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San Marino, interessi nella disciplina fiscale della Repubblica

da Redazione

Seconda puntata di approfondimento sulla circolare della Segreteria Finanze. Prestiti contratti da stabile organizzazione, le 3 opzioni dell’OCSE.

 

Prosegue, con questa seconda puntata, l’analisi della circolare esplicativa della Segreteria di Stato alle Finanze relativa all’articolo 11 della Convenzione italo-sammarinese contro le doppie imposizioni fiscali, emanata nei giorni scorsi e riguardante gli interessi.

San Marino Fixing ve ne ha reso conto sul numero precedente del nostro settimanale (il numero 10): chi se lo fosse perso può recuperare il testo sul nostro sito internet, www.sanmarinofixing.com.

Su Fixing n. 10 abbiamo analizzato gli ambiti di applicazione e le regole – con le relative deroghe – riferite alla tassazione. La più importante, tra le deroghe, è quella che prevede la totale esenzione dell’imposta sugli interessi nel caso la società sammarinese versi gli interessi a una società di capitali italiana (srl, spa o società in accomandita per azioni) che però abbia detenuto per almeno 12 mesi una partecipazione minima del 25% nella società sammarinese; ci dev’essere, in buona sostanza, un rapporto partecipativo diretto tra le due società.

 

Gli interessi sui Titoli di Stato


Il paragrafo 3 delinea la disciplina della tassazione degli interessi prodotti da titoli emessi da uno degli Stati contraenti. Gli interessi prodotti dai titoli emessi dallo Stato italiano o da un suo ente locale e sottoscritti da un soggetto sammarinese sono esenti da imposta in Italia e sono soggetti a tassazione esclusivamente a San Marino secondo la legislazione tributaria interna.

Viene poi fatto il caso specifico degli interessi pagati da un soggetto italiano (ad esempio, su titoli obbligazionari) alla società sammarinese Poste SpA, in quanto interamente partecipata dallo Stato sammarinese.

È tuttavia prevista la non applicabilità del regime di tassazione indicata dai già citati paragrafi 1, 2 e 3 nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi “operi nello Stato della fonte per mezzo di una stabile organizzazione o svolga una libera professione mediante una base fissa”; “il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente alla stabile organizzazione o base fissa”. Questo perché viene considerato Stato della fonte lo Stato ove è situata la stabile organizzazione (ovvero la base fissa), e ciò porta a dover utilizzare come riferimento gli articoli 7 (“Utili delle imprese”) o 14 (“Professioni indipendenti”) della Convenzione.

 

Prestiti a una stabile organizzazione


Nel caso di prestiti contratti da una stabile organizzazione, il paragrafo 6 dell’art. 11 mira invece a rendere applicabile l’aliquota di tassazione ridotta, di cui all’art. 11 del Modello OCSE, anche nel caso in cui il prestito sia stato contratto appunto da una stabile organizzazione e gli interessi siano pagati dalla stabile organizzazione stessa. In questo caso infatti la Convenzione risulterà applicabile tra lo Stato di residenza del debitore e quello in cui è situata la stabile organizzazione. Nel caso, invece, in cui non esista un legame economico (“economic link”) fra la stabile organizzazione ed il prestito su cui maturano gli interessi, lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione non ha diritto di tassare gli interessi in quanto non può considerarsi Stato nel quale maturano gli interessi.

Qui la circolare delle Finanze si rifà al Commentario OCSE (par. 27) che prevede tre casi con riferimento all’esistenza di un legame economico fra stabile organizzazione e prestito.

1) Quando il management della stabile organizzazione ha contratto il prestito per proprie necessità; la stabile organizzazione paga gli interessi direttamente al creditore ed indica il prestito fra le passività: lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione è considerato come lo Stato in cui maturano gli interessi ed è pertanto applicabile il paragrafo 6 in esame.

2) Quando il prestito è stato contratto direttamente dall’“head office” (leggasi la casa-madre) ed i proventi relativi vengono utilizzati per le necessità della stabile organizzazione situata in un altro Stato; gli interessi, pertanto, sono sopportati dalla stabile organizzazione: lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione è considerato come lo Stato in cui maturano gli interessi ed è pertanto applicabile il paragrafo 6.

