Home FixingFixing Frontalieri, dall’Art. 56 all’Art. 34 il passo è compiuto. Senza decreto il recupero è fumoso

Frontalieri, dall’Art. 56 all’Art. 34 il passo è compiuto. Senza decreto il recupero è fumoso

da Redazione

L’articolato specifica che il provvedimento riguarda solamente i lavoratori con reddito annuo non superiore a 30 mila euro, e a condizione che abbiano regolarmente presentato la dichiarazione nel paese di residenza.

 

Una volta c’era l’Art. 56, diventato famigerato. Ora l’articolo di riferimento della Finanziaria di San Marino che riguarda il lavoro transfrontaliero è il n. 34, il 34 della Legge 150/2012, prendete nota. Ricordando, se per caso ce ne fosse bisogno, che in Italia la franchigia è stata prorogata anche per il 2013 (confermata quota 6.700 euro), sul Titano c’è ora l’impegno da parte del Governo a emanare un decreto delegato – entro il 31 marzo 2013 – che preveda uno sgravio fiscale da riconoscere ai lavoratori frontalieri per compensarli del minor credito d’imposta usufruito nel Paese di residenza per effetto dell’abolizione delle spese produzione reddito (il già citato Art. 56). Prendiamo atto che verrà mantenuta, sia pure con considerevole ritardo, la promessa dell’ex Segretario alle Finanze Pasquale Valentini perché lo sgravio sarà concesso con riferimento all’anno 2011. L’articolato specifica che il provvedimento riguarda solamente i lavoratori con reddito annuo non superiore a 30 mila euro, e a condizione che abbiano regolarmente presentato la dichiarazione nel paese di residenza. Lo sgravio sarà liquidato dal datore di lavoro, il quale lo compenserà con le ritenute mensili sui medesimi redditi. E per gli esercizi successivi? La legge prevede la possibilità di concedere sgravi anche per il 2012 e 2013, ma solo se previsto dalle successive leggi di bilancio. Un’altra spada di Damocle dunque sul capo dei frontalieri.

Resta da segnalare che il disposto è poco chiaro e che senza le ulteriori istruzioni dell’annunciato Decreto non sarà possibile determinare né la consistenza dello sgravio medesimo, né se nel conteggio dell’ammontare annuo debba ricomprendersi o meno il Tfr, senza contare altri casi particolari quali ad esempio l’operatività per quanto concerne il lavoratore frontaliero cessato.

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