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Regolamento comunale phone center

da Redazione

Il 20 dicembre scorso il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale dei centri di telefonia o phone center. Un atto che permette di colmare una lacuna normativa a livello, in un quadro di costante aumento delle attività di questa tipo.

Il Regolamento norma in particolare le condizioni per l’esercizio dell’attività (art. 4), i requisiti edilizi e igienico – sanitari dei locali adibiti all’esercizio del phone center (art. 5), nonché le attività ammesse e quelle invece non compatibili con il centro di telefonia (art. 6).

Il Regolamento esplicita la necessità che gli esercizi siano dotati di un servizio igienico a disposizione dell’utenza e del personale dipendente fruibile anche dalle persone diversamente abili indipendentemente dalla superficie del centro di telefonia; un secondo servizio igienico qualora siano presenti più di 50 postazioni; una superficie minima di 1 mq. per ogni postazione e cabina; uno spazio di attesa all’interno del locale di almeno 6 mq. fino a 4 postazioni telefoniche; almeno una postazione attrezzata in modo da consentire il rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche.

Le attività ammesse nei centri di telefonia sono il telefax, il personal computer (internet point), le fotocopie, la vendita di schede telefoniche, le ricariche telefoniche e le attività di money transfer. E’ consentita, nel medesimo locale ed in via accessoria, l’attività di vendita al dettaglio di generi non alimentari e l’installazione di distributori automatici di alimenti e bevande con divieto di vendita di bevande alcoliche. Non sono invece consentite le attività di manipolazione e somministrazione di alimenti, l’attività di vendita di bevande e prodotti alimentari (esclusa quella effettuata mediante distributori automatici), l’attività di acconciatore/estetista e similari.

In materia di orari di apertura, di pubblicità dei prezzi e di tutela del consumatore trovano applicazione, rispettivamente, i principi fissati dalla recente normativa di comparto e dal D.Lgs. 114/1998 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.

Entro due anni dall’entrata in vigore del Regolamento il Comune, su istanza motivata del titolare del centro di telefonia, può consentire il proseguimento delle attività già in esercizio ma non in possesso dei locali aventi i requisiti minimi stabiliti. Il prosieguo dell’attività può essere protratto per un massimo di ulteriori due anni.

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