata della malattia se l’età del figlio è inferiore ai 6 anni d’età, fino a 5 giorni lavorativi se l’età è compresa tra i 6 e i 14 anni.
Altra novità: in casi particolari, previa autorizzazione da parte del Comitato Esecutivo ISS (sulla base di uno specifico protocollo), è prevista ora la possibilità di astensione congiunta dal lavoro per entrambi i genitori. Anche il diritto all’interruzione delle ferie e/o del congedo, in caso di ricovero ospedaliero, viene riconosciuto fino al 14° anno di età del figlio.
È aumentato da 3 a 4 giorni il permesso speciale retribuito per assistere il portatore di grave handicap permanente o temporaneo a favore del genitore residente o l’affidatario o il familiare residente che abitualmente se ne prende cura.
Restano invariati, e quindi in vigore, il comma V e seguenti, del medesimo articolo 1 della Legge n. 92/2007, in virtù dei quali: le richieste di tali permessi speciali retribuiti devono essere inoltrate al datore di lavoro almeno 3 giorni prima, fatti salvi i casi di comprovata urgenza; le condizioni di grave handicap permanente o temporaneo devono essere certificate dai servizi ospedalieri e specialistici interessati; gli oneri relativi ai permessi speciali retribuiti sono anticipati dal datore di lavoro e recuperati detraendoli dai contributi dovuti nel mese corrente; il permesso speciale sarà corrisposto al 100% della retribuzione netta; il permesso speciale può essere usufruito direttamente dal portatore di grave handicap permanente o temporaneo.
Adozione
Come anticipato in premessa, la nuova legge riconosce in buona sostanza (art. 2) all’adozione i medesimi diritti della maternità. In particolare è riconosciuto a entrambi i genitori adottandi il diritto all’aspettativa non retribuita finalizzata all’adozione di un minore per un periodo massimo di 60 giorni per il completamento della procedura adottiva. Nel caso in cui l’adozione venga perfezionata la suddetta aspettativa, per un massimo di 60 giorni, viene considerata quale astensione obbligatoria per gravidanza e quindi retribuita allo stesso modo per entrambi i genitori.
Spetta inoltre alla madre adottiva o, in alternativa al padre adottivo, il diritto all’astensione obbligatoria per puerperio, per il restante periodo di 90 giorni, decorrenti dall’ingresso in territorio sammarinese del minore. Se durante la procedura adottiva i genitori hanno usufruito di un periodo inferiore ai 60 giorni previsti, essi hanno diritto a godere del periodo residuo allungando di fatto i successivi 90 giorni.
Dopo il periodo di astensione obbligatoria, ad uno dei genitori adottivi è concesso di fruire dell’aspettativa post-partum che da diritto a percepire una indennità pari al 30% della retribuzione per i primi 12 mesi e pari al 20% per il periodo restante – a condizione che in quest’ultimo periodo non si usufruisca dell’asilo nido – durante il quale sarà conservato il posto di lavoro. In alternativa, il genitore che rientra al suo posto di lavoro ha diritto di assentarsi dal lavoro per 2 ore giornaliere, anche discontinue, a titolo di permesso retribuito, entro il primo anno dall’ingresso del bambino in famiglia.
Affidamento
Nel caso dell’affidamento di minore, la madre o il padre affidatario, ha diritto di usufruire di un periodo di gravidanza e puerperio per un massimo di 2 mesi nei 5 mesi successivi all’affidamento. Trascorso tale periodo, la madre o in alternativa il padre affidatario, ha diritto ad un periodo di aspettativa di 16 mesi durante il quale avrà conservato il posto di lavoro percependo una indennità pari al 30% della retribuzione per i primi 12 mesi e pari al 20% per il periodo restante, a condizione che in quest’ultimo periodo non si usufruisca dell’asilo nido.
Come nel caso dell’adozione anche per l’affidamento all’aspettativa post-partum viene concessa l’alternativa di un’assenza giornaliera di 2 ore anche discontinue a titolo di permesso retribuito, entro il primo anno dall’ingresso del bambino in famiglia.
Anche ai genitori adottivi o affidatari spettano i congedi parentali sopra descritti.
Con l’art. 4 si consente anche al genitore adottivo o affidatario la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino al raggiungimento dei 3 anni dall’ingresso del bambino in famiglia.