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San Marino, Presidenti e amministratori: adempimenti previdenziali

da Redazione

Il 28 febbraio scadono i termini per quanto riguarda gestione separata e FondISS. Cinque le fattispecie disciplinate, ciascuna con le sue casistiche.

 

Il 28 febbraio è la data (posticipata, ed allineata alla scadenza prevista nel sistema di previdenza principale) entro cui vanno completati gli adempimenti previdenziali (parliamo di Gestione Separata e di FondISS) per soci, co.co.pro. e amministratori. Dopo aver analizzato, sui numeri 4 e 5 di San Marino Fixing (potete ritrovare gli articoli integrali sul nostro sito, www.sanmarinofixing.com) la posizione specifica di soci di società di capitali e dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto, questa volta ci soffermiamo sugli adempimenti necessari per gli amministratori e i presidenti di società di capitali.


Gestione Separata

 

Poiché in un primo tempo non era chiaro cosa si intendesse con la definizione generica di “amministratori”, su richiesta di chiarimenti di ANIS, l’ISS aveva risposto (circolare 4.174 del 21/11/2011) che si intendono esclusivamente l’Amministratore Unico e l’Amministratore Delegato (non necessariamente residenti sul territorio sammarinese). Il caso in questione non riguarda dunque né i membri di un qualsiasi CdA, né i consiglieri delegati.

Riguardo l’iscrizione o meno alla gestione separata, le fattispecie disciplinate sono cinque.

Amministratore o Presidente e libero professionista. Non deve aderire al Fondo Gestione Separata il libero professionista che riveste funzione di amministratore o presidente.

Amministratore o Presidente già iscritto al Fondo Obbligatorio. È il caso di un Amministratore che è anche dipendente. Essendo già iscritto ad altro titolo al Fondo Pensione obbligatorio dell’ISS, deve comunque versare un contributo (crescente negli anni, la scansione degli aumenti la trovate più avanti nel testo) da calcolarsi sul 30% del reddito effettivamente percepito a tale titolo. In ogni caso il compenso su cui si calcola la contribuzione no potrà essere inferiore al reddito minimo rapportato al 30% (per il 2012 era di 18.537,12 euro).

Amministratore o Presidente già iscritto al Fondo Gestione Separata. È il caso dell’Amministratore già co.co.pro. oppure socio. Se l’Amministratore è già iscritto al Fondo Gestione Separata ad altro titolo, avrà due iscrizioni distinte e sul reddito percepito come amministratore dovrà versare comunque al Fondo Gestione Separata un contributo crescente negli anni, secondo la già citata tabella, da calcolarsi sul 30% del reddito effettivamente percepito a tale titolo. In ogni caso il compenso su cui calcolare la contribuzione non potrà essere inferiore al reddito minimo di cui al punto precedente rapportato al 30%.

Amministratore o Presidente già pensionato ISS. In base alla legge 200/2011 (art. 57) in questo caso l’Amministratore e/o Presidente è tenuto all’obbligo contributivo sul 20% del reddito percepito (o reddito minimo, se inferiore). La contribuzione non dà comunque luogo a alcuna prestazione. Tuttavia, se il soggetto in questione percepisce pensione da sistemi previdenziali esterni, allora non può usufruire dell’abbattimento del reddito ed è tenuto all’obbligo contributivo integrale. In questo caso la contribuzione dà luogo alla prestazione. Per il caso specifico dell’Amministratore o Presidente che percepisca la pensione in parte dall’ISS e in parte da Ente esterno, non è al momento stato chiarito se l’interessato ha diritto all’abbattimento in proporzione al pro rata percepito dall’ISS.

Solo Amministratore o Presidente. In questo caso il soggetto interessato è tenuto al versamento del contributo crescente negli anni secondo la tabella riportata di seguito, da calcolarsi sul compenso effettivo o, se inferiore, sul reddito minimo. Un chiarimento: nel caso la carica di Amministratore sia ricoperta in più società, è la somma dei redditi effettivi percepiti che non deve essere inferiore al reddito minimo.

L’aumento delle aliquote contributive per la Gestione Separata è di mezzo punto percentuale l’anno. Per il 2012 la quota era del 13%, per il 2013 è del 13,50%, e si sale sino al 15% per il 2016.

La data di decorrenza è il 1 gennaio 2012, per gli Amministrazione viene specificato (L. 158/2011 art. 4) che l’iscrizione avverrà su comunicazione del Notaio Rogante entro 30 giorni dalla stipula degli atti, ma la procedura è superata dalla possibilità di iscriversi direttamente allegando la documentazione attestante le condizioni richieste dalla norma.

Amministratori e Presidenti sono chiamati a provvedere al versamento delle contribuzioni obbligatorie (L. 200/2010 art. 57 comma 4) entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero dalla cessazione del contratto o dell’incarico. È previsto un versamento contributivo a conguaglio (entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi) nel caso in cui il reddito sia superiore al reddito minimo previsto per la categoria, ovvero superiore a quello sul quale sono state calcolate e versate le contribuzioni entro il termine di cui sopra.


Prev. Complementare FondISS

 

Anche Amministratori e Presidenti sono obbligati ad iscriversi al FondISS (e a versare i relativi contributi) se già iscritti al sistema di previdenza principale. Sono esclusi dall’obbligo gli amministratori che alla data del 22 dicembre 2011 avessero già compiuto il cinquantesimo anno d’età. Anche nel loro caso c’è la possibilità di aderire volontariamente. La contribuzione al FondISS è esclusivamente a carico dell’Amministratore. Nei confronti degli Amministratori non residenti a San Marino vi è però la responsabilità solidale dell’impresa sia per i contribuiti, le sanzioni e gli interessi. L’aliquota progressiva è la seguente: 1 luglio 2012 1%; 1 gennaio 2014 2%; 1 gennaio 2016 3%; 1 gennaio 2018 4%. La base imponibile su cui applicarla è la medesima di quella della gestione separata (di cui sopra). La legge prevedrebbe un versamento in tre rate: I acconto (31 luglio), II acconto (30 novembre), conguaglio (30 giugno). La modulistica predisposta dall’ISS ha invece previsto un versamento unico analogo a quello della gestione separata (entro il 30 gennaio anno successivo o 30 giorni dalla cessazione).

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