Home FixingFixing 150 anni di storia degli accordi tra San Marino e Italia

150 anni di storia degli accordi tra San Marino e Italia

da Redazione

Assieme allo studioso Davide Bagnaresi dell’Università di Bologna, San Marino Fixing ripercorre la storia delle convenzioni strette tra Roma e San Marino dal 1862 al 1939. Ricordando il prezioso contributo di Maria Antonietta Bonelli.

di Alessandro Carli

 

SAN MARINO – Tra la stretta attualità – i rapporti tra Roma e la Repubblica di San Marino – e le fresche celebrazioni del 150esimo dell’Unità d’Italia, apriamo, assieme allo studioso Davide Bagnaresi dell’Università di Bologna, una pagina di storia locale. Una pagina per capire il passato, per conoscere gli equilibri che erano in essere, oltre un secolo fa, tra i due Stati.

A quando risalgono i primi accordi tra l’Italia e la Repubblica di San Marino?

“La prima convenzione, datata 22 marzo 1862, appare come lo specchio di una nazione, l’Italia, che sì riconosce la sovranità di un piccolo Stato, San Marino, ma che in un certo senso ne teme più che i comportamenti dei suoi Sovrani, l’utilizzo che italiani poco rispettosi delle leggi del Regno possano farne. Sappiamo e ce lo riferisce dettagliatamente Verter Casali, con quanta semplicità un tempo sia stato facile valicare i confini, non essendo presente qualsivoglia barriera. E i timori rappresentati erano soprattutto quelli di Camillo Benso Conte di Cavour che – lo riporta Maria Antonietta Bonelli – ‘Si doleva che in questa Repubblica malfattori, malandrini e disertori vi trovino facile asilo'”.

Era questa l’immagine che il Regno aveva della Repubblica?

“Che la Repubblica di San Marino possa trasformarsi in rifugio di renitenti alla leva e briganti è testimoniato da ben dodici articoli su un totale di 30 che non lasciano, circa questo tema, poco al caso. È dunque un’Italia che sembra, in questo senso, essersi messa alle spalle il ricordo dei recentissimi asili che San Marino ha concesso a importanti esponenti politici italiani. Ma in generale è questo l’intero registro che condiziona una prima convenzione che, priva di convenevoli di sorta, nei suoi primi sette articoli si preoccupa di mettere subito in chiaro disposizioni in materia giudiziaria con alcune norme restrittive per la piccola Repubblica che ‘aderendo pienamente ai principi del Regno d’Italia rispetto alla proprietà letteraria, ad esempio, assume l’obbligo d’impedire nel suo territorio ogni riproduzione delle opere dell’ingegno o dell’arte pubblicate nel Regno’ o ‘assume l’obbligo d’impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco’. Ma l’importanza di questo documento è tuttavia legata, scrive Verter Casali, al fatto che fu il primo documento ufficiale con cui vennero sancite sovranità e indipendenza della Repubblica di San Marino esplicitamente e senza indeterminatezza, anche se con tale atto il Titano dovette ‘assoggettarsi’ al protettorato dell’Italia”.

Per la Repubblica di San Marino fu davvero necessario accettare il patto oppure vi potevano essere alternative?

“Molto è stato scritto su questo articolo e sulla necessità della piccola Repubblica di accettare il patto. Ma firmare l’accordo significava, come accennato, consacrare definitivamente la sua indipendenza. E così fu. Grazie a questo trattato i rapporti tra i due Stati si distesero, anche se non mancheranno i motivi di tensione. In attesa della ratifica, nel decennio successivo a essere regolamentate sono le comunicazioni postali (nel 1865 e in seguito nel 1877)”.

