In principio c’è la Legge n. 96 del 17 settembre 1999, “in materia di contratto di appalto della pubblica amministrazione e degli enti pubblici”.
di Loris Pironi
In principio c’è la Legge n. 96 del 17 settembre 1999, “in materia di contratto di appalto della pubblica amministrazione e degli enti pubblici”.
Da questa discende tutta la ricca progenie di norme di cui abbiamo già accennato. Il corposo Decreto 121/1999 (con l’inevitabile errata corrige a sostegno), emendato e ratificato con il Decreto 10/2000, è il regolamento che, con tutta la buona volontà del caso, doveva mettere ordine a una materia delicata e intricata già allora.
Segnaliamo che l’art. 8, in particolare, per quanto riguarda le procedure di scelta specificava che “possono partecipare alle gare d’appalto solo le imprese iscritte in appositi registri, gestiti depositati e consultabili presso i singoli enti appaltanti”. Seguirono tutta una serie di modifiche, integrazioni e proroghe.
Il Decreto 100/2001 in particolare, ha però cambiato l’appena citato art. 8, affidando “ad un unico soggetto, con delibera del Congresso di Stato”, il registro delle imprese. Che avrebbe dovuto essere istituito entro il 31 marzo 2002 (sic!).
Un balzo temporale di qualche anno ci porta direttamente al 28 febbraio 2006, quando il Congresso di Stato approva il regolamento di attuazione del “Registro unico delle imprese abilitate a partecipare agli appalti pubblici” (delibera 73 del Congresso di Stato), presso la Camera di Commercio di San Marino.
Ma di questo Registro Unico, ad oggi, non c’è traccia.