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San Marino, i rifiuti speciali: registri di carico e scarico (DD 44/2012)

da Redazione

Rifiuti

Seconda e ultima puntata dell’approfondimento di San Marino Fixing sulla nuova normativa che regola la gestione e lo smaltimento dei rifiuti (DD 44/2012). Qui ci riferiamo in particolare al trattamento dei rifiuti speciali.

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SAN MARINO – Proseguiamo con la disamina del decreto delegato n. 44 del 27 aprile 2012, che disciplina la gestione dei rifiuti. In questa puntata esaminiamo il Capo II della legge, che tratta i rifiuti speciali.
I rifiuti prodotti da operatori economici sammarinesi sono dichiarati dagli stessi produttori in conformità alla modulistica approvata dal CT, nel caso di nuovi insediamenti, ristrutturazioni o cambi di produzione, prima dell’inizio dell’attività.
Gli operatori economici sammarinesi a proprie spese dovranno classificare i rifiuti da un punto di vista chimico, fisico e biologico e gli eventuali referti analitici dovranno essere allegati alla predetta dichiarazione. La dichiarazione è aggiornata dall’operatore economico nel caso in cui si determinino cambiamenti del ciclo produttivo o altre modifiche che comportino una variazione della qualità e quantità del rifiuto prodotto.
Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore o detentore che consegna i rifiuti ad un soggetto che effettua la gestione dei rifiuti, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con il seguente ordine di priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi, previa autorizzazione del CT;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati, privati o pubblici, ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge.
La responsabilità del produttore o detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, pubblici o privati, alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (soggetto autorizzato) entro 30 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione all’UPA della mancata ricezione del formulario controfirmato.
Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell’Allegato A del codice, la responsabilità dei produttori o detentori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre ad avere assolto quanto previsto al comma 5, abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti si applicano le indicazioni stabilite dall’articolo 31.
Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, la CTA ha la facoltà di adottare,
previa consultazione delle parti interessate, regolamenti specifici che disciplinano le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto.
Ai fini del comma precedente, per produttore di rifiuto si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.
Ai medesimi fini possono essere adottati regolamenti da parte della CTA, che disciplinano le modalità e i criteri relativi ai seguenti ambiti:
a) gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto;
b) pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
c) progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;
d) progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità;
e) promozione dello sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l’ambiente.

 

Registri di carico e scarico
I soggetti di cui all’articolo 27, comma 3 (ovvero chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi) hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti.
Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di gestione di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri, integrati con i formulari sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discariche site in territorio, devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
Le disposizioni non si applicano:
a) al soggetto non sammarinese che effettui l’attività di trasporto dei rifiuti e che disponga di registri conformi a quanto disposto dal presente articolo e vidimati dalle competenti autorità del paese di appartenenza;
b) all’attività di gestione del rifiuto solido urbano effettuata direttamente dall’AASS e dalle imprese appaltatrici per conto di AASS, con particolare riferimento all’attività di trasporto dai punti di raccolta fissi e mobili alla sede operativa del Servizio Igiene Urbana dell’AASS o ad altri impianti di stoccaggio, recupero e trattamento in territorio;
c) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di venti dipendenti.

a cura della Red. ec.

 

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