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Aeroporto Rimini – San Marino, Aeradria: i chiarimenti della società

da Redazione

Facciamo riferimento agli articoli di stampa apparsi sui quotidiani nei giorni successivi all’udienza tenutasi giovedì 21 novembre u.s. avanti al Tribunale di Rimini chiamata nell’ambito del procedimento di concordato di Aeradria S.p.A.

In questi articoli si asserisce l’esistenza di un “buco” nei conti di Aeradria S.p.A. derivante dai fallimenti di AIR S.p.A. e Riviera di Rimini Promotions S.r.l. (quest’ultimo dichiarato il 18 novembre 2013) di cui non si sarebbe tenuto conto nel piano concordatario.

In relazione a tali circostanze la Società Aeradria S.p.A. intende con il presente Comunicato fare alcune precisazioni e far conoscere all’opinione pubblica la propria posizione.

In primo luogo, il nuovo management della Società ha presentato al Tribunale nell’udienza citata una serie di integrazioni e specificazioni alla domanda di concordato , volte a recepire tutte le considerazioni formulate dal Commissario Giudiziale nella propria relazione dell’11 ottobre.

In particolare, il nuovo management di Aeradria, a soli due mesi dal suo insediamento, ha provveduto, attraverso il supporto di primari investitori istituzionali locali e lo sforzo dei dipendenti della stessa Società, a rafforzare il piano finanziario di concordato per complessivi Euro 5 milioni, di cui:

– euro 2 milioni derivanti dall’emissione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo (destinato a produrre un rafforzamento patrimoniale della Società per pari importo), per il quale sono già stati raccolti impegni a garanzia dell’integrale sottoscrizione del prestito da parte di primarie banche locali (Banca Carim; Asset Banca; Banca Malatestiana; Banca di Rimini; Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia; Banca Popolare della Valconca);

– euro 1,3 milioni derivanti dalla emissione di un “minibond” destinato ad essere collocato sul mercato Extra-MOT e per il quale sono già stati raccolti impegni di garanzia dell’integrale collocamento da parte di primarie banche locali (Banca Carim; Asset Banca);

– risparmi a seguito, tra l’altro, di accordi sindacali per complessivi Euro 1,7 milioni.

Inoltre, la Società, al fine di tenere conto di tutte le criticità sollevate dal Commissario Giudiziale nella sua relazione, ha anche provveduto ad appostare alcuni fondi rischi che sterilizzino gli effetti di alcune potenziali passività, tra le quali quelle legate alle conseguenze del recente fallimento della società AIR S.p.A. ed al rischio (peraltro contestato) che i creditori di quest’ultima possano acquisire titolo per rivendicare un risarcimento da parte di Aeradria, in quanto società controllante.

Quanto poi a Riviera di Rimini Promotions S.r.l., con la quale – giova precisare – non esiste alcun rapporto di compartecipazione societaria, la Società ha già provveduto ad integralmente svalutare tutti i crediti che la stessa ha nei suoi confronti.

In buona sostanza, nel poco tempo a propria disposizione il nuovo management di Aeradria, con il decisivo supporto delle banche del territorio e dei dipendenti della Società, ha fatto tutti gli sforzi possibili per fare proprie le considerazioni svolte dal Commissario Giudiziale in merito alla proposta di concordato, presentandosi alla predetta udienza del 21 novembre scorso con evidenti miglioramenti della proposta stessa: la quale, peraltro, già aveva raccolto la preventiva adesione da parte dei principali creditori ed il supporto di alcuni investitori (Confindustria Rimini; Italcamel Travel Agency; Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino) che si erano già in precedenza impegnati a sottoscrivere un aumento di capitale per cassa per complessivi Euro 5,3 mln. Quindi, la proposta concordataria prevede, subordinatamente all’omologazione del concordato, l’apporto di nuovi mezzi freschi per complessivi Euro 8,6 mln., oltre a risparmi per Euro 1,7 mln.

In questo contesto, tuttavia, alla predetta udienza del 21 novembre 2013, sono comparsi sia il curatore del fallimento della società AIR S.p.A., sia quello, neo-nominato, del fallimento della società Riviera di Rimini Promotions S.r.l., dichiarata fallita in data 18 novembre 2013.

Quanto a Riviera di Rimini Promotions S.r.l., il curatore – si noti, dopo soli due giorni dalla sua nomina – ha fatto istanza per la dichiarazione di fallimento di Aeradria. A tale proposito, si rileva, anzitutto, che Riviera di Rimini Promotions S.r.l. non risulta allo stato titolare di alcun credito nei confronti di Aeradria, anzi rientrando tra i debitori di quest’ultima (ancorché trattasi di crediti già completamente svalutati nei bilanci di Aeradria): cosicché non risulta neppure legittimato all’istanza. Si rileva, inoltre, che a fondamento della propria istanza il curatore ha dichiarato che intende avviare un’azione nei confronti di Aeradria per asserito e contestato abuso di direzione e coordinamento e per un asserito controllo contrattuale di cui, a prescindere dall’infondatezza in linea di diritto, non è stata data alcuna evidenza. A supporto di tale prospettata azione il curatore ha depositato una relazione di parte in data 15 novembre 2013 (e, quindi, prima della dichiarazione di fallimento di Riviera di Rimini), predisposta da consulenti incaricati dalla stessa Riviera di Rimini. Non si comprende come possa avere rilievo, ai fini dell’ammissibilità della domanda di concordato, la prospettazione di un’azione giudiziaria allo stato neppure avviata e che darebbe luogo ad un giudizio ordinario di durata ben superiore all’esecuzione del piano triennale concordatario.

Infine, neppure si comprende quale sarebbe l’interesse del curatore a ottenere il fallimento di Aeradria, essendo al contrario evidente che solo l’omologa del concordato e l’esecuzione del piano concordatario metterebbero la Società nella condizione di far fronte anche ad un’ipotetica azione risarcitoria di terzi.

Allo stesso modo, anche il curatore della società AIR S.p.A., che vanta un credito nei confronti di Aeradria ma risulta al contempo debitore per un importo di non molto inferiore, ha affacciato la possibilità di rivendicare, sempre a titolo di responsabilità da direzione e coordinamento, un maggior credito, senza tenere conto che, a seguito della dichiarazione di fallimento di AIR, l’eventuale azione del curatore (per la quale valgono la stesse considerazioni in termini di lunghezza e aleatorietà già svolte relativamente alla potenziale azione da parte del curatore di Riviera di Rimini) assorbe quella proponibile dai creditori della società e che Aeradria, tra le integrazioni da ultimo apportate alla proposta concordataria, ha già previsto, a titolo puramente prudenziale, di appostare un apposito fondo rischi per tenere conto di una potenziale azione dei creditori di AIR.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Amministrazione di Aeradria S.p.A. resta fiducioso circa il positivo esito del procedimento concordatario, che porterà, in caso di omologa, un evidente beneficio ai creditori della Società, presenti e futuri, consentendo ad Aeradria di poter disporre di nuove risorse finanziarie fresche per ben Euro 8,3 milioni, e che consentirà di preservare la continuità aziendale ed il mantenimento della concessione aeroportuale anche nell’interesse del territorio e dell’indotto che su di esso gravita: continuità aziendale che, invece, in caso di dichiarazione di fallimento, verrebbe meno, determinando l’apertura della procedura di fallimento la decadenza ex lege della concessione aeroportuale.

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