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San Marino, nuove norme sul recupero e smaltimento dei rifiuti

da Redazione

Rifiuti

Con il decreto delegato n. 44 del 27 aprile 2012, la Repubblica di San Marino disciplina la gestione dei rifiuti. La normativa è piuttosto corposa (oltre 220 pagine):all’interno l’analisi della prima parte del provvedimento. Su Fixing in uscita questo venerdì la seconda parte.

SAN MARINO – Con il decreto delegato n. 44 del 27 aprile 2012, la Repubblica di San Marino disciplina la gestione dei rifiuti. La normativa è piuttosto corposa (oltre 220 pagine): nel rimandare il lettore alla legge (scaricabile integralmente anche sul nostro sito www.sanmarinofixing.com), focalizziamoci su alcuni aspetti di stretta attualità: Prevenzione della produzione di rifiuti (Art. 14); Recupero dei rifiuti (Art. 15); Smaltimento dei rifiuti (Art. 18); Classificazione (Art. 19) e Piano di gestione dei rifiuti (Art. 23). Nel prossimo numero, analizzeremo il Capo II, che tratta la gestione dei rifiuti speciali.

Prevenzione
Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, la legge prevede la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l’uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della
corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo; e la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti. Parimenti, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

Recupero dei rifiuti
Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti gli uffici competenti favoriscono la riduzione dello
smaltimento finale degli stessi, attraverso:
a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
b) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
c) l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero gli uffici competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

Smaltimento dei rifiuti
Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, della impossibilità tecnica ed economica di
esperire le operazioni di recupero di cui all’art. 15. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Classificazione
I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
Sono invece rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti.
Sono pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali nel “CER”.

Piano di gestione
Il piano di gestione dei rifiuti – che viene elaborato dalla CTA ed è volto a fissare precisi obiettivi di riduzione dei rifiuti e di aumento dei quantitativi di rifiuti destinabili ad effettivo recupero – è soggetto a revisione biennale. Il piano di gestione dei rifiuti contiene almeno i seguenti elementi: tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti; sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa specifica; politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; valutazione di dati pervenuti dalle categorie economiche, degli operatori e dei portatori di interesse.

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