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FOCUS: contratto industria: l’orario di lavoro

da Redazione

San Marino, contratto settore industriale 2009-2014: i punti salienti.

L’orario di lavoro


L’orario di lavoro contrattuale è di 37 ore e 30 minuti settimanali, normalmente distribuito dal lunedì al venerdì. Il computo dell’orario settimanale si riferisce anche come durata media a un periodo non superiore a 12 mesi, la prestazione lavorativa non potrà essere superiore, per le aziende con orario spezzato a 42,5 ore settimanali (1 ora oltre l’ordinario orario giornaliero), per i lavoratori turnisti l’orario non potrà essere superiore a 45 minuti oltre l’ordinario orario giornaliero. Il limite minimo della prestazione settimanale non può essere inferiore alle 30 ore.

A partire dal 1 gennaio 2013 le aziende sammarinesi potranno adottare un orario di lavoro settimanale di 39 ore, previa comunicazione alle SSA (Struttura Sindacale Aziendale) e ai lavoratori entro il 30 novembre dell’anno precedente. La scelta è stata quella di non far adottare tale orario di lavoro in corso d’anno ma dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione. Attraverso la stessa procedura, tale scelta è comunque reversibile.

Cosa cambia per i lavoratori e per le imprese? A fronte del maggior numero di ore lavorate, le aziende corrisponderanno la relativa differenza aggiuntiva di retribuzione (pari al 4%), identificata con la voce “indennità 39 ore”. Detta voce verrà indicata separatamente nelle tabelle retributive.

Con lungimiranza, è stata anche prevista la possibilità per l’azienda di tornare al regime 37,5 ore, nel malaugurato caso in cui dovessero sopraggiungere difficoltà. Questo per cercare di salvaguardare il livello occupazionale, riducendo in proporzione la retribuzione e il salario differito.

Sia per quanto riguarda le questioni specifiche dell’orario di lavoro, sia per la questione degli straordinari il testo del contratto è naturalmente più articolato; qui sotto il testo integrale degli articoli di riferimento.

 

 

 

2. ORARIO DI LAVORO

Il presente articolo annulla e sostituisce l’art. 32 del CCUGL.

Si richiama la Legge del 17/02/1961 n° 7.

L’orario di lavoro contrattuale è di 37 ore e 30 minuti settimanali e viene normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, con il sabato vacanza.

Distribuzioni diverse dell’orario di lavoro verranno concordate a livello aziendale fra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Aziendale ad eccezione di quanto previsto al successivo punto “durata delle prestazioni lavorative” e agli articoli 3. e 4..

Al fine di consentire il miglior svolgimento di alcune attività di servizio si concorda sulla possibilità di definire, tramite specifici accordi a livello aziendale e/o interconfederale, deroghe dall’ambito di applicazione della normativa sull’orario di lavoro.

Allo scopo di meglio disciplinare l’inizio dell’orario di lavoro, onde evitare eventuali contestazioni, le aziende collocheranno alle portinerie degli stabilimenti orologi marcatempo e preannunceranno l’inizio dell’orario di lavoro mediante adeguato segnale acustico.

Il dipendente che giunge al lavoro dopo l’orario di inizio sarà ammesso soltanto allo scadere della prima mezz’ora successiva dell’orario stesso.

 

Durata delle prestazioni lavorative

L’orario di lavoro settimanale può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.

A livello aziendale possono essere applicate distribuzioni di orario diverse da quelle contrattualmente previste, per l’intero organico o per singoli settori, in base alle esigenze tecnico/produttive. In particolare, si può ricorrere ad un’articolazione plurisettimanale multiperiodale dell’orario contrattuale, in base alla quale lo stesso viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a dodici mesi. L’attuazione di tale articolazione avviene nell’ambito di quanto previsto nel capitolo sulla flessibilità.

La prestazione lavorativa non potrà essere superiore, per le aziende con orario spezzato, a 42,5 ore settimanali e a 1 ora oltre l’ordinario orario giornaliero, mentre per i lavoratori turnisti l’orario non potrà essere superiore a 45 minuti oltre l’ordinario orario giornaliero. Il limite minimo della prestazione settimanale non può essere inferiore a 30 ore.

Per le aziende stagionali la cui attività produttiva sia concentrata in 3/4 mesi all’anno il suddetto limite è elevabile a 45 ore settimanali e a 1 ora e 30 minuti oltre l’ordinario orario giornaliero, mentre per i lavoratori turnisti l’orario non potrà essere superiore a 1 ora oltre l’ordinario orario giornaliero. In alternativa le aziende, insieme alle SSA, potranno valutare l’opportunità di effettuare la prestazione lavorativa nella giornata del sabato al fine di contenere l’aumento dell’orario giornaliero.

A livello aziendale possono essere definiti accordi che prevedano il superamento dei suddetti limiti.

 

Regime 39 ore settimanali

A far data dal 1/1/2013 le aziende potranno adottare l’orario di lavoro settimanale di 39 ore comunicandolo alle SSA e ai lavoratori entro il 30 novembre dell’anno precedente. Dal primo gennaio dell’anno successivo entrerà in vigore il suddetto orario di lavoro. Le Parti convengono che tale regime di orario non potrà essere adottato in corso d’anno ma dal primo gennaio dell’anno successivo dalla data di comunicazione. Tale scelta attraverso la stessa procedura è reversibile.

Le imprese costituite successivamente all’entrata in vigore del presente accordo potranno applicare tale regime di orario sin dall’avvio della loro attività.

