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San Marino, tassazione degli interessi: chiarimenti delle Finanze

da Redazione

La terza circolare esplicativa relativa alla Convenzione italo-sammarinese. C’è l’esenzione totale nel caso di “rapporto partecipativo diretto”.

 

È stata pubblicata anche la terza circolare esplicativa della Segreteria di Stato alle Finanze relativamente agli ambiti di applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali sottoscritta con la Repubblica Italiana. Questa volta è stato preso in esame l’art. 11 della Convenzione, modificato dall’Articolo II del Protocollo di Modifica (sottoscritto e ratificato dal Titano nel giugno 2012 e entrato in vigore a tutti gli effetti dal 1 gennaio 2014) inerente agli Interessi.

La nuova formulazione – specifica la Circolare della Finanze – è in linea con le previsioni comunitarie contenute nella Direttiva 2003/49/CE che, proprio all’art. 1 dispone che “i pagamenti di interessi (…) provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale”.

Qual è la condizione per beneficiare di tale trattamento? L’interpretazione in questo caso è piuttosto chiara: gli interessi devono essere corrisposti ad una società di capitali di un altro Stato membro che si qualifichi come “beneficiario effettivo” (da non confondersi con il “titolare effettivo”) di tali somme.

 

Ambito di applicazione


Il Commentario OCSE precisa nelle considerazioni preliminari all’art. 11 che il termine “interesse” ha generalmente il significato di remunerazione del denaro prestato.

Non sono ricompresi tra gli interessi, secondo il Modello OCSE, le penali relative a ritardati pagamenti, anche se gli Stati contraenti hanno la facoltà di scegliere diversamente.

 

Rendite, vitalizie e non


Così come le penali, non sono assimilate agli interessi anche le annuities, vale a dire le “rendite”, anche vitalizie – o perpetue – correlate a prodotti finanziari produttivi di interessi. Le rendite, specifica la Circolare delle Finanze, sono infatti un tipico mezzo finanziario usato come garanzia futura di un’entrata costante.

Il Commentario (par. 23) precisa che: le “annuities” relative ad impieghi passati sono trattate all’art. 18 del Modello OCSE (“Pensioni”); le rate relative ad “annuities” comprendono una quota di interessi sul capitale ed una quota di rimborso del capitale; tali rate rappresentano “frutti civili” che maturano giorno per giorno e, pertanto, risulta difficile per molti Stati contraenti effettuare una distinzione tra gli elementi che rappresentano reddito da capitale e quelli che costituiscono un rimborso del capitale stesso.

 

Compatibilità


La Circolare specifica che la – invero piuttosto ampia – definizione di interessi è in linea di principio compatibile con la nozione di interessi presente nella nuova Legge Fiscale di San Marino (la L. 166/2013, art. 19 comma 1 lettera a) che qualifica come “redditi di capitale” “gli interessi di ogni natura”, ad esclusione di quelli compensativi.

 

Tassazione di interessi


Qui si entra nel concreto. La Convenzione enuncia la regola generale proprio nel paragrafo 1: “gli interessi provenienti dalla Repubblica di San Marino e pagati ad un residente nel territorio dello Stato italiano sono imponibili in Italia (e viceversa)”. Poi però c’è subito una deroga, nel paragrafo successivo, e tale deroga consente consentendo la tassazione concorrente degli interessi anche nello Stato contraente (dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione ivi vigente, stabilendo il limite massimo della imposta applicabile secondo un aliquota dello 0% dell’ammontare lordo degli interessi, se l’effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi, o in alternativa del 13% dell’ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

La totale esenzione degli interessi (ovvero l’imposta allo 0%) è subordinata a tutta una serie di condizioni che devono verificarsi congiuntamente. Ecco quali sono queste condizioni: il soggetto percettore degli interessi è una società di capitali residente nel territorio dello Stato italiano (vale a dire, costituita in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata o società in accomandita per azioni); il soggetto pagatore degli interessi è una società sammarinese; il soggetto percettore degli interessi ha detenuto, anteriormente alla data in cui gli interessi sono pagati dalla società sammarinese, una partecipazione diretta nella società sammarinese almeno pari al 25% per un periodo non inferiore a 12 mesi; la società italiana – come sopra definita – è il “beneficiario effettivo” degli interessi percepiti.

L’esenzione della ritenuta può trovare applicazione unicamente in presenza di un rapporto partecipativo diretto tra la società sammarinese partecipata che eroga gli interessi e la società italiana che li percepisce. Tutte le altre fattispecie dovranno essere chiarite dal Tavolo Tecnico Bilaterale.

 

L’analisi della Circolare proseguirà sul prossimo numero di San Marino Fixing. I primi due approfondimenti (usciti sui numeri 5 e 6 del nostro settimanale) li ritrovate sul sito internet www.sanmarinofixing.com.

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