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San Marino, la nuova Convenzione e le libere professioni

da Redazione

Dalla Segreteria Finanze i primi chiarimenti sull’accordo italo-sammarinese. Art. 14, chi è contemplato e chi no nell’applicazione. Il periodo transitorio.

 

Come più volte San Marino Fixing ha già evidenziato negli ultimi mesi, l’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2014, dell’accordo bilaterale San Marino – Italia contro le doppie imposizioni fiscali comporta tutta una serie di modifiche alla prassi, adeguamenti, novità che riguardano non solo gli organismi amministrativi dei due Stati ma anche la vita quotidiana delle imprese.

In realtà sono tanti anche i chiarimenti interpretativi ancora necessari per la corretta applicazione di alcune norme della suddetta Convenzione. È già stato attivato – con un certo ritardo per la verità, era più opportuno farlo subito qualche mese fa quando anche l’Italia aveva ratificato l’accordo – un Tavolo Tecnico bilaterale con Roma per giungere a una interpretazione comune delle varie questioni espresse ma non chiarite dal patto bilaterale.

Intanto la Segreteria di Stato per le Finanze ha attivato un gruppo tecnico di lavoro impegnato sull’applicazione dell’Accordo, chiamato a produrre le varie circolari applicative dedicate ai singoli aspetti che possono essere definiti in maniera unilaterale, dunque senza la necessità di un confronto anche con la controparte. Nei giorni scorsi è stata inviata ai vari responsabili dell’Ente pubblico, alle organizzazioni di categoria e al sindacato la prima di queste circolari. Relativa all’articolo 14 della Convenzione Italia – San Marino.

 

Professioni indipendenti


L’articolo 14 della Convenzione tratta nello specifico le cosiddette “Professioni indipendenti” e nello specifico ne disciplina i redditi conseguenti, ovvero i redditi che – come esplicitato nella circolare delle Finanze, una persona fisica ricava dall’esercizio di “una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo”.

Innanzitutto diciamo che l’art. 14 della Convenzione italo-sammarinese si basa sull’omologo art. 14 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni che, sia pure in maniera non esaustiva ma meramente esemplificativa, indica quali sono le attività indipendenti da ricomprendersi nell’espressione “libera professione”, e cita quelle di carattere “scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico”, e inoltre “alcune tipiche attività indipendenti esercitate da medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili”.

Il secondo paragrafo dell’art. 14 della convenzione (lo potete vedere riportato nel box qui a fianco) come si può vedere include nell’espressione “libera professione” le stesse attività.

La circolare esplicita che sono ricomprese anche sono da intendersi ricomprese nell’elenco “anche le persone fisiche le quali svolgono un’attività professionale per le quali non è prevista l’iscrizione ad apposito albo (cd. “professioni non regolamentate da Ordini professionali o Collegi”, come i pubblicitari, i periti assicurativi, le guide turistiche, ecc.), ma è contemplata la contribuzione al fondo pensionistico di cui alla Legge n. 335/95 (“Gestione separata INPS”).

Sono invece escluse, secondo quanto indicato nel Commentario al Modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tutte le attività esercitate dai “lavoratori autonomi” espressamente trattate e disciplinate da altre specifiche disposizioni del Modello OCSE, ad esempio i compensi dei membri dei Consigli di Amministrazione (art. 16) e i redditi di artisti e sportivi (art. 17). Vengono inoltre escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 14 “le attività industriali e commerciali nonché i servizi professionali esercitati nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente”.

 

Ambito di applicazione


Il paragrafo 1 dell’art. 14 si riferisce ai redditi di “persona fisica” ricavati dall’esercizio di libera professione. La circolare delle Finanze – scaricabile dal sito www.finanze.sm oppure dal nostro sito, www.sanmarinofixing.com – porta a escludere che la ritenuta del 20%, a titolo d’imposta, sui compensi corrisposti a professionisti indipendenti residenti in Italia venga applicata anche ai compensi corrisposti alle società di diritto italiano e residenti in Italia che fanno parte del seguente elenco: Società per azioni; Società a responsabilità limitata; Società in accomandita per azioni; Società in nome collettivo; Società in accomandita semplice. Questa interpretazione – che pare scontata ma che doveva comunque essere sancita ufficialmente – dipende dal fatto che questi enti societari, dotati o meno di personalità giuridica, sono diversi dalle persone fisiche.

Ai fini della disapplicazione della ritenuta cosa deve fare dunque l’operatore economico sammarinese? Innanzitutto deve richiedere alla società prestatrice dei servizi professionali la seguente documentazione (avendo cura di conservarla): un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità tributaria italiana; il certificato camerale o di vigenza, o un certificato equipollente atto a far risultare in maniera chiara qual è la forma giuridica della società (per dimostrare che rientri nell’elenco di cui sopra). La ritenuta alla fonte in esame, viene specificato, resta invece applicabile nei confronti delle associazioni professionali poiché queste sono equiparate alle persone fisiche sotto il profilo del trattamento fiscale.

Sempre in totale conformità con quanto previsto dal Commentario del Modello OCSE le attività esercitate dai “lavoratori autonomi” e disciplinate da altre disposizioni della convenzione (i due casi già citati dei membri di Cda e dei redditi di artisti e sportivi) non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 14 della Convenzione. Sono inoltre escluse le attività professionali esercitate nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, come nel caso di servizi prestati da persone fisiche che svolgono attività in ambito Onlus: per questi casi si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 della Convenzione (redditi da lavoro dipendente).

 

Altre attività analoghe


Il Commentario all’art. 14 del Modello OCSE al paragrafo 2 prende in esame le eventuali difficoltà o i dubbi interpretativi, che dovranno essere risolti in mutuo accordo tra gli Stati contraenti.

In riferimento all’espressione “altre attività analoghe di carattere indipendente” la Segreteria di Stato ha annunciato di voler attivare il Tavolo Tecnico bilaterale per definire senza ombre entro quali limiti rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 14 i redditi ritratti dalle società tra professionisti italiane (in riferimento alla Legge di Stabilità 183/2011 e al Decreto 34/2013), le persone fisiche che svolgono attività di fotografo o forniscono servizi di traduzione/interpretazione, o che svolgono attività artigianali e i co.co.pro. (contratti di collaborazione a progetto).

 

Periodo transitorio


La Convenzione indica che, sui corrispettivi per prestazioni professionali effettuate da enti societari non residenti (paragrafo 2) svolte anteriormente alla data del 1 gennaio 2014 ma pagati successivamente, non troverà applicazione la ritenuta ex art. 102 della nuova Legge Tributaria (L. 166/2013), ovvero una ritenuta a titolo d’imposta del 20%.

Fino a che non verrà definita in sede bilaterale la categoria reddituale di appartenenza dei compensi recepiti dalle persone fisiche non residenti sul Titano nei rapporti di co.co.pro, le ritenute previste dal medesimo articolo della riforma dovranno essere operate da parte dei committenti. Fatte salve, evidenzia la circolare, ulteriori successive disposizioni.

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