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San Marino, dove si pagano le tasse sulle pensioni frontaliere?

da Redazione

Continuano i chiarimenti sulla convenzione contro le doppie imposizioni. Quelle erogate dall’ISS (salvo future sorprese) si pagano sul Titano.

 

La convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta e ratificata da Italia e San Marino necessita di diversi – meglio dire numerosi – chiarimenti. Alcuni dubbi possono essere risolti, Commentario OCSE alla mano, dai singoli Stati, altri invece devono essere la conseguenza di un confronto tecnico bilaterale.

La Segreteria Finanze di San Marino ha già iniziato a produrre le prime circolari esplicative. La prima, di cui vi abbiamo reso conto nel numero 5 di Fixing, la scorsa settimana (per chi se lo fosse perso può ritrovare l’approfondimento sul nostro sito, www.sanmarinofixing.com), prendeva in esame l’art. 14, le libere professioni.

Il 7 febbraio scorso invece è stata resa nota la seconda circolare, che analizza nel dettaglio l’articolo 18 della Convenzione, e concerne gli aspetti pensionistici.

 

Una buona notizia per i frontalieri


Prima di partire con le spiegazioni subito una premessa: la materia è estremamente complessa e articolata, però c’è un elemento di fondo – in linea generale – che può essere considerato come per assodato. E dopo tanto patire, rappresenta finalmente una buona notizia per i lavoratori frontalieri che, a seguito dell’entrata in vigore della convenzione contro le doppie imposizioni, sono chiamati a pagare le tasse sulla propria pensione maturata sul Titano soltanto a San Marino. Poi ci sono tutti i distinguo del caso, le situazioni specifiche e quant’altro, ma la sostanza oggi pare incontrovertibile.

Il perché sia una buona notizia, poi, è abbastanza semplice: perché le imposizioni fiscali in Repubblica sono decisamente più favorevoli che nel resto dello Stivale.

Ma andiamo con ordine. Il primo paragrafo dell’art. 18 afferma appunto che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. Cosa significa? Significa che il lavoratore italiano che ha prestato la sua opera a San Marino deve pagare le tasse sulla propria pensione in Italia. Ovvero esattamente il contrario di quanto appena affermato. Ma se su questa disposizione si potrebbe stare ad argomentare, in realtà andando al comma 3 della suddetta legge c’è l’eccezione a questa regola che vale, se non per tutti, almeno per una parte sostanziale dei frontalieri.

Il comma recita precisamente: “Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato”. Quindi, malgrado l’affermazione per cui le tasse sulle pensioni maturate a San Marino si devono pagare in Italia, quando la pensione stessa è pagata nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di San Marino (leggasi l’ISS), l’imponibile viene pagato soltanto in detto Stato, ovvero sul Titano. Con l’espressione “sicurezza sociale” si intende un sistema di protezione obbligatorio istituito da uno Stato, dunque non pare ci possano essere dubbi interpretativi almeno su questo aspetto, anche se le Finanze chiederanno conto all’Italia per fugare ogni possibile dubbio.

Fino a prova contraria questa dunque è la regola generale. Poi, negli specifici casi, ci sono però troppi verbi al condizionale e troppe casistiche, anche nella circolare della Segreteria Finanze, per poter dare troppo per scontato.

In virtù di tutto questo, l’Istituto Sicurezza Sociale, che eroga le prestazioni pensionistiche ai residenti italiani relativamente a un passato rapporto di lavoro, deve operare la ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 101 comma 2 della Legge 166/2013 (la nuova Legge Tributaria).


Legislazione sammarinese di sicurezza sociale


Rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 paragrafo 1 (le tasse sulle pensioni dei lavoratori italiani maturate a San Marino si pagano in Italia e viceversa) anche le pensioni erogate in via facoltativa su contribuzione volontaria del lavoratore. Per converso, nell’ambito di applicazione del paragrafo 3 dell’articolo che stiamo sviscerando (ovvero le pensioni erogate nell’ambito della legislazione sammarinese di sicurezza sociale) rientrano le pensione corrisposte dall’ISS “ai residenti italiani, comprese le pensioni corrisposte ai superstiti e le pensioni di reversibilità”, le pensioni di Stato e in generale tutte le pensioni corrisposte e obbligatorie (comprese quelle per i superstiti e le pensioni di reversibilità) obbligatorie in virtù di una disposizione sammarinese.

 

Altri beneficiari e altre remunerazioni


È il Commentario OCSE a specificare che le tipologie di pagamento ricomprese nell’ambito di applicazione di tale articolo includono non solo le pensioni pagate all’ex dipendente, ma anche agli altri beneficiari: il coniuge sopravvissuto, gli accompagnatori o i figli.

Diversi pagamenti, specifica la circolare, possono essere effettuati a un dipendente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. Tali pagamenti possono rientrare oppure no nell’ambito di applicazione dell’art. 18, “a seconda della natura degli stessi, senza trascurare i fatti e le circostanze per i quali questi sono effettuati”. E ci risiamo con la mancanza di un quadro definito con precisione.

L’articolo 18 poi prevede una espressione piuttosto generica, ovvero la definizione di “altre remunerazioni analoghe” alla pensione, tanto da ricomprendere – spiega la Segreteria Finanze – anche i pagamenti non periodici (come la pensione, appunto). Il Commentario OCSE, a titolo esemplificativo, cita il caso dell’ipotetico pagamento di una somma forfetaria in luogo di pagamenti periodici effettuati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro: questo potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 18.

 

L’importanza della fonte del pagamento


La fonte del pagamento è un importante fattore. Se i pagamenti sono effettuati sulla base di un piano pensionistico, è scontato che questi rientrino nel nostro ambito sin qui discusso. Poi però ci sono altri fattori utili a determinare se siamo sempre all’interno dell’ambito di applicazione dell’art. 18.

Nello specifico: se il pagamento è effettuato alla cessazione o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro che dà origine al pagamento stesso; se il beneficiario continua o meno a svolgere attività lavorativa; se il beneficiario ha raggiunto la normale età pensionabile relativamente a una determinata attività lavorativa: lo status di altri beneficiari che presentano i requisiti per percepire lo stesso tipo di pagamento in via forfetaria; se il beneficiario è simultaneamente eleggibile per altri benefici pensionistici. La circolare chiarisce inoltre che l’art. 18 non si applica alle pensioni pagate relativamente al passato svolgimento delle attività e di professionisti indipendenti.

 

Affidarsi al Tavolo bilaterale


Leggendo la circolare emessa nei giorni scorsi dalla Segreteria Finanze pare evidente che ci sia anche in detta sede ufficiale qualche perplessità sulla materia che magari andava chiarita prima. È infatti affermato che c’è volontà da parte sammarinese di attivare il tavolo tecnico bilaterale con l’Italia per definire contenuti e ambito di applicazione della locuzione “Legislazione di sicurezza sociale di uno stato contraente”. Sempre al tavolo tecnico sarà affidato il compito di dirimere la questione del tema della collocazione delle pensioni complementari erogate sulla base di una contribuzione obbligatoria (paragrafi 1 e 3 dell’art. 18).

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