3) Quando il prestito è stato contratto direttamente dalla casa-madre ed i relativi proventi vengono utilizzati per le necessità di numerose stabili organizzazioni situate in diversi Stati: tale caso ricade fuori dall’ambito di applicazione del paragrafo 6.

La circolare fa l’esempio di una una stabile organizzazione in Italia di un’impresa sammarinese che paga interessi ad una banca sammarinese a fronte di un mutuo erogato dallo stesso istituto finanziario sammarinese e contratto direttamente dalla medesima stabile organizzazione italiana dell’impresa sammarinese. In tale ipotesi, la stabile organizzazione sammarinese mutuataria deve operare, all’atto del pagamento degli interessi, la ritenuta convenzionale del 13% ai sensi dell’art. 11 par. 2 lettera b della Convenzione.

 

Principio del valore normale


II paragrafo 7 della Convenzione firmata con l’Italia prevede l’applicazione del principio dell’“arm’s lenght”, in base al quale, in caso di stabili organizzazioni o di rapporti di controllo tra creditore e debitore, la disciplina agevolativa prevista dall’articolo in esame si applica solo agli interessi pagati non eccedenti il “valore normale”, vale a dire quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, in condizioni di libera concorrenza.

L’eventuale eccedenza risulta tassabile nello Stato della fonte in base alla propria legislazione interna (ad esempio, secondo la legislazione interna sammarinese se il soggetto pagatore gli interessi “eccedenti” il valore normale è ivi residente).

C’è poi una clausola applicabile esclusivamente nel caso in cui l’interesse considerato eccessivo sia dovuto a particolari rapporti tra creditore e debitore, o tra entrambi e qualche altra persona. Il Commentario OCSE (par. 34) precisa inoltre che il concetto di “particolari relazioni” (“special relationship”) comprende i rapporti di sangue o di matrimonio.

 

Disciplina tributaria interna a San Marino


Qui dobbiamo scendere nella lettura testuale o quasi della circolare. La normativa tributaria sammarinese – la L. 166/2013, ovvero la riforma tributaria – disciplina il trattamento fiscale degli interessi (anche quelli pagati da soggetti sammarinesi a soggetti non residenti) all’art. 103. E prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e con obbligo di rivalsa, con due differenti aliquote. Del 13% sui redditi di capitale (tra cui gli interessi) corrisposti a soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla L. 17 novembre 2005, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Del 10% sugli interessi da prestiti obbligazionari ed altri titoli similari di debito, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata sia pari o superiore a 36 mesi e che il rimborso non abbia luogo prima di tale scadenza”.

Il secondo comma dello stesso articolo della Legge Tributaria prevede inoltre che sui redditi di capitale (compresi gli interessi) corrisposti dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla L. 165/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa: nella misura de1l’11% sugli interessi da conto corrente o da deposito; nella misura del 5% sugli interessi passivi e altri proventi corrisposti a fronte di operazioni “pronti contro termine” su titoli e valori di qualsiasi specie o natura; nella misura del 5% sugli interessi passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito se tali certificati hanno una durata inferiore a diciotto mesi; nella misura del 4% se hanno una durata pari o superiore a diciotto mesi; infine, nella misura del 4% sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dai soggetti autorizzati di cui alla L. n. 165/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Alcune fattispecie ancora da chiarire


Sarà il Tavolo tecnico bilaterale italo-sammarinese, da attivare su espressa richiesta della Segreteria di Stato alle Finanze, a dirimere la questione relativa alla disciplina di sostanziale esenzione dalla ritenuta prevista dall’art. 11 paragrafo 2 lettera a della Convenzione, allo scopo di stabilire se, ed entro quali limiti, rientrano nell’ambito di applicazione della predetta norma anche queste ultime due specifiche.

 

1) Gli interessi pagati dalla società partecipante residente in uno degli Stati contraenti a fronte di finanziamenti erogati dalla società controllata residente nell’altro Stato contraente.

 

2) Gli interessi pagati da una società residente in uno degli Stati contraenti a fronte di finanziamenti erogati da una società residente nell’altro Stato contraente partecipata dalla stessa società che detiene una partecipazione nella prima società finanziata.

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