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San Marino, credito agevolato e sostegno alle imprese

da Redazione

Vi possono accedere tutti gli operatori economici che svolgono attività d’impresa nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica.

 

Il provvedimento, ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 luglio scorso, ha lo scopo di rimettere ordine alla materia del credito agevolato e dare un sostegno alle imprese, anche di nuova costituzione, che hanno progetti di sviluppo o di riposizionamento sul mercato. Di seguito riportiamo gli articoli che racchiudono gli aspetti di maggior rilevanza.

 

Art. 2 – Ambito di applicazione


Vi possono accedere tutti gli operatori economici che svolgono attività d’impresa nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica.

Vi possono accedere anche gli operatori economici domiciliati presso terzi se l’investimento è rivolto ad acquisire una sede operativa.

Sono state contemplate le seguenti fattispecie:

– Le imprese partecipate da un soggetto che svolge attività bancaria purché tale partecipazione non superi il 20% del capitale sociale ed il finanziamento sia erogato da altro istituto di credito.

– Le società che svolgono, anche parzialmente, attività immobiliare ma che fanno parte di gruppi di impresa, dove la proprietà delle diverse società (quella che svolge l’attività immobiliare e quella che svolge l’attività economica) è riconducibile alle medesime persone in quanto detengono una partecipazione pari almeno all’80%.

 

Art. 3 – Compatibilità con le altre agevolazioni


I benefici del presente decreto non sono cumulabili con forme di credito agevolato previste da altre norme e con le agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette, come ad esempio quelle della recente Legge n. 71/2013 in materia di sostegno allo sviluppo, e di imposte indirette. L’ultimo comma prevede la possibilità per l’operatore economico di accedere ai benefici del presente decreto, se a lui più favorevoli, previa rinuncia a quelli fiscali.

 

Art. 4 – Requisiti per l’accesso ai finanziamenti

1. Essere titolari di licenza per l’esercizio di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale in stato attivo;

2. Per le imprese industriali è condizione essenziale avere alle proprie dipendenze almeno 2 dipendenti a tempo indeterminato se si tratta di una società, o 1 dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale;

3. Aver presentato richiesta per il rilascio di licenza e aver stipulato una convenzione con la Segreteria di Stato al Lavoro per l’assunzione di almeno due dipendenti a tempo indeterminato, di cui almeno uno, o il 50% nel caso siano più di due, siano residenti.

4. Il capitale sociale della società deve essere interamente versato.

Sono poi previsti espressamente casi di esclusione tra i quali:

– L’essere soggetto inidoneo

– L’aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi

– L’aver presentato la dichiarazione dei redditi ma inferiore di 1/5 rispetto a quello accertato

– L’aver commesso reato di evasione fiscale

– Essere debitori verso la Pubblica Amministrazione o altri Enti dello Stato per importi superiori a 5.000 euro.

 

Art. 5 – Progetti finanziabili


Sono finanziabili i progetti aziendali che prevedono investimenti tesi:

– allo sviluppo dell’impresa;

– al riposizionamento dell’impresa;

– al mantenimento della capacità competitiva dell’impresa;

che comportino il mantenimento o l’incremento degli occupati.

Sono finanziabili i progetti aziendali in corso da non più di sei mesi dalla data della richiesta a decorrere dal primo acquisto di beni oggetto dell’investimento. L’operatore economico del settore industriale può richiedere un contributo in credito agevolato per un importo massimo di 1.000.000 di euro nell’arco di 2 anni e per un massimo di 2 progetti.

I progetti aziendali, a seconda dei vari settori, possono consistere in:

a) Acquisizioni di beni strumentali materiali: impianti, attrezzature e macchinari;

b) Acquisizioni di beni immobili o loro ampliamento, ristrutturazione o ammodernamento finalizzati al miglioramento dei processi produttivi, ma anche nell’ottica della sicurezza sul lavoro e sull’efficienza energetica;

c) Acquisizioni di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzo delle opere dell’ingegno;

d) Investimenti che possono essere riferiti a parte o a tutte le tipologie indicate alle lettere precedenti.

Misure degli interventi:

Per gli interventi previsti alle lettere a) e c) l’importo minimo dell’investimento non deve essere inferiore rispettivamente a 50.000 euro nel primo caso, e a 100.000 euro nel secondo, la durata massima del mutuo è di 5 anni ed il contributo in conto interessi da parte dello Stato è pari al 70% del tasso convenzionato con gli Istituti di credito.

Per gli interventi previsti alla lettera b), nel caso di acquisto e/o ampliamento di immobili l’importo finanziabile è pari al valore complessivo in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato e comunque fino al limite massimo di 1.000.000 di euro. La durata massima del mutuo è di 10 anni ed il contributo in conto interessi da parte dello Stato è pari al 70% del tasso convenzionato con gli Istituti di credito.

Per gli interventi previsti alla lettera d), l’importo minimo dell’investimento non deve essere inferiore a 200.000 euro, la durata massima del mutuo è di 5 anni ed il contributo in conto interessi da parte dello Stato è pari al 100% del tasso convenzionato con gli Istituti di credito.

