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Sicurezza sul lavoro a San Marino, l’obbligo di un registro degli infortuni

da Redazione

A San Marino la legge 31/98 prevede tra gli obblighi del datore di lavoro l’obbligo della tenuta di un registro degli infortuni debitamente compilato.

SAN MARINO – La legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, n. 31 del 1998, prevede all’articolo 7 comma 2 lettera l) “tra gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, l’obbligo della tenuta di un registro degli infortuni debitamente compilato.
Il registro, in cui vengono cronologicamente riportate le cause degli infortuni e la gravità degli stessi, correlata ai giorni di prognosi, costituisce un elemento di fondamentale rilevanza ai fini di un monitoraggio sistematico dell’andamento infortunistico nell’impresa e pone le basi per la progettazione della sicurezza aziendale. Pertanto il registro infortuni non è da considerarsi solo come un atto amministrativo, tra l’altro pesantemente sanzionato, ma costituisce un elemento imprescindibile da cui partire per la redazione/valutazione e pesatura dei fattori di rischio infortunistici presenti in azienda.
Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di vigilanza sui luoghi di lavoro. Gli Esperti Tecnici della sicurezza antinfortunistica nell’ambito della loro attività di vigilanza prendono visione del registro e delle modalità di compilazione, sanzionando le carenze o le difformità riscontrate.
In commercio sono disponibili registri infortuni predisposti sulla base della normativa italiana. In Italia, il registro degli infortuni è stato istituito sin dal 1958 e le modalità di tenuta ed aggiornamento hanno la stessa validità previste dalle nostre leggi.
E’ opportuno, sebbene non ci sia alcun obbligo in tal senso, che il registro infortuni venga vidimato presso la segreteria del Dipartimento di Prevenzione, dando maggior formalità al documento stesso. Si segnala che sulla base del tariffario emesso dall’ISS la vidimazione ha un costo di euro 10,00.
Si ricorda che per l’omessa tenuta dei registri degli infortuni è prevista una violazione amministrativa, con una sanzione pecuniaria pari ad Euro 516,00.
La legge 31/98, ad integrazione degli obblighi di denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali previste dalle leggi 22 dicembre 1955, n. 42 e 11 febbraio 1983 n. 15, prevede (al comma 7 dell’articolo 6 obblighi del datore di lavoro) che il datore di lavoro comunichi al Servizio Igiene Ambientale (ora UOC Sicurezza sul Lavoro) gli infortuni dei propri dipendenti con le stesse modalità previste dalle predette leggi.
La denuncia di infortunio, inviata dal datore di lavoro, contiene importanti elementi per qualificare e quantificare l’infortunio occorso durante il lavoro o accaduto durante il tragitto più breve o più agevole per raggiungere o ritornare dal lavoro (infortunio in intinere). Spesso al Pronto Soccorso vengono denunciati infortuni occorsi sul lavoro di cui il datore di lavoro non ha poi mai provveduto ad inoltrare la denuncia di infortunio determinando anche gravi conseguenze di riconoscimento e risarcimento per i danni subiti dal lavoratore.
Purtroppo per prassi ormai consolidata i datori di lavoro inviano all’amministrazione dell’Istituto Sicurezza Sociale la denuncia di infortunio dimenticando che copia della denuncia deve essere inviata anche alla UOC Sicurezza sul Lavoro sia per dar avvio alle eventuali indagini che per tutto quanto riguarda la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio sul lavoro secondo criteri di valutazione internazionali.
Si ricorda quindi che, in seguito ad ogni infortunio, il datore di lavoro deve provvedere ad annotarlo sul registro infortuni. Inoltre deve inviare la denuncia di infortunio all’ISS (entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia) ed deve inviare una copia della denuncia di infortunio alla UOC Sicurezza sul Lavoro per posta all’U.O.C. Sicurezza sul Lavoro via la Toscana, n. 3 Borgo Maggiore oppure per fax al 0549-994355.                                                          

L’Esperto Tecnico
Dott. Paolo Berardi

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