Home FixingFixing Le visite mediche preventive o preassuntive Ecco cosa spiega la legge 156/2011

Le visite mediche preventive o preassuntive Ecco cosa spiega la legge 156/2011

da Redazione

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto “Decreto Delegato 5 ottobre 2011 numero 156” sono cambiati alcuni riferimenti in merito alle procedure per l’effettuazione delle visite mediche preassuntive. Ecco tutte le novità. Rubrica Sicurezza sui luoghi di lavoro, a cura di San Marino Fixing e UOC Sicurezza sul Lavoro – Dipartimento Prevenzione dell’ISS.

SAN MARINO – Con l’entrata in vigore del nuovo decreto “Decreto Delegato 5 ottobre 2011 numero 156” sono cambiati alcuni riferimenti in merito alle procedure per l’effettuazione delle visite mediche preassuntive.
Il datore di lavoro, che vuole assumere un nuovo dipendente, ha l’obbligo di farlo sottoporre a specifica visita medica, prima che inizi la sua attività lavorativa (Decreto Delegato  numero 156 del 2011, articolo 8, “In attuazione dell’articolo 17 della Legge 18 Febbraio 1998 numero 31, a parziale modifica dell’articolo 3, coma 2, del Decreto 19 maggio 1998 numero 68, le visite mediche preassuntive possono essere legittimamente effettuate anche da parte dei medici del lavoro dell’azienda che siano iscritti nell’apposito elenco dei medici abilitati presso il Dipartimento Prevenzione I.S.S”).
Sulla base di quanto definito dall’articolo 8, il datore di lavoro ha, attualmente, la possibilità di far sottoporre a visita medica i lavoratori neoassunti (visita preassuntiva), direttamente dal medico del lavoro aziendale o dal medico del lavoro della UOS Sorveglianza Sanitaria ISS.
Di conseguenza, sarà possibile allegare alla documentazione necessaria per l’assunzione, da presentare all’Ufficio del Lavoro, il certificato di idoneità alla mansione specifica, redatto dal medico del lavoro dell’azienda o dal medico del lavoro della UOS Sorveglianza Sanitaria ISS.
Per semplificare ed evitare confusione fra i vari obblighi e responsabilità, la UOC Sicurezza sul Lavoro ha definito l’equiparazione fra “visita preassuntiva”, prevista nell’articolo 3 del D.R. 68/98, e “visita preventiva”, prevista all’articolo 17 della Legge numero 31 del 1998.
Tale visita va assolta sia per i lavoratori iscritti che per i lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro.
La visita preventiva, da eseguirsi prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, ha l’obiettivo di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato e deve essere ripetuta ad ogni variazione significativa del lavoro svolto.
Al termine della visita il medico del lavoro rilascerà il certificato di idoneità alla mansione specifica.
E’ importante segnalare che, a norma della legge 18 febbraio 1998 numero 31 articolo 17, le visite mediche devono essere effettuate in tutti i casi in cui sia presente un rischio lavorativo che prevede l’attivazione della sorveglianza sanitaria. Qualora nell’ambito della mansione svolta, il lavoratore non è esposto a rischi professionali, non dovrà essere predisposta alcuna visita.
Questo concetto è rafforzato da quanto previsto nel D.R. 89/99 che indica i rischi lavorativi per i quali deve essere nominato il medico del lavoro, e i rischi per i quali successivamente sono previsti gli accertamenti sanitari (visita medica).
Rimarchiamo, che qualora non esistessero rischi lavorativi legati alla mansione svolta dal lavoratore, l’azienda non deve attivare alcun tipo di accertamento sanitario né deve far sottoporre il lavoratore ad alcuna visita medica.

Dottor Claudio Muccioli

 

Rubrica Sicurezza sui luoghi di lavoro

a cura di San Marino Fixing e U.O.C. Sicurezza sul Lavoro – Dipartimento Prevenzione I.S.S.

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