Sulla scia del processo di armonizzazione con le normative europee, il 5 aprile 2012 è stato varata la “Disciplina delle sostanze che riducono lo strato di ozono (Decreto legge 5 aprile 2012 n.38).
Sulla scia del processo di armonizzazione con le normative europee, il 5 aprile 2012 è stato varata la “Disciplina delle sostanze che riducono lo strato di ozono” (Decreto legge 5 aprile 2012 n.38).
Con la nuova normativa, nella Repubblica di San Marino vengono di fatto normate la produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.
L’articolo 3 chiarisce che “è vietata la produzione di sostanze controllate e di sostanze nuove”.
L’articolo 4 del Decreto Legge invece sottolinea che “sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze controllate e di sostanze nuove, nonché di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, ad eccezione dell’immissione sul mercato e dell’uso di sostanze controllate, di sostanze nuove e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, autorizzati ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e degli articoli 6, 7 e 8”.
In deroga a quanto disposto all’articolo 4 possono essere immessi sul mercato e utilizzati per usi di laboratorio e a fini di analisi le seguenti sostanze controllate e nuove, nonché i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze:
a) le sostanze controllate diverse da idroclorofluorocarburi per gli usi essenziali indicati in allegato III;
b) gli idroclorofluorocarburi;
c) le sostanze nuove.
Le imprese che intendono utilizzare sostanze controllate ovvero lesive allo strato di ozono, nonché prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, devono dare preventiva comunicazione all’Ufficio Prevenzione e Ambiente (UPA), indicando le sostanze, i prodotti e le apparecchiature utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori, aggiornando tali informazioni in caso di cambiamenti.
Sul sito www.sanmarinofixing.com può essere scaricato il pdf della normativa. A cerniera tra il portale e il cartaceo, il Decreto Legge numero 38 stabilisce, tra le altre cose, che “fino al 31 dicembre 2014, uniformemente al Regolamento (CE) numero 1005/2009, è possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta conforme alla normativa dell’Unione Europea”. Sempre entro questa scadenza inoltre, “uniformemente al Regolamento (CE) numero 1005/2009, gli idroclorofluorocarburi riciclati, possono essere utilizzati per la manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza”.
In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, il Dipartimento Prevenzione e la Protezione Civile, possono autorizzare temporaneamente l’uso di bromuro di metile per un periodo non superiore a 120 giorni e specificando le misure da adottare al fine di ridurre le emissioni durante l’uso.
In deroga a quanto disposto dall’art. 4, comma 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione Europea.