Sicurezza sui luoghi di lavoro: le misurazioni sono riepilogate in un apposito registro.
di Patrizia Elettra Dragani
Il Decreto n. 26 del 17 febbraio1999 determina i contenuti relativi alla “protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione al rumore durante il lavoro”.
A tutti dovrebbe essere ormai noto, che la valutazione di questo rischio è una responsabilità del datore di lavoro che, a sua volta, deve avvalersi di personale competente per la misurazione del rumore. I risultati ottenuti da queste misurazioni vengono riepilogati in un documento denominato VER (valutazione esposizione rumore). La VER deve essere ripetuta secondo una specifica periodicità ovvero:
– ogni 5 anni, se nessun lavoratore è esposto ad un LEP, d >80 db (A)
– ogni 3 anni, se anche un solo lavoratore è esposto ad un LEP, d >80 db (A)
– ogni 2 anni, se anche un solo lavoratore è esposto ad un LEP, d >85 db (A) o a 140 Db (A)di picco in linea con i limiti definiti dall’ACGIH.
La valutazione va comunque effettuata nuovamente se c’è una modifica nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto.
Tutti i lavoratori esposti ad un livello di rumore superiore agli 85 decibel (A) devono essere inseriti in un specifico registro denominato “registro degli esposti al rumore”. Il registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che dovrà provvedere, sulla base delle indicazioni presenti nella VER, all’invio di una sua copia, all’UOS Medicina e Igiene sul lavoro. La modulistica da utilizzare per la predisposizione del registro è contenuta negli allegati del Decreto n. 26 del 17/02/99. Nel primo modulo verrà indicata “ l’anagrafica dell’impresa”, riportando per esteso: giorno, mese ed anno degli aggiornamenti della VER. Nel secondo modulo dovranno essere riportati: Codice ISS, cognome, nome, mansione, data di inizio esposizione – che deve ovviamente, essere quella, in cui il lavoratore ha “effettivamente iniziato” l’esposizione al rumore superiore agli 85 db (A) – e data di fine esposizione, ovvero quando il lavoratore cessa di essere esposto. Qualora il lavoratore dovesse riprendere l’esposizione “in tempi successivi” vanno riportate le date storiche di tutte le esposizioni precedenti indicando sia la data in cui ha cessato che quella in cui ha ripreso l’esposizione.
La registrazione, ha un carattere di “storicità”, nel senso che tutti i lavoratori che son stati registrati nel corso degli anni devono esservi sempre riportati (anche se non sono stati più esposti, o se sono andati in pensione, o sono stati licenziati o si sono dimessi).
Questo procedimento consente alla Medicina del Lavoro di potere avere un monitoraggio attendibile e fedele nel tempo dei lavoratori esposti e di essere in grado di effettuare delle statistiche epidemiologiche sull’argomento, oltre a fornire, come sta facendo da anni, dati attendibili e fedeli e suddivisi “per genere” alla stessa Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) partecipando ad un ampio programma internazionale di tutela dei lavoratori esposti a rumore. Da diversi anni la UOS Medicina del Lavoro ha predisposto un apposito data base informatizzato, in cui vengono raccolti registrati ed elaborati costantemente nel corso degli anni: tutti i nominativi e i dati riferiti agli esposti al rumore completati da dati relativi agli esami audiometrici, patologie dell’orecchio, danni extra lavorativi, utilizzo di DPI (riscontrati sia in sede di visita preventiva che periodica) che pervengono secondo specifico scadenziario alla U.O.S. Medicina del Lavoro. L’istituzione di tale registro, permette di verificare visionando le audiometrie, eventuali peggioramenti del deficit uditivo in particolare gli aggravamenti di deficit uditivo correlato con l’esposizione a rumore. Questa verifica, dà anche modo di esaminare a campione, se ci sono stati inadempimenti per la segnalazione di stati morbosi correlati con l’attività lavorativa. A tale proposito, l’U.O.S. Medicina e Igiene del Lavoro ha definito nelle Linee Guida (recentemente aggiornate) relative della sorveglianza sanitaria, le modalità di controllo sui lavoratori esposti a rumore e le modalità di comunicazione di tutti gli esami audiometrici che presentano “un peggioramento” rispetto ai controlli precedenti. Nell’ambito della massima collaborazione fra U.O.S. di Medicina del Lavoro e Datore di Lavoro, allo scopo comune di promuovere la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, gli obblighi che il datore di lavoro deve assolvere per quanto riguarda la “valutazione del rischio rumore”(VER) sono:
– la predisposizione della valutazione del rumore (VER) deve essere effettuata in tutti i luoghi di lavoro. Nel caso in cui gli ambienti di lavoro siano ritenuti “non rumorosi”, il datore di lavoro può redigere una autodichiarazione di “impresa non a rischio rumore”.
– la compilazione del registro degli esposti al rumore, qualora anche un solo lavoratore risulti esposto ad un livello di rumore superiore agli 85 db (A).
– L’invio del registro degli esposti a rumore alla U.O.S. Medicina del Lavoro. Si ricorda che l’omissione dell’invio del registro e dell’elenco dei lavoratori esposti comporta l’applicazione di una severa sanzione, così come è previsto nell’Art. 41 della Legge 31/1998.
La comunicazione di tale registro, non è solo un obbligo di legge, ma un dato prezioso per instaurare una prevenzione veritiera ed efficace!