Home FixingFixing San Marino, sviluppo: ecco (finalmente) il D. D. attuativo

San Marino, sviluppo: ecco (finalmente) il D. D. attuativo

da Redazione

Per chi vuole investire asticella fissata in alto. Restano però non poche perplessità.

 

In data 10 dicembre il Congresso di Stato ha finalmente promulgato il decreto applicativo numero 165 che “accende”, di fatto, la Legge Sviluppo, o più precisamente la legge 27 giugno 2013 n. 71, “legge in materia di sostegno allo sviluppo economico”. In particolare il D.D. in questione va a specificare gli elementi essenziali relativi agli articoli 18 (accesso ai benefici), 20 (investimenti esteri nel settore del commercio al dettaglio), 28 (interventi per lo sviluppo turistico) e 37 (implementazione del settore audio-visivo) della Legge Sviluppo. Il Titolo I del Decreto 165 contempla le Misure di attrazione degli investimenti esteri. A partire dall’individuazione (art. 1) dei settori di investimento da privilegiare. Che vanno dalla produzione di beni o servizi tecnologicamente avanzati alla green economy, dalla formazione alle arti e la cultura, dal turismo al commercio fino ai settori produttivi tradizionali con basso impatto ambientale fino a concedere benefici alle imprese “che insediano in territorio attività di direzione, di sviluppo, di marketing, di relazioni internazionali, di formazione, di ricerca facenti capo a soggetti esteri che hanno in altri paesi l’attività principale”.

 

Assunzioni


Un punto chiave della Legge riguarda i parametri occupazionali richiesti per concedere i benefici di legge agli investimenti (art. 2). I progetti imprenditoriali avranno accesso ai benefici se soddisfano i seguenti parametri. Impegno occupazionale minimo di 10 unità per progetti di attività industriale di produzione (almeno il 60% di tale impegno occupazionale deve essere realizzato nei primi due anni) oppure di 6 unità in tutti gli altri casi. Le assunzioni per adempiere a questo requisito devono avvenire tutte dalle liste di avviamento al lavoro: l’eventuale assunzione di soci e familiari non incide sull’impegno minimo occupazionale. Solo per i progetti imprenditoriali a elevata specializzazione l’investitore può richiedere un numero superiore di personale non residente rispetto a quanto previsto qualora sia in possesso di particolari qualifiche, determinanti per l’avvio del progetto imprenditoriale. La decisione è in capo al Comitato Tecnico Valutatore, la Direzione dell’Ufficio del Lavoro a quel punto sarà tenuta a rilasciare il permesso di lavoro per personale non residente anche se c’è disponibilità di profili analoghi nelle liste di avviamento al lavoro. Poiché la legge prevede anche la possibilità di rilevare imprese già presenti, l’art. 2 specifica inoltre che qualora l’impresa non abbia i minimi occupazionali previsti questi devono essere integrati nei tempi previsti, mentre se l’attività rilevata ha già i minimi occupazionali richiesti questi devono essere mantenuti per almeno 3 anni. Al D.D. 165 erano demandati anche i parametri oggettivi da rispettare anche per quanto concerne le modalità di applicazione del regime semplificato per la concessione delle residenza in territorio per gli imprenditori e un determinato numero di figure dirigenziali, di ricercatori e per i rispettivi famigliari conviventi (come previsto dall’art. 16 della Legge Sviluppo). Ora sappiamo che l’accesso al regime semplificato viene applicato con le seguenti modalità. All’imprenditore o a un altro soggetto (dirigenti e/o ricercatori) se il progetto occupazionale soddisfa i requisiti minimi previsti, all’imprenditore e ad un altro soggetto se il piano prevede più di 20 dipendenti, all’imprenditore e ad altri due soggetti se i dipendenti sono più di 30. Il regime semplificato viene altresì applicato anche ai nuclei familiari (coniuge, figli minorenni, figli maggiorenni non coniugati e conviventi) delle persone aventi diritto di cui sopra.

 

Garanzie


L’art. 4 prevede che entro 30 giorni dall’approvazione del progetto deve essere prodotta la documentazione comprovante la stipula di fidejussione bancaria o assicurativa – rilasciata da soggetto vigilato sammarinese – pari a 300 mila euro, o in alternativa l’acquisto di un immobile di pari valore. Immobile che deve comunque essere acquistato inderogabilmente entro 12 mesi. E qui se è comprensibile la ratio della norma, evitare i mordi e fuggi tipo quelli dei “furbetti della monofase”, qui la normativa pare un po’ troppo stringente ed impegnativa: paletti troppo alti infatti, in questi casi, significano semplicemente l’inapplicabilità del provvedimento.

Altra richiesta anti-malfattori ma che pare essere espressa per far fuggire a gambe levate anche gli investitori di buona volontà prevede (art. 5) l’obbligo dei soggetti investitori di sostenersi autonomamente. San Marino infatti non ha intenzione di coprire le eventuali esigenze di assistenza sanitaria, pertanto l’investitore che viene a risiedere sul territorio e il resto del nucleo familiare devono stipulare un’apposita polizza assicurativa con copertura annua minima di 30 mila euro, per i primi due anni. Della serie vi apriamo le porte ma non ci fidiamo di voi.

 

Commercio


Anche per il commercio al dettaglio restano punti interrogativi, e anche qualche punto esclamativo. In particolare la superficie minima richiesta per l’attività di commercio: un unico locale o più locali adiacenti (per adiacenti è sufficiente anche il fatto di essere situate in centro storico) per un totale di 200 metri quadrati complessivi. È richiesta anche una fidejussione di 150 mila euro, l’assunzione di due lavoratori dalle liste di avviamento ordinario al lavoro e questi requisiti oggettivi devono essere mantenuti per 10 anni, anche se cambia la compagine societaria. Il che in linea teorica significa mettere un vincolo gravoso per chi investe oggi e un giorno si troverà nella necessità di dover vendere.

Sullo sviluppo del turismo e dell’industria audiovisiva ne parleremo nel prossimo numero di Fixing. Il testo della Legge e del Decreto li potete scaricare da www.sanmarinofixing.com.

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