Lo stesso articolo 5 distingue nei successivi commi 3), 4), 5) e 6) le misure degli interventi a seconda della tipologia di attività svolta dall’operatore economico.

Il comma 7 stabilisce che non sono finanziabili:

– gli acquisti di beni mobili usati;

– gli acquisti di beni ancorché strumentali aventi una finalità di utilizzazione diversa da quella svolta dall’impresa;

– gli investimenti che non fanno parte del medesimo progetto di investimento.

Stabilisce inoltre che se un operatore economico possiede licenze diverse per determinare l’importo massimo erogabile si fa riferito alla tipologia di licenza che prevede quello maggiore.

 

Art. 6 – Richiesta di credito agevolato


La domanda da presentare su carta semplice al Comitato di Valutazione presso

l’Ufficio Industria deve contenere:

– L’ammontare del finanziamento richiesto

– I tempi e le modalità di erogazione

– Una relazione che descrive il progetto di investimento, le finalità, le prospettive di sviluppo dell’attività e, se vi sono, le implicazioni sotto il profilo occupazionale.

 

Art. 7 – Modalità di autorizzazione del credito agevolato


Le domande di accesso al credito agevolato sono esaminate ed autorizzate se conformi entro 60 giorni lavorativi dal loro ricevimento dal Comitato di Valutazione formato dai direttori degli uffici industria, lavoro e tributario alle cui riunioni sono invitati senza diritto di voto i rappresentanti delle Associazioni economiche di categoria e delle Organizzazioni sindacali.

Tali domande, come prevede il comma 2 dell’art. 12, sono istruite dall’ufficio industria che verifica l’esistenza dei requisiti richiesti e può integrarle rivolgendosi agli altri uffici dell’amministrazione pubblica.

Il progetto di investimento deve essere realizzato entro 12 mesi dal ricevimento dell’autorizzazione, fatta salva la possibilità di ottenere proroghe.

 

Art. 8 – Contributo in conto interessi


I finanziamenti sono concessi in forma di:

– Mutuo

– Contratto di locazione finanziaria ( in questo caso il contributo in conto interessi è corrisposto direttamente all’operatore economico). Il contributo in conto interessi è corrisposto nelle percentuali previste dal presente decreto (70% – 100%) in rapporto al tasso convenzionato con gli istituti di credito. Il rimborso del prestito avviene con il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Se l’erogazione del prestito avviene nel corso del semestre gli interessi sono totalmente a carico dell’operatore economico sino al 30 giugno o al 31 dicembre successivo.

Il presente articolo prevede anche che l’operatore economico possa stipulare mutui per una durata superiore rispetto a quella indicata, per proprie ragioni di opportunità, fermo restando che l’intervento dello Stato resta comunque limitato ai termini indicati negli articoli precedenti.

 

Art. 10 – Erogazione


L’erogazione del beneficio da parte del Comitato di Valutazione avviene:

– dopo aver documentato la realizzazione anche parziale dell’investimento;

– dopo il ricevimento dell’impegnativa a concedere il mutuo rilasciata dall’Istituto di Credito prescelto.

 

Art. 11 – Decadenza dei benefici


La decadenza dai benefici è stabilita dal Comitato di Valutazione e l’operatore economico è tenuto alla restituzione entro 180 giorni di quanto ottenuto durante il periodo di fruizione del contributo pubblico.

Le cause di decadenza sono determinate da una delle adempienze indicate dal presente articolo.

 

Art. 13 – Cessione dei beni


In linea generale i beni oggetto del finanziamento non possono essere ceduti prima della sua estinzione.

Sono previste però due eccezioni:

– Se il bene è ceduto ad altro operatore economico avente i requisiti per ottenere i medesimi benefici;

– Se i beni ceduti sono sostituiti da altri destinati allo stesso scopo produttivo ed il loro valore sia almeno uguale a quello dei beni sostituiti. In entrambi i casi la cessione deve essere autorizzata dal Comitato di Valutazione.

 

Art. 14 – Garanzie


I finanziamenti concessi sono assistiti da privilegio in favore dell’Istituto di credito erogatore sui relativi beni mobili e immobili. La garanzia deve coprire l’ammontare del prestito e l’ammontare complessivo degli interessi erogati dallo Stato.

 

Art. 17 – Esenzioni


Tutti gli atti connessi al presente decreto sono esenti da ogni tassa di registro, iscrizione, registrazione e cancellazione privilegio.

 

Art. 18 – Disposizioni transitorie


Il comma 8 del presente articolo precisa che sono ammissibili i progetti d’investimento avviati dal 1° gennaio 2013. Per i beni mobili si considera la data di consegna mentre per gli immobili la data della stipula dell’atto notarile. Per tali casi la presentazione della richiesta deve avvenire entro il 30 settembre 2013.

 

Art. 19bis – Proroga durata mutuo agevolato


In considerazione dell’attuale momento di crisi sulla base di quanto previsto dall’art. 49 della Legge finanziaria n. 150/2012 viene regolamentata la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento dei mutui agevolati ad alcune condizioni.

 

Art. 21 – Entrata in vigore


Il presente decreto entra in vigore il 25 agosto 2013.

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