Home NotizieSan Marino San Marino, la CSU sottoscriverà il rinnovo del Contratto dell’artigianato con l’UNAS

San Marino, la CSU sottoscriverà il rinnovo del Contratto dell’artigianato con l’UNAS

da Redazione

La firma è prevista per martedì 20 novembre alle 11. Ecco i punti salienti del contratto.

 

Dopo la firma del contratto industria, è la volta di quello degli artigiani. Il via libera alla firma è giunto lo scorso giovedì 15 novembre dal Direttivo della FLI, che in serata, con una sola astensione, ha approvato il testo per il rinnovo del Contratto dell’artigianato, un settore tradizionale dell’economia sammarinese e che occupa circa 700 addetti.

Martedì 20 novembre alle 11.00 presso la sede dell’UNAS, il rinnovo contrattuale verrà sottoscritto da CSdL-CDLS e dalla stessa UNAS, aggiungendo un altro elemento di stabilità al sistema economico, quale è il rinnovo dei contratti di lavoro. Resta ferma l’entrata in vigore subordinatamente all’approvazione da parte dei lavoratori, attraverso il referendum sui posti di lavoro, che si terrà non appena concluso quello per il settore industriale. La FLI esprime soddisfazione per un accordo raggiunto in tempi brevi e senza alcuna conflittualità, con contenuti positivi per i lavoratori e le imprese.

Ecco i punti salienti del rinnovo contrattuale.


Campo di applicazione del Contratto

 

Potranno applicare il Contratto UNAS anche le attività artigianali che si trasformano in s.r.l., purché almeno il 51% delle quote siano possedute dall’ex titolare di licenza e/o dai parenti più stretti e non abbia più di 20 dipendenti. I soci e l’Amministratore devono comunque essere tutti sammarinesi o residenti ed almeno uno di essi, avente non meno del 25% delle quote, deve svolgere personalmente l’attività aziendale.

Aziende che si sono trasformate in s.r.l. in precedenza e che applicano un Contratto diverso, se aventi le caratteristiche sopra indicate, potranno aderire a questo Contratto solo con accordo sindacale che mantenga le eventuali condizioni di miglior favore esistenti.


Durata

 

Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.

 

Orario di lavoro, Riduzione Orario di Lavoro, flessibilità e turni

 

L’orario resta di 40 ore settimanali con 120 ore di riduzione di orario annuali, da utilizzarsi nei periodi di minor lavoro oppure retribuite a fine anno se non godute. Tali ore sono maturate in proporzione alle 40 settimanali anche per i settori classificati dalla legge 17 febbraio 1961 n. 7 come lavoro discontinuo o di attesa.

Lavorando 1560 ore ordinarie all’anno, in luogo di quanto previsto nel Contratto Industria a fronte di 1600 ore, si maturano 8 ore di permesso retribuito. Tale permesso viene riconosciuto in sostituzione del salario variabile previsto dal Contratto sottoscritto per il triennio 2002-2004.

La flessibilità può essere svolta per un massimo di mezz’ora dal lunedì al venerdì e per non più di tre mesi all’anno per far fronte alle fluttuazioni del lavoro e ridurre il ricorso alla CIG. Non sono previste maggiorazioni perché le ore vengono retribuite quando svolte, con le relative coperture sociali (assenze indennizzate dall’ISS), come avviene da decenni nel settore dell’edilizia ed affini.

È introdotto il diritto alla pausa di mezz’ora per chi svolge turni di lavoro superiori a 6 ore consecutive, analogamente a quanto previsto in altri settori.

 

Retribuzioni

 

Considerato che con l’UNAS è stato sottoscritto nel 2009 il Contratto sulla base dell’accordo tripartito (1,6% per il 2009 e 2,1% per il 2010), per il 2011 non è previsto alcun aumento, mentre per gli anni successivi vengono parificate le retribuzioni con quelle previste dal Contratto Industria (sono uguali da decenni).

Per il 2012 è previsto un aumento dell’1,962%, a decorrere dal 1° gennaio, per cui dovranno essere corrisposti i relativi arretrati.

Dal 1° gennaio 2013 l’aumento è del 2%, mentre dal 1° gennaio 2014 è del 1,5%. Anche in questo Contratto è stata prevista una verifica rispetto all’inflazione del biennio, tenendo conto dell’andamento dell’economia nazionale ed estera, con relativi eventuali arretrati fino ad un massimo del 3% annuo.


Festività

 

In caso di abrogazione o spostamento alla Domenica da parte del C.G. e G. di alcune festività, queste verranno compensate da altrettante ore di riposo (8 ore per quelle che sono sempre infrasettimanali e 6 ore per quelle che sono in data fissa e quindi a scorrimento sulla settimana).

 

Rappresentatività

 

Sono stati definiti i criteri generali, da sottoporre al nuovo Governo, di una ipotesi di riforma per l’applicazione erga omnes dei Contratti di Lavoro, attuabile se sottoscritti da soggetti aventi una effettiva rappresentatività (certificabile ad esempio attraverso il versamento delle quote associative) del settore di riferimento o dell’intera forza lavoro e/o delle attività economiche. Gli iscritti qualificati per il riconoscimento giuridico o per la definizione di soggetto datoriale rappresentativo sono quelli che abbiano almeno un dipendente.

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