Dal 1° gennaio il provvedimento in materia di imposizione fiscale dei redditi da lavoro dipendente e da pensione ha subito alcune lievi modifiche.
Dal 1° gennaio il provvedimento in materia di imposizione fiscale dei redditi da lavoro dipendente e da pensione ha subito alcune lievi modifiche.
Andiamo a vederle assieme. La detrazione d’imposta (prevista all’ottavo comma dell’articolo 9 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche) per spese inerenti alla produzione del reddito da lavoro dipendente, è fissata al 9,40% da calcolarsi sulla retribuzione lorda fino ad un importo massimo detraibile di 5.188,80 euro.
L’aliquota da applicare fino all’ammontare della pensione minima a norma dell’articolo 1 punto 4), lettera a), della Legge 22 gennaio 1993 n. 9 è fissata allo 0,05%.