Ramo ‘danni’: il Decreto Delegato 49/2013 introduce un’aliquota del 4%. E’ la stima della Segreteria per le Finanze. Un ulteriore ‘obolo’ per i cittadini.
di Alessandro Carli
Da qualche giorno anche le assicurazioni sammarinesi ed estere del ramo danni (e quindi automobili, abitazioni, persone, eccetera) sono soggette ad una tassazione. Con il Decreto Delegato numero 49 del 2013 difatti la Repubblica di San Marino ha introdotto – dal 1 luglio 2013 – un’aliquota del 4% sul premio base, che prima non c’era. L’applicazione dell’imposta prevista è subordinata all’emanazione di un Regolamento ad hoc, che dovrà essere adottato entro il 30 novembre 2013.
L’imposta – chiarisce il Decreto Delegato – non si applica sui contratti assicurativi stipulati dall’Eccellentissima Camera, dagli Enti del Settore Pubblico Allargato e nemmeno sulle polizze sulla vita.
Non si tratta certamente di un salasso -, sono sempre soldi, ma in Italia l’aliquota è decisamente più alta – ma l’introduzione di un’aliquota ci fa sorgere una domanda abbastanza semplice: perché lo Stato sammarinese non aveva mai tassato le polizze assicurative? Tassazione che, tra l’altro, si va ad aggiungere a quella (più pesante, in termini assoluti) della patrimoniale, e che, secondo quanto stima la Segreteria alle Finanze, “dovrebbe far entrare nelle casse dello Stato circa un milione e mezzo di euro”.
Cosa cambia
In attesa del Regolamento attuativo, che darà il semaforo verde alla normativa, andiamo a vedere cosa cambierà. Al di là del fattore psicologico – passare da zero all’1% o, come in questo caso, al 4% significa dover pagare qualcosa in più, un qualcosa in più che va nelle casse dello Stato e che negli anni potrebbe anche aumentare -, esistono problemi anche di natura più tecnica, come conferma Mauro Broccoli di Allianz Lloyd Adriatico e rappresentante del gruppo assicurazioni all’interno di ANIS. “Per le assicurazioni non cambia nulla: la tassazione ricade in pieno sul cliente. Le agenzie assicurative però si trovano a dover affrontare un periodo di ‘passaggio’. Stiamo aspettando che venga emesso, come previsto, il Regolamento attuativo: ad oggi abbiamo solo recepito il Decreto Delegato”.
Il Decreto Delegato numero 49 del 2013 difatti non fa chiarezza su come verrà fisicamente incassata dallo Stato l’aliquota unica del 4%, e come si dovranno muovere gli operatori del settore per versare nelle casse statali l’aliquota.
“Le compagnie assicurative – prosegue Mauro Broccoli – hanno bisogno di un po’ di tempo per adeguare i software e i computer. I contratti vengono stampati due o tre mesi prima”.
Non solo: il Decreto Delegato poi stabilisce che le compagnie di assicurazione estere, autorizzate a concludere contratti assicurativi aventi ad oggetto rischi ubicati in Repubblica, “devono nominare un rappresentante fiscale a San Marino allo scopo di adempiere a tutte le formalità previste”.
In estrema sintesi, le agenzie dovranno tenere, “per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte”, direttamente o a mezzo di intermediari assicurativi, “per premi ed accessori in dipendenza di detti contratti di assicurazione”.
In nodo però è subito dietro l’angolo. L’articolo 8 chiarisce che “il Congresso di Stato, con apposito Regolamento, emanerà la disciplina delle modalità di redazione, tenuta e conservazione del registro dei premi, l’attività di controllo e di verifica da parte degli uffici competenti, gli adempimenti per l’applicazione dell’imposta prevista dal presente decreto delegato nonché la tenuta di un apposito registro dove saranno iscritti i rappresentanti fiscali. Il Regolamento del Congresso di Stato disciplinerà, altresì, i requisiti etico-professionali richiesti per ricoprire la qualifica di rappresentate fiscale”. Come l’osservatore più attento avrà potuto notare, il verbo “emanare” è al futuro. La domanda quindi è spontanea: entro quando? La Legge impone alle compagnie un rappresentante fiscale, ma i “tratti” di questa figura professionale non sono ben delineati.
San Marino e Italia
Come esempio esplicativo, prendiamo un cittadino sammarinese che possiede due abitazioni: una sul Titano e una casa al mare, a Rimini. L’abitazione assicurata sul Titano seguirà la normativa sammarinese. Preso 100 come prezzo simbolico del contratto assicurativo, dal 30 novembre dovrà pagare 104 (100 all’assicurazione e 4 allo Stato). Se lo stesso cittadino sammarinese assicura l’appartamento al mare a Rimini, dovrà seguire la normativa italiana in vigore, quindi 100, a cui vanno aggiunte le imposte previste, 21,25%), per un totale di 121,25. Il principio della territorialità si applica anche per il mondo del lavoro. Se un’azienda sammarinese assicura un collaboratore italiano, dovrà applicare le imposte italiane.
Polizze in Italia
Preso nuovamente (e per semplificare i calcoli) 100 come prezzo simbolico del contratto assicurativo, il cliente paga, a seconda di ciò che vuole assicurare, 100 e un’aliquota del 26% per le autovetture (il premio è di 126 euro, così suddivisi: 100 vanno all’assicurazione e 26 allo Stato) e 100 + un’aliquota del 21,25 (quindi 121,25 euro: sempre 100 alle assicurazioni e 21,25 allo Stato) per le abitazioni e per la responsabilità civile di un’azienda.
Nel caso strettamente legato al mondo delle autovetture e dei ciclomotori, la base è di 23 punti percentuali, così suddivisi: 12,50% è l’imposta sul premio assicurativo e il 10,50% va al Servizio Sanitario Nazionale per gli incidenti. Le singole regioni poi sono applicare un’ulteriore aliquota che va dallo zero al 3,5%. L’Emilia-Romagna, come molte altre regioni, ha optato per il valore più alto.