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San Marino, buone notizie per le imprese: semplificato il calcolo CIG

da Redazione

Una buona notizia per le imprese riguarda la doppia modifica all’istituto della Cassa Integrazione Guadagni già entrata in vigore in virtù del Decreto Delegato n. 43 del 27 aprile 2012.

SAN MARINO – Una buona notizia per le imprese riguarda la doppia modifica all’istituto della Cassa Integrazione Guadagni già entrata in vigore in virtù del Decreto Delegato n. 43 del 27 aprile 2012 (“Norme per la semplificazione del calcolo della CIG”).
La prima modifica riguarda la semplificazione della modalità di calcolo, la seconda invece si riferisce al recupero dei costi differiti della CIG (che a partire dal mese in corso, precisamente dal 1° maggio 2012) vengono esclusi nei casi di riqualificazione professionale.
Vediamo più nel dettaglio quali sono le novità.

 

Modalità di calcolo
A decorrere dal 1 maggio 2012 (il DD 43/2012 va a modificare l’art. 13 della Legge 73/2010, ovvero la riforma degli ammortizzatori sociali) l’integrazione salariale, ovvero l’ammontare del versamento di CIG, si determina in misura percentuale della retribuzione effettiva mensile, comprensiva degli scatti di anzianità e degli eventuali premi di produzione collettivi al netto dei contributi dovuti. Sono esclusi pertanto eventuali superminimi o importi erogati ad personam a qualsiasi titolo. Le percentuali rimangono invariate.

 

Costi differiti
Il DD in questione specifica che sarà possibile recuperare i ratei relativi a tredicesima e ferie solo per la Causa 2), ovvero “situazione temporanea di mercato”. Il Decreto prevede inoltre che anche in caso di utilizzo della Cassa Integrazione per la Causa 2) (sempre “situazione temporanea di mercato”) a favore dei lavoratori frontalieri, a seguito di accordi di mobilità, non si possano più recuperare i ratei suddetti.

 

Durata del trattamento
Il biennio di trattamento della CIG oggetto della legge riparte dal 1° maggio 2012, Da tale data, come ci conferma anche l’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, per tutti gli aventi diritto si azzerano dunque i contatori e si riparte con il conteggio delle ore ordinarie di CIG in misura uguale per tutti i dipendenti, per ciascun settore di riferimento.
La durata massima del trattamento è di 9 mesi (esclusa la CIG causa forza maggiore) nel biennio, suddivisa in tre periodi.
Il monte ore varia per ogni settore in base al divisore contrattuale per la determinazione della paga oraria moltiplicato per tre. Ecco infine la specifica per settore: Industria 487,5 ore (162,5 x 3); Servizi/ Edilizia 507 ore (169 x 3); Commercio 522 ore (174 x 3); Banche 474 ore (158 x 3); Alberghi 522 (184 x 3); Artigianato 522 ore (174 x 3). Resta inteso che per i rapporti di lavoro part-time i suddetti monte ore dovranno essere proporzionati.

A cura della Red. Ec.

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