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FOCUS: contratto industria: la nuova flessibilità

da Redazione

San Marino, contratto settore industriale 2009-2014: i punti salienti.

Flessibilità

 

L’obiettivo dell’articolo 4 del contratto, quello che riguarda appunto la “flessibilità”, è quello di fornire alle aziende “uno strumento normativo certo, snello ed effettivamente esigibile per ottimizzare i processi produttivi legati alla stagionalità e/o anche per contenere al massimo il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni; far fronte con tempestività alla domanda di prodotti e servizi nel corso dell’anno, ovvero per esigenze tecnico-organizzative”. Oltre al fatto che le ore flessibili sono molte più rispetto al passato, l’aspetto principale riguarda l’automatismo del meccanismo, che – nel rispetto dei criteri stabiliti – non prevede accordi né aziendali né interconfederali.

Anche in questo caso rimandiamo al FOCUS sul contratto e alla lettura del testo integrale dell’articolo in questione qui sotto. Intanto però indichiamo le questioni principali. Dal momento dell’entrata in vigore del nuovo contratto, la direzione aziendale può applicare l’orario flessibile comunicando anticipatamente (10 giorni di calendario per esigenze legate alla stagionalità o al contenimento della CIG, di 5 giorni per esigenze di mercato oppure tecnico-organizzative) alla SSA o alle organizzazioni sindacali le motivazioni per il ricorso all’orario flessibile e le modalità, per poi informare i lavoratori interessati della nuova organizzazione temporanea, formalizzando il calendario operativo.

L’azienda indicherà i periodi di maggiore e minore lavoro e le ore saranno retribuite come ordinarie quando effettivamente prestate, quindi senza nessuna maggiorazione. Se invece l’impresa sceglie di mantenere la retribuzione media settimanale, per le ore di lavoro effettivamente prestate sarà corrisposta la maggiorazione del 15%.

Le aziende potranno applicare un orario flessibile massimo di 140 ore annuali che si aggiungono al normale orario di lavoro (per l’intero organico o per singoli settori). Le aziende possono recuperare integralmente le 140 ore. Se però dovesse subentrare la necessità di lavorare di più, queste, fino ad un massimo di 100 ore, potranno essere pagate come straordinario obbligatorio. Salvo diversi accordi le restanti 40 ore verranno invece recuperate su richiesta del dipendente compatibilmente con le esigenze aziendali.

 

 

 

4. FLESSIBILITA’

Norme comuni generali

Il presente articolo annulla e sostituisce ogni precedente disposizione in materia (art. 34 del CCUGL dell’industria, la norma sull’orario flessibile obbligatorio di cui al verbale d’accordo del 1 dicembre 2002 e quella relativa al lavoro straordinario obbligatorio di cui al verbale d’accordo dell’11 luglio 2005).

Con il presente disposto le parti intendono fornire alle aziende uno strumento normativo certo, snello ed effettivamente esigibile per

 

1)ottimizzare i processi produttivi legati alla stagionalità e/o anche per contenere al massimo il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni;

2)far fronte con tempestività alla domanda di prodotti e servizi nel corso dell’anno, ovvero per esigenze tecnico-organizzative.

 

Le aziende possono applicare l’orario flessibile nel rispetto della seguente procedura:

 

Nel caso descritto al punto 1)

* 10 giorni prima (di calendario) del ricorso all’orario flessibile la direzione aziendale deve indire una riunione con la SSA o, in sua assenza, con le OO.SS, nella quale illustrare nel dettaglio le motivazioni oggettive del ricorso all’orario flessibile e le modalità, dopodiché la direzione aziendale provvederà ad informare tutti i lavoratori interessati e a formalizzare il calendario operativo con il nuovo orario di lavoro.

La procedura dovrà esaurirsi entro il termine sopra indicato decorso il quale si applicherà il nuovo schema di orario.

 

Nel caso descritto al punto 2) il preavviso si riduce a 5 giorni di calendario mentre rimane invariata la parte restante della procedura.

 

Le modalità di aumento o riduzione dell’attività lavorativa dovranno rispettare i limiti indicati nel punto “durata delle prestazioni lavorative” di cui all’art. 2.

L’azienda indicherà i periodi di maggiore e minore lavoro e le ore saranno retribuite come ordinarie quando effettivamente prestate. Questo vale anche in caso di assenze retribuite a vario titolo (malattia, infortunio, ferie, ecc.).

Nel caso in cui, invece, a livello aziendale si concordi di mantenere la retribuzione media settimanale le ore di lavoro flessibile effettivamente prestate saranno retribuite con la maggiorazione del 15%.

Le aziende potranno applicare un orario flessibile massimo di 72 ore annuali che si aggiungono al normale orario di lavoro (per l’intero organico o per singoli settori).

Nel caso previsto al punto 1) “ottimizzare i processi produttivi legati alla stagionalità e/o anche per contenere al massimo il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni” tutte le ore di flessibilità saranno recuperate, ovvero, sempre su indicazione dell’azienda, 32 ore delle 72, potranno essere retribuite corrispondendo la maggiorazione di seguito indicata.

L’azienda che per ragioni produttive non fosse in grado di recuperare o dovesse spostare il recupero delle ore di flessibilità lavorate dovrà comunicarlo alla SSA e ai lavoratori normalmente 10 giorni prima del periodo già programmato. Nel caso di ricorso alla CIG il preavviso è ridotto a 2 giorni lavorativi.

