Nel Decreto 57/2013 anche i prepensionamenti per chi ha più di 57 anni. Inidoneità alla mansione, ingiustizia risolta. Ma quanta confusione…
di Loris Pironi
Il Governo ha predisposto, e presentato ai media, un Decreto Legge che contempla tutta una serie di interventi urgenti che hanno l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle persone in difficoltà per aver perso il lavoro. “Una sessantina di casi in tutto”, hanno spiegato i Segretari di Stato al Lavoro, Iro Belluzzi, e alla Sanità, Francesco Mussoni. Interventi in materia di ammortizzatori sociali e di trattamento previdenziale temporaneo frutto di un lavoro in sinergia tra le due Segreterie. I “filoni”, in sostanza, sono principalmente tre. Quello dedicato ai lavoratori che hanno esaurito tutta la batteria di ammortizzatori sociali, quelli che hanno perso il lavoro dopo aver compiuto 57 anni di età. E i non idonei alla mansione specifica. Tutto questo – hanno assicurato i Segretari Belluzzi e Mussoni – in attesa a brevissimo giro di posta (già la prossima settimana?) del pacchetto incentivi atteso con ansia dalle imprese e volto a rilanciare l’economia.
Disoccupazione
Il Decreto, con una disposizione straordinaria, prolunga di un massimo di ulteriori nove mesi, le prestazioni previste dall’art. 23 comma 2 della legge sugli ammortizzatori sociali (la 73 del 2010). Una proroga che vale per tutti i cittadini disoccupati – siano essi sammarinesi, residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario – che abbiano già “consumato” gli ammortizzatori già previsti. Il discorso vale per i lavoratori non titolari di altri redditi, al netto delle detrazioni previste dalla legge, di importo superiore a 11 mila euro oppure, in caso di nucleo familiare di almeno due persone, di importo annuo di 8.500 euro pro capite. È previsto inoltre un prolungamento di 6 mesi (anziché 9) per i lavoratori che abbiano accumulato un periodo di lavoro inferiore (fondamentalmente il riferimento pare essere rivolto agli stagionali). In entrambi i casi sono esclusi dal provvedimento i soggetti a cui sia stato definitivamente revocato il diritto agli ammortizzatori sociali, in base alle norme vigenti.
Termine per la presentazione della domanda di accesso a questa specifica indennità è fissato al 30 giugno 2014. Tale termine, specifica il decreto, non vale per i lavoratori che abbiano compiuto 55 anni alla decorrenza della Indennità Economica Speciale (I.E.S.) conseguente ad accordi di mobilità, purché stipulati entro il 30 giugno 2014.
Prepensionamenti
Per quanto concerne i prepensionamenti (trattamento previdenziale anticipato), ci sono specifici requisiti da soddisfare. Innanzitutto quello di avere compiuto i 57 anni di età e almeno 40 di contribuzione (oppure anche 35 anni, ma con i disincentivi previsti dalla L. 157/2005 modificata dalla L. 47/2008), di essere cittadini sammarinesi o residenti, di aver perso il lavoro dal 2010 in avanti, di aver già usufruito di tutti gli ammortizzatori sociali senza mai aver rifiutato proposte di reinserimento lavorativo e di essere ancora disoccupati.
Importante nella lettura del provvedimento il comma 3 che prevede che ai fini del calcolo della contribuzione sono cumulabili i periodi contributivi maturati anche fuori territorio, nei Paesi convenzionati (quindi a partire dall’Italia). L’art. 3 prevede invece la possibilità di accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia anticipata anche per i lavoratori che abbiano compiuto i 60 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione, anche in questo caso con l’eventuale cumulo delle pensioni maturate fuori territorio. Il D.L. 53/2013 – che potete scaricare integrale in formato pdf dal nostro sito, www.sanmarinofixing.com, specifica con precisione il meccanismo per fare eventuale richiesta. Anche in questo caso si tratta di un provvedimento straordinario i cui effetti e benefici scadranno il 30 giugno 2014. Entrambi i trattamenti pensionistici vengono erogati sino a quando la persona matura il diritto pieno alla pensione.
Accordi di solidarietà
L’art. 8 consente di ripetere gli accordi aziendali di solidarietà – per gli stessi dipendenti – per ulteriori sei mesi (dopo che ne siano già trascorsi 3 dal termine dell’ultimo accordo sottoscritto).
Inidoneità alla mansione
Fixing di questo tema – inserito agli artt. 9 e 10 del Decreto – se n’è già occupato nei dettagli a più riprese, nei mesi scorsi. Il discorso è semplice e parla di una iniquità di trattamento “alla rovescia”, in quanto, fino ad oggi, mentre per i lavoratori in “mera” malattia viene previsto un periodo di comporto massimo di 365 giorni con indennità economica pari all’86% della retribuzione, per i lavoratori considerati inidonei alla specifica mansione (per i quali non sia stato possibile trovare una collocazione alternativa all’interno dell’azienda), trascorso un uguale periodo con l’analogo trattamento, è prevista l’interruzione del rapporto di lavoro (tramite procedura di “licenziamento collettivo” sia pure per una sola persona) e l’accesso ai benefici della mobilità (12 mesi) e disoccupazione (altri 8, 12 se ha più di 50 anni). Con il D.L. 53/2013 il discorso cambia. Va detto che questi due articoli sono molto confusi e richiederanno ulteriori approfondimenti. In particolare il secondo, la norma transitoria, di cui in attesa dei necessari chiarimenti vi rimandiamo semplicemente alla lettura, senza ulteriori commenti. Innanzitutto viene specificata la differenza tra inidoneità totale temporanea e permanente. Iniziamo col prendere in esame l’inidoneità temporanea. Che prevede gli stessi diritti della “vecchia” malattia per 365 giorni, al termine dei quali si scioglierà il rapporto di lavoro e il dipendente percepirà la disoccupazione senza passare dalla mobilità. Se invece l’inidoneità totale è permanente, il lavoratore viene subito messo in mobilità e poi in disoccupazione. Il paradosso è che, a conti fatti, l’inidoneità temporanea, quindi una situazione tecnicamente “migliore”, offre una situazione economica più vantaggiosa rispetto all’inidoneo permanente (la malattia è pagata meglio della mobilità). In ogni caso rispetto ad oggi qualche passettino in avanti in termini di equità di trattamento è stato fatto.