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Sicurezza sul lavoro: la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

da Redazione

L’RSPP può essere una figura tecnica interna all’organizzazione dell’azienda oppure il datore di lavoro può avvalersi della consulenza di persone esterne all’azienda in possesso di adeguate competenze professionali.

 

di Claudio Muccioli

 

La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) rappresenta un figura tecnica di qualificata professionalità, che collabora con il datore di lavoro in modo che, siano assolti tutti gli obblighi previsti dal sistema di prevenzione aziendale.

Per ricoprire l’incarico di RSPP non sono attualmente richiesti, nella nostra legislazione, requisiti specifici (titoli di studio, corsi di formazione, aggiornamento ecc.), tranne quanto riportato nell’art. 10 comma 1. D.L. n.31/98 che cita come indicazione: “il possesso di attitudini e capacità adeguate alla situazione specifica”.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare l’RSPP, la cui mancata designazione viene pesantemente sanzionata. Si ricorda che la designazione dell’RSPP, la dove è presente, prevede anche la consultazione preventiva del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e deve essere “tempestivamente” comunicata alla UOC Sicurezza sul Lavoro (ex Servizio Igiene Ambientale) con allegato il curriculum attestante laurea, diploma tecnico o comprovata esperienza in materia di prevenzione e protezione.

L’RSPP può essere una figura tecnica interna all’organizzazione dell’azienda oppure il datore di lavoro può avvalersi della consulenza di persone esterne all’azienda in possesso di adeguate competenze professionali.

E’ facoltà del datore di lavoro, eccetto quelli delle grandi imprese e quelle implicanti attività di rischio rilevante, assumere direttamente le funzioni di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione frequentando uno specifico corso di formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro. Anche in questo caso, va effettuata la comunicazione dell’assunzione dell’incarico alla UOC Sicurezza sul Lavoro (ex Servizio Igiene Ambientale) allegando l’attestato di frequenza e la certificazione di superamento dell’esame del corso rilasciato dal Centro di Formazione Professionale..

Il datore di Lavoro, che può dimostrare di essere professionalmente preparato a svolgere la funzione di RSPP, può richiedere di essere esonerato dalla partecipazione al corso ed accedere direttamente all’esame.

Per le attività esclusivamente commerciali, con meno di 5 dipendenti, che non comportino rischi di esposizione ad agenti chimici, biologici e cancerogeni e problematiche di rischio di incendio e di evacuazione del luogo di lavoro, il datore di lavoro può assumere direttamente l’incarico di RSPP attestando con una autocertificazione, da inviare alla UOC Sicurezza sul Lavoro (ex Servizio Igiene Ambientale), la propria conoscenza in materia di prevenzione del lavoro.

Il datore di lavoro della piccola impresa e di quella artigiana, classificate a basso rischio, può assumere direttamente l’incarico di RSPP senza l’obbligo di partecipare al corso di formazione e all’esame abilitante, comunicando tale scelta alla UOC Sicurezza sul Lavoro (ex Servizio Igiene Ambientale). La comunicazione va effettuata entro sei mesi dall’assunzione di almeno un lavoratore e/ entro sei mesi dalla costituzione dell’impresa.

In seguito all’esperienza maturata in questi anni, si è giunti alla conclusione, che anche a San Marino così come è successo in Italia, dopo un primo periodo iniziale di applicazione della legge, sia adottato un aggiornamento legislativo necessario per una riqualificazione della figura del RSPP, in merito alle funzioni e alle responsabilità che assume. È quindi opportuno prevedere un aggiornamento legislativo che normi e fissi dei contenuti precisi, relativi ai titoli di studio, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento ed esperienze professionali di cui è necessario siano dotati tutti i tecnici che vogliono esercitare questa importante funzione nella Repubblica di San Marino.

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