I chiarimenti nella quarta circolare della Segreteria di Stato alle Finanze. Il Protocollo di Modifica dell’art. 10 “è in linea con la circolare UE”.
È stata pubblicata dalla Segreteria di Stato alle Finanze una nuova circolare, la quarta, dedicata agli approfondimenti relativi all’accordo bilaterale contro le doppie imposizioni firmato e ratificato da Italia e San Marino ed entrato in vigore dal 1 gennaio di quest’anno. Il nuovo – articolato e assai dettagliato – documento redatto dagli esperti di parte sammarinese prende in esame l’articolo 10, e riguarda dunque i dividendi.
Premessa
L’articolo 10 della Convenzione è modificato dall’Articolo I del Protocollo di modifica. La nuova formulazione – sottolinea la nota ufficiale della Segreteria Finanze – “è in linea con le previsioni comunitarie contenute nella Direttiva 90/435/CEE”.
L’art. 5 della suindicata Direttiva, infatti, dispone che “gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest’ultima detiene una partecipazione minima del 10% nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte”.
L’appena citata Direttiva europea specifica (ai sensi dell’art. 2) che la società “madre” deve avere una delle forme elencate nell’allegato alla Direttiva (corrispondenti alle società di capitali), deve essere fiscalmente domiciliata in uno Stato membro secondo la legislazione fiscale di tale Stato e infine deve essere assoggettata nello Stato di residenza – senza possibilità di opzione o di esonero – ad un’imposta sui redditi.
Società Consociata
La direttiva europea definisce (art. 3, lettera b) il rapporto di “consociazione”. Una società può definirsi “consociata” di una seconda società quando:
la prima detiene una partecipazione diretta minima del 10% nel capitale della seconda, oppure la seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 10% nel capitale della prima, oppure ancora quando una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 10% nel capitale sia della prima sia della seconda.
Nozione di dividendi
La nozione di dividendi si riferisce in primo luogo alle distribuzioni di utili che derivano dal possesso di azioni (partecipazioni in società di capitali).
L’art. 10 della Convenzione non disciplina solo i dividendi propriamente detti ma anche gli interessi su finanziamenti nella misura in cui il creditore partecipa effettivamente ai rischi assunti dalla società, cioè nei casi in cui il rimborso dipende in larga misura dal successo o comunque dall’attività dell’impresa.
“Gli articoli 10 e 11 – specifica la circolare della Segreteria Finanze – non impediscono, di assimilare questo tipo di interessi ai dividendi in conformità alle norme interne di contrasto alla sottocapitalizzazione, applicabili nello Stato del debitore.
Si considerano dividendi non solo le distribuzioni di utili deliberate dalle assemblee generali annuali degli azionisti, ma “anche altre prestazioni in denaro o suscettibili di valutazione economica, come azioni gratuite, bonus, utili da liquidazione e distribuzioni occulte di utili. I benefici previsti dalla norma si applicano a condizione che lo Stato – di cui la società che paga i dividendi è residente – sottoponga tali prestazioni ad imposizione quali dividendi”.
In via generale, viene specificato, le distribuzioni effettuate da una società che hanno l’effetto di ridurre i diritti dei soci, come ad esempio, i pagamenti che costituiscono rimborso di capitale in qualsiasi forma, non sono considerati dividendi.
Una precisazione: le distribuzioni di utili da parte delle società di persone (partnerships) non rientrano nella definizione di dividendi, salvo i casi in cui le partnerships siano soggette, nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva, ad un regime fiscale sostanzialmente analogo a quello applicabile alle società per azioni.
Tassazione
Il paragrafo 1 dell’articolo 10 stabilisce che i dividendi sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, ma non c’è una regola generale che indica l’imposizione esclusiva dei dividendi nello Stato della fonte, né in quello di residenza.
Anche l’espressione “pagati” ha un significato molto ampio, in quanto la nozione di pagamento designa il soddisfacimento dell’obbligo di mettere le somme a disposizione degli azionisti secondo quanto richiesto dal contratto o dagli usi.
