E’ stato ratificato il Decreto Delegato 30 aprile 2013 n. 50, con qualche piccola modifica, che dunque conferma l’imposta straordinaria sugli immobili, cosiddetta “imposta patrimoniale”.
E’ stato ratificato il Decreto Delegato 30 aprile 2013 n. 50, con qualche piccola modifica, che dunque conferma l’imposta straordinaria sugli immobili, cosiddetta “imposta patrimoniale”, già prevista dall’art. 36 della Legge n. 200/2011, parzialmente modificata dall’art. 36 della Legge 150/2012.
PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI
Al comma 3 dell’art. 1 il legislatore ha mantenuto il riferimento temporale del 31 dicembre 2012 mentre l’art. 36 della Legge n. 200/2011 (Legge istitutiva) prevedeva la data del 1 gennaio 2012. Questo aspetto incide sulla diversa soggettività passiva per tutti i trasferimenti immobiliari avvenuti nell’anno solare 2012. Ma c’è di più, poiché il successivo quinto comma prevede che l’acquirente ha diritto di rivalsa nei confronti del precedente titolare per il periodo di sua spettanza, non essendo ammesso un versamento parziale proporzionato al periodo di titolarità del diritto, nasce il problema di come questi lo potrà esercitare essendo già avvenuto l’atto di compravendita.
GRUPPI D’IMPRESA
I gruppi d’impresa che svolgono la loro attività caratteristica nei diversi opifici industriali non possono beneficiare di quanto previsto al punto d) dell’art. 2 e quindi godere di una deduzione più significativa.
PAGAMENTI E SANZIONI
E’ stata confermata la data del 21 ottobre 2013 per il pagamento dell’imposta sulla base del prospetto trasmesso dall’Ufficio del Catasto in cui è indicata l’imposta lorda dovuta. Il contribuente dovrà completare il prospetto stesso indicando le detrazioni spettanti ricalcolando l’imposta netta dovuta. Ricordiamo che qualora l’importo complessivo dell’imposta in capo al singolo contribuente sia pari o superiore a euro 1.000 è ammesso il pagamento in due rate di pari valore; la prima al 21 ottobre 2013, la seconda al 20 dicembre 2013. Scaduti i termini di pagamento di cui sopra i soggetti passivi dovranno pagare gli interessi nella misura del 4% e le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative che sono state inasprite:
a) Sanzione pari al 20% (era 10%) dell’imposta o della singola rata nel caso di pagamenti effettuati entro 30 giorni dalle rispettive scadenze;
b) Sanzione pari al 50% (era 30%) dell’imposta o della singola rata nel caso di pagamenti effettuati dopo 30 giorni ed entro 180 giorni dalle rispettive scadenze;
c) Sanzione pari al 100% (era 50%) dell’imposta per omessi pagamenti o pagamenti effettuati dopo 180 giorni.
In caso di oblazione volontaria la sanzione è ridotta della metà.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
E’ stato precisato che il pagamento dell’imposta straordinaria sugli immobili non costituisce sanatoria dell’eventuale abuso edilizio.