Anche la seconda convenzione non fu comunque esente da timori…

“A due anni dalla firma della convenzione, nel 1874, per diversi mesi i confini della Repubblica saranno posti sotto blocco con perquisizioni meticolose a chi vi transitasse. Il Titano era infatti accusato di non rispettare le normative in materia di controllo sui disertori. L’Italia era convinta che nella Repubblica di San Marino ci fossero più di 70 ricercati. Furono trovati dai controlli 59 individui e la situazione trovò una via d’uscita soltanto quando San Marino accettò le richieste italiane di ospitare sul proprio territorio un’ambasciata del Regno e l’aumento da 2 a 8 gendarmi che meglio vigilassero la situazione. Il diciannovesimo secolo si conclude con la terza, importante – in ordine di tempo – convenzione: quella del 28 giugno 1897. In essa si ravvisano più strette e nuove regolamentazioni. A mutare è già il primo articolo nel quale, per la prima volta, compare l’espressione che vede le relazioni, tra il Regno d’Italia e la Repubblica di San Marino, regolate secondo i principi di buon vicinato. Benché il testo al suo interno contenga una regolamentazione maggiore riguardo ai diritti dei cittadini (in materia di giurisdizione o sanitaria) a essere evidenziate da parte italiana sono ancora nuove protezioni, specie sulle produzioni di alcuni particolari beni di fabbricazione che non si vuole arrivino con facilità alla popolazione italiana. Il riferimento è, in particolar modo, alle polveri piriche la cui produzione sammarinese. E seguono le prime limitazioni alla coniazione delle monete che, per la prima volta – si legge – non devono superare un preciso ammontare. In merito, inoltre, si pone il divieto di emissione della carta moneta (o banconote), da cui nasce un dilemma. Avrebbe potuto la Repubblica di San Marino stamparla per un proprio corso valido solo nei confini repubblicani? Piccola, dunque, San Marino, ma agli occhi del Regno d’Italia potenzialmente pericolosa e così, queste precauzioni, in un certo qual modo hanno limitato la sovranità del Titano”.

Altra limitazione per la piccola Repubblica è quella che riguarda non solo la cosiddetta tutela sulla proprietà dell’ingegno e dell’arte ma, novità, anche di quella industriale.

“Arriviamo così alla convenzione addizionale del 1907 che, nell’interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, modifica e integra alcuni punti. Viene poi specificato – si legge nella proposta di approvazione della Convenzione della camera dei Deputati – quali debbano essere le fabbriche di prodotti per le quali è vietato l’impianto sul territorio sammarinese. Tra le tante aggiunte si registra anche una soppressione, favorevole questa volta al Titano, che veniva percepita in precedenza nell’ambiente locale come una piccola lesione alla propria autonomia. La convenzione del 1907, con modifiche e aggiunte successive, resterà in vigore fino al 1939. In quasi 30 anni numerosi tuttavia saranno gli accordi. Ad esempio, la convenzione che regolamenterà il permesso italiano al prestito a premi o l’impegno del Regno relativo alla costruzione di un acquedotto in servizio della Repubblica di San Marino, per quanto riguarda i lavori e le espropriazioni da eseguire nel territorio del Regno. Le convenzioni devono necessariamente attenersi alla modernità tecnologica che avanza. Ed ecco, quindi, la regolamentazione sul servizio telefonico (novembre 1910) e la convenzione sul transito di bicicli, motocicli e automobili private (agosto 1913). Scoppiò la prima guerra mondiale e, sappiamo, San Marino venne nel suo piccolo in aiuto all’Italia. Tuttavia, il passaggio verso quello che da più storici è definito il nuovo mondo non stravolgerà per lungo tempo, le relazioni fra i due Stati. Relazioni che durante il periodo fascista appaiono più salde. Tutti conosciamo la simpatia di Benito Mussolini verso il Titano che, oltre ad aiutare il Titano economicamente in varie occasioni, sarà anche tra gli artefici degli accordi che portarono all’inaugurazione nel 1932 della linea ferroviaria Rimini-San Marino. È in questo periodo che con maggiore continuità verranno siglate addizionali, alcune normative di carattere finanziario e una singolare materia di caccia, datata luglio 1926, scritta per evitare spiacevoli inconvenienti occorsi a cacciatori di reciproci stati trovati ad oltrepassare senza accorgersene con armi i confini dei propri Stati”.

Sino alla convenzione del 1939. Cosa rappresentò quella firma?

“Si arriva così a una delle più celebri convenzioni, quella del 31 marzo 1939, definita dal periodico ‘Il Popolo Sammarinese’ come molto più che ‘la naturale rinnovazione e il pacifico aggiornamento della convenzione di buon vicinato e amicizia’. Effettivamente essa rappresenta qualcosa di nuovo se si pensa che in precedenza, dopo il 1897, erano state prodotte solo addizionali. A cominciare dalla