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Accordo bilaterale Italia – San Marino, ecco cosa cambia per le imprese

da Redazione

Sette articoli, nove paginette: il protocollo d’intesa siglato il 13 giugno 2012 alla Farnesina tra Italia e San Marino è un documento di integrazione e modifica che va ad adeguare l’accordo del 2002. Ecco le novità più rilevanti per le imprese.

SAN MARINO – Sette articoli, nove paginette: il protocollo d’intesa siglato il 13 giugno 2012 alla Farnesina tra Italia e San Marino è un documento di integrazione e modifica che va ad adeguare l’accordo del 2002, finora mai ratificato, allineandolo agli standard OCSE attualmente vigenti.

 

Qui sotto approfondiamo alcuni aspetti che interessano direttamente le imprese. Gli articoli a cui ci riferiamo sono quelli dell’accordo del 2002, non del Protocollo del 2012.


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CLICCANDO QUI potete scaricare tutti i documenti sottoscritti tra Italia e San Marino, ancora da ratificare, in formato Pdf (l’unico ufficioso è proprio quello del 13 giugno, gli altri provengono dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri).

 

Approfondimenti ulteriori, e un ampio “giro” di pareri legato al mondo economico, li trovate sul numero 24 del nostro settimanale San Marino Fixing, in edicola a partire da domani, venerdì 15 giugno 2012.


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Art.10 Dividendi

La tassazione passa dal 5% allo 0% nel caso in cui la società detenga almeno il 10% del capitale da almeno 12 mesi.


Art.11 Interessi

La tassazione passa dal 13% allo 0% laddove la società detenga almeno il 25% del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi.

 

Art.12 Canoni

La tassazione passa dal 10% allo 0% dell’ammontare lordo dei canoni qualora la società detenga ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni.

Su tali articoli, 10-11-12, è stata posta una clausola di salvaguardia legata all’effettiva attuazione dello scambio di informazioni previsto dall’Articolo 26.

Ciascuno Stato contrante può sospendere l’applicazione degli Articoli 10, 11 e 12, ove abbia fondato motivo di ritenere che lo scambio di informazioni di cui all’Articolo 26 non sia adeguatamente applicato. Con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione di sospensione, le aliquote applicabili tornano quelle dell’accordo del 2002 e cioè:

– 5 per cento, anziché 0 per cento (ex articolo 10, paragrafo 2, lett. a)

– 13 per cento, anziché 0 per cento (ex articolo 11, paragrafo 2, lett. a)
– 10 per cento, anziché 0 per cento (ex articolo 12, paragrafo 2, lett. a)

Nel caso di sospensione di cui al paragrafo 2, le autorità competenti faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un effettivo scambio di informazioni.


Art.26 Scambio d’informazioni

Per quanto riguarda quest’ultimo articolo precisiamo che lo scambio d’informazioni avviene sempre su richiesta di uno degli stati contraenti sulla base della normativa OCSE 2005. Ricordiamo che San Marino, già dallo scorso anno, ha adottato unilateralmente la norma per lo scambio d’informazioni con l’Italia.

Approfondimenti su San Marino Fixing n. 24 in edicola dal 15 giugno 2012.

 

Ulteriori precisazioni

Va sottolineato infine che nel protocollo aggiuntivo c’è l’impegno, seppure non ben delineato, a ricercare soluzioni che tengano conto della dimensione e della integrazione territoriale di San Marino in merito alla definizione della residenza fiscale. Questione che investe il problema della cosiddetta estero vestizione.

Altro punto importante è la riconferma del trattamento fiscale dei frontalieri con la precisazione che la franchigia, così come oggi, resta legata a decisioni autonome dell’Italia che, pertanto, potrà riconfermare o meno, attraverso legge ordinaria, l’agevolazione fiscale (franchigia).

 

ANIS, l’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, ha già anticipato ai propri associati che nelle prossime settimane organizzerà un incontro tecnico sulle novità introdotte con gli accordi. Per ulteriori informazioni tel. 0549-873911.

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