A fronte del maggior numero di ore lavorate, le aziende corrisponderanno una quota aggiuntiva di retribuzione pari al 4%, identificata con la voce “indennità 39 ore”. Detta voce verrà indicata separatamente nelle tabelle retributive. Eventuali straordinari forfetizzati saranno riassorbiti fino a concorrenza delle 68 ore annuali.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile (comprensiva dell’indennità 39 ore) per 169 e conseguentemente anche le ore relative a ferie e permessi sindacali sono riproporzionate come segue:

  • Ferie: 26 giorni pari a 202 ore all’anno.
  • Permessi sindacali     (lunghi):        

per le imprese con oltre 10 e fino a 40 dipendenti possono essere concessi permessi fino ad un massimo di 60 ore semestrali     

per le imprese con oltre 40 e fino a 80 dipendenti possono essere concessi permessi fino ad un massimo di 120 ore semestrali          

per le imprese che superano gli 80 dipendenti il massimo viene fissato in 150 ore semestrali, elevabili fino al raggiungimento di 2 (due) ore per dipendente all’anno, da suddividersi in semestri.            

Nel passaggio al regime 39 ore settimanali l’orario del turno 6 x 6 con divisore 156 passa a 6 ore e 15 minuti e la pausa prevista per i turni giornalieri è compresa nella tariffa oraria determinata con il diverso divisore 162,5.

Le aziende che hanno adottato il regime 39 ore e dovessero incorrere in situazione di grave crisi saranno tenute, compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali, a rimodulare, anche in maniera disomogenea nei singoli reparti, l’orario di lavoro fino a 37,5 ore settimanali e conseguentemente a ridurre in proporzione la retribuzione e il salario differito, fermo restando la corresponsione dell’”indennità 39 ore” per l’orario lavorato.

 

Lavori discontinui

L’orario di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di attesa è di 47 ore settimanali per il regime di orario 37 ore e 30 minuti e di 48 ore per il regime di 39 ore settimanali.

Essendo tale categoria di lavoratori esclusa espressamente dalla disciplina di cui all’art. 16 della Legge 17.02.1961 n° 7 (durata delle prestazioni – straordinario), si concorda sulla corresponsione delle seguenti maggiorazioni:

– 50% per il lavoro prestato nelle giornate di festività nazionale o religiosa;

– 20% per il lavoro prestato nelle giornate domenicali.

Le Direzioni Aziendali possono richiedere il completamento dell’orario di lavoro fino al limite di 47 ore settimanali (50 con il regime 39 ore); in tale caso le ore lavorate oltre le 45 (47 con il regime 39 ore) e fino alle 47 settimanali (50 con il regime 39 ore) saranno retribuite con la maggiorazione del 10%.

Resta inteso che le ore eventualmente prestate oltre alle 47 settimanali (50 con il regime 39 ore) saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 195 (203,5 per il regime 39 ore).

 

Riduzione orario

Per le aziende a ciclo continuo, con turnazione 3-4 x 5-6-7, le ore annuali di riduzione dell’orario di lavoro sono 12.

Da tali norme sono escluse le aziende che utilizzano il lavoro organizzato su più turni limitatamente a periodi di tempo determinati nell’arco dell’anno.

La diminuzione si applica sull’orario di lavoro annuale senza riduzione di salario con la minor incidenza possibile sull’attività produttiva (ponti ecc.).

Detta riduzione di orario sarà utilizzata nelle giornate del 24 e 31 dicembre.

Qualora dette giornate cadano in giorni festivi o di vacanza (per festivi o vacanza non si intendono i giorni lavorativi) saranno recuperate in altre giornate tenuto conto di quanto segue: allo scopo di favorire programmi produttivi aziendali, la riduzione di orario di cui sopra può essere utilizzata in momenti diversi da quelli indicati contrattualmente concordandone le modalità applicative a livello aziendale.

 

3. TURNI GIORNALIERI E NOTTURNI

Il presente articolo annulla e sostituisce l’art. 33 del CCUGL.

a) Nei turni di lavoro che superano le 6 ore consecutive è prevista una pausa retribuita di 30 minuti. Fermo restando che la collocazione della pausa infraturno è definita a livello aziendale, ovvero, in caso di mancato accordo a livello interconfederale, le parti ritengono opportuno collocarla all’interno del turno, anche a scorrimento per una durata non inferiore a 10 minuti, per ragioni legate alla sicurezza e alla prevenzione di eventuali infortuni.

b) Qualora l’azienda avesse la necessità di istituire/aumentare i turni di lavoro, dal lunedì al venerdì, dovrà comunicarlo normalmente con un preavviso di 3 mesi alla SSA o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali entro i quali saranno esaminate le modalità operative. Decorso tale termine entrerà in vigore il regime di orario scelto dall’azienda. Ove il ricorso a tale nuova turnazione riguardi una parte dei dipendenti nella scelta degli stessi si terrà conto delle disponibilità emerse.

Per le attività che intendono attivare il ciclo continuo su sei o sette giorni, fermo restando che i riposi a scorrimento corrispondono al sabato e/o alla domenica, l’attuazione di tale distribuzione dell’orario è soggetta ad accordo fra le parti.

Nel caso in cui il lavoratore per comprovate esigenze personali o familiari manifesti difficoltà nell’effettuazione dei nuovi turni di lavoro, di comune accordo le parti cercheranno una soluzione al problema.

c) la maggiorazione per turni notturni avvicendati è pari al 35%. Tale maggiorazione è comprensiva delle maggiorazioni già previste dalla legge 17.02.61. n. 7.

 

 

FOCUS: CONTRATTO INDUSTRIA 2009-2014

 

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