Una circolare della Segreteria Finanze risponde ai quesiti degli Industriali. Contributi, vale la trasformazione da tempo determinato a indeterminato.
di Loris Pironi
La cosiddetta Legge Sviluppo, la n. 71 del 27 giugno del 2013, è uno dei provvedimenti potenzialmente più significativi di questi ultimi tempi, sia per le imprese già insediate a San Marino, sia per i potenziali investimenti dall’estero. Peraltro, fonti molto attendibili assicurano che sta per concludersi la lunga attesa per l’emanazione del decreto attuativo indispensabile per dare concreta applicabilità al provvedimento, decreto che si è evidentemente incagliato nelle secche di qualche segreteria politica. Le aziende sammarinesi restano alla finestra in trepida attesa, con le dita incrociate finché la questione non si risolverà in via definitiva. Nel frattempo la Segreteria di Stato per le Finanze ha provveduto a emanare una circolare esplicativa (la n. 2639/2013) estremamente importante, in relazione alla Legge in questione, con la quale vengono chiariti alcuni disposti del provvedimento che avevano lasciato adito a dubbi.
L’Anis: Precisazioni necessarie per le imprese
“Abbiamo espressamente richiesto questi chiarimenti – fanno sapere dall’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese – perché nel momento in cui è entrata in vigore la Legge è parso evidente che alcuni punti lasciavano adito a perplessità e diverse interpretazioni, soprattutto nel periodo transitorio da qui alla fine dell’anno. Dunque non possiamo che accogliere con soddisfazione questa circolare, e adesso attendiamo anche il Decreto attuativo”. Anche il giudizio degli industriali sulla Legge Sviluppo resta positivo. “Si tratta di un testo nato dal confronto al Tavolo per lo Sviluppo, che ha recepito le idee, le proposte e soprattutto le esigenze portate avanti dalle parti sociali. Si tratta di un primo tassello che non può restare isolato, perché il nostro Paese ha bisogno di creare nuova appetibilità economica. Ecco perché sosteniamo che il Tavolo per lo Sviluppo deve essere fatto ripartire quanto prima”.
La Legge Sviluppo: i principali chiarimenti
Quando decorre? Una delle precisazioni principali riguarda il fatto che i benefici previsti dalla legge decorrono dal periodo d’imposta nel quale è stato presentato il progetto (e non da quello successivo, come si era ipotizzato inizialmente) e proseguono per i successivi 5 o 7 periodi d’imposta, che salgono a 6 o 8 in caso di investimenti superiori ai 7 milioni di euro.
I part-time come i full-time. Altro chiarimento necessario riguardava l’art. 2 comma 2 che specifica come il numero minimo dei dipendenti vada mantenuto per tutto il periodo di durata del progetto. In caso di licenziamenti o dimissioni dunque l’azienda per mantenere il beneficio è tenuta a ripristinare la situazione. La Segreteria Finanze specifica che si computano per intero anche i dipendenti in regime di part-time.
Solo “miglioramenti”. Altro aspetto significativo: per quanto riguarda gli impianti, i macchinari o i beni che vengono sostituiti, l’incentivo non è consentito se quello con cui vengono sostituiti ha identiche funzionalità (e non è mirato quindi a un miglioramento).
Varie forme giuridiche. L’art. 3 specifica quali sono gli investimenti incentivati: si va dall’acquisizione di beni materiali e immateriali agli investimenti mirati ad avanzamenti tecnologici, da costruzioni acquisizioni ristrutturazioni di immobili all’acquisizione di nuovi impianti o progetti tecnologici mirati al risparmio energetico o alla riduzione degli agenti inquinanti). In tutti i casi, l’acquisizione consente l’agevolazione a prescindere dalla forma giuridica utilizzata per acquisire gli stessi beni e servizi. La norma vale anche per i lavori in economia, a fronte però di perizia giurata di soggetto abilitato.
Nessuna autorizzazione. La circolare aggiunge che gli incentivi per l’incremento dell’occupazione (artt. 10 e 11) non richiedono alcuna autorizzazione e vanno indicati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Da tempo determinato a indeterminato. In via transitoria e solo fino al 31 dicembre di quest’anno, per accedere ai benefici che richiedono un incremento occupazionale (art. 3 punto b e art. 11) la circolare accoglie gli inviti degli industriali che chiedevano di considerare soddisfatto il requisito dell’aumento occupazionale anche nel caso di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato, nel rispetto dei termini e delle percentuali previste. Al fine del mantenimento dei livelli occupazionali per gli anni successivi, si prenderà in considerazione il dato puntuale dell’occupazione alla data del 31/12/2013.