E poi c’è la deroga, prevista al paragrafo 2, che attribuisce potestà impositiva concorrente allo Stato della fonte dei dividendi, vale a dire allo Stato di cui la società che distribuisce i dividendi è residente. Tale potestà impositiva, tuttavia, è limitata: è previsto infatti che la ritenuta alla fonte applicata non possa eccedere lo 0& dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi oppure, in alternativa, il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
L’applicazione dell’imposta pari a zero (di fatto, la totale esenzione dei dividendi), secondo quanto previsto dalla lettera a del paragrafo 2 dell’articolo 10 è, tuttavia, subordinata alle seguenti condizioni, che devono verificarsi congiuntamente: il soggetto percettore dei dividendi è una società di capitali residente nel territorio dello Stato italiano (vale a dire, costituita in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata o società in accomandita per azioni); il soggetto pagatore dei dividendi è una società sammarinese; il soggetto percettore dei dividendi ha detenuto, anteriormente alla data in cui i dividendi sono pagati dalla società sammarinese, una partecipazione diretta nella società sammarinese almeno pari al 10% per un periodo non inferiore a 12 mesi; la società italiana – come sopra definita – è il “beneficiario effettivo” dei dividendi percepiti.
Per le modalità applicative della limitazione delle ritenute (e della suindicata esenzione), viene rinviato a successivi accordi da raggiungere dalle autorità competenti di Italia e San Marino. Tuttavia la circolare della Segreteria alle Finanze chiarisce che ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista dalla convenzione, la società sammarinese partecipata da società italiana (ovvero il sostituto d’imposta sammarinese) dovrà premurarsi di chiedere alla società partecipante italiana (per poi conservarli) tutta una serie di documenti: il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’Autorità tributaria italiana, il certificato camerale e di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese territorialmente competente e una copia dell’autocertificazione compilata e sottoscritta in originale da parte del legale rappresentante della società italiana partecipante, secondo un modulo prestabilito (che si trova allegato alla circolare in questione della Segreteria Finanze, scaricabile dal sito www.finanze.sm).
La stessa documentazione è peraltro necessaria anche nei casi in cui verrà applicata la ritenuta con l’aliquota del 15%.
Esclusioni e limitazioni
Il paragrafo 4 non si ispira alla concezione della cosiddetta “forza di attrazione della stabile organizzazione”e si limita a stabilire che nello Stato della fonte i dividendi sono imponibili come parte degli utili della stabile organizzazione ivi posseduta dal beneficiario residente dell’altro Stato, se essi sono pagati in relazione a partecipazioni facenti parte dell’attivo della stabile organizzazione o con essa altrimenti effettivamente connessi.
Il paragrafo successivo esclude l’imposizione extra-territoriale dei dividendi, vale a dire l’imposizione, da parte di alcuni Stati, sui dividendi distribuiti da una società non residente in considerazione del solo fatto che gli utili della società da cui derivano le distribuzioni provengono dal loro territorio (ad esempio se essi sono realizzati attraverso una stabile organizzazione ivi situata). Il par. 5 inoltre stabilisce che le società non residenti non devono essere assoggettate ad imposte speciali sugli utili non distribuiti.
La disciplina sammarinese
La Legge n. 166/2013, che ha riformato la normativa fiscale sammarinese, dispone all’art. 103 comma 6 la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da società residenti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta, a condizione che il soggetto percipiente dichiari alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.
Gli utili distribuiti e corrisposti a persone fisiche dalle società di capitali residenti, invece, sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d’imposta. La predetta ritenuta d’imposta si applica sugli utili distribuiti i quali si riferiscono ad utili prodotti a partire dal periodo d’imposta 2014.
I dividendi di fonte estera percepiti dai residenti nel territorio della Repubblica di San Marino possono essere assoggettati ad imposizione separata, su opzione del contribuente. In tal caso, l’imposta sostitutiva è applicata secondo l’aliquota del 3% sul netto frontiera 8 (art. 13 della L. n. 166/2013). “La suindicata imposta sostitutiva – specifica la circolare – è applicata dall’intermediario finanziario sammarinese quando i dividendi sono incassati per suo tramite ed è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (art. 103 comma 7, L. n. 166/2013).
Su opzione del contribuente, comunque, la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d’acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione (art. 103 comma 7 della L. n. 166/2013).
Trovate i precedenti approfondimenti su www.sanmarinofixing.com.