Il recupero deve essere effettuato entro i 12 mesi successivi dall’avvio della flessibilità e per le eventuali ore non recuperate sarà corrisposta la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro straordinario e liquidate entro la fine dell’anno solare cui si riferiscono o con la retribuzione del mese in cui la direzione aziendale decida di non procedere al recupero.

Nel caso descritto al punto 2) “far fronte con tempestività alla domanda di prodotti e servizi nel corso dell’anno, ovvero per esigenze tecnico-organizzative” l’azienda ha facoltà di non confermare i recuperi e di retribuire le relative ore con la maggiorazione di seguito precisata.

L’azienda dovrà confermare il recupero o l’eventuale spostamento alla SSA e ai lavoratori normalmente con un preavviso di 5 giorni di calendario che si riduce a 2 giorni nel caso di ricorso alla CIG.

Il recupero deve essere effettuato entro i 12 mesi successivi dall’avvio della flessibilità e per le eventuali ore non recuperate sarà corrisposta la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro straordinario e liquidate entro la fine dell’anno solare cui si riferiscono o con la retribuzione del mese in cui la direzione aziendale decida di non procedere al recupero.

A livello aziendale possono essere definiti accordi per un monte ore più elevato anche rispetto ai limiti previsti al successivo punto 4) “durata delle prestazioni lavorative”.


A) REGIME DI ORARIO 39 ORE

Le aziende che hanno optato per il regime di orario settimanale ordinario di 39 ore possono applicare le norme comuni generali sulla flessibilità di cui sopra.

Nel caso descritto al punto 2) “far fronte con tempestività alla domanda di prodotti e servizi nel corso dell’anno, ovvero per esigenze tecnico-organizzative”, delle 72 ore di flessibilità per le prime 32 l’azienda ha facoltà di non confermare i recuperi e di retribuire le relative ore con la maggiorazione di seguito precisata. Per quelle eccedenti le 32 ore il recupero avverrà su richiesta del dipendente.

Il lavoratore potrà richiedere il recupero delle ore prestate oltre le 32 fino ad un massimo di 40, con un preavviso di almeno 5 giorni di calendario, garantendo il regolare svolgimento dell’attività lavorativa. Di comune accordo tali ore potranno non essere recuperate e retribuite con la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro straordinario.

Per quelle eccedenti le 32 ore il recupero avverrà su richiesta del dipendente.


B) REGIME DI ORARIO 37,5 ORE

Le aziende che attuano il regime di orario di 37,5 ore settimanali, oltre alle 72 ore di flessibilità previste dalle norme comuni generali di cui sopra, possono elevare l’orario flessibile fino ad massimo di 140 ore annuali (pari ad ulteriori 68 ore) che si aggiungono al normale orario di lavoro (per l’intero organico o per singoli settori).

Nel caso previsto al punto 1) “ottimizzare i processi produttivi legati alla stagionalità e/o anche per contenere al massimo il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni”, tutte le ore di flessibilità saranno recuperate ovvero sempre su indicazione dell’azienda, 100 ore delle 140, potranno essere retribuite con la maggiorazione di seguito indicata.

L’azienda che per ragioni produttive non fosse in grado di recuperare o dovesse spostare il recupero delle ore di flessibilità dovrà comunicarlo alla SSA e ai lavoratori normalmente 10 giorni prima del periodo già programmato. Nel caso di ricorso alla CIG il preavviso è ridotto a 2 giorni lavorativi.

Il recupero deve essere effettuato entro i 12 mesi successivi dall’avvio della flessibilità e per le eventuali ore non recuperate sarà corrisposta la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro straordinario e liquidate entro la fine dell’anno solare cui si riferiscono o con la retribuzione del mese in cui la direzione aziendale decida di non procedere al recupero.

Nel caso descritto al punto 2) “far fronte con tempestività alla domanda di prodotti e servizi nel corso dell’anno, ovvero per esigenze tecnico-organizzative”, delle 140 ore di flessibilità per le prime 100 l’azienda ha facoltà di non confermare i recuperi e di retribuire le relative ore con la maggiorazione di seguito precisata. Per quelle eccedenti le 100 ore il recupero avverrà su richiesta del dipendente.

L’azienda dovrà confermare il recupero o l’eventuale spostamento alla SSA e ai lavoratori normalmente con un preavviso di 5 giorni di calendario che si riduce a 2 giorni nel caso di ricorso alla CIG.

Il lavoratore potrà richiedere il recupero delle ore prestate oltre le 100 fino ad un massimo di 40, con un preavviso di almeno 5 giorni di calendario, garantendo il regolare svolgimento dell’attività lavorativa. Di comune accordo tali ore potranno non essere recuperate e retribuite con la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro straordinario.

Il recupero deve essere effettuato entro i 12 mesi successivi dall’avvio della flessibilità e per le eventuali ore non recuperate sarà corrisposta la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro straordinario e liquidate entro la fine dell’anno solare cui si riferiscono o con la retribuzione del mese in cui la direzione aziendale decida di non procedere al recupero.

 

FOCUS: CONTRATTO INDUSTRIA 2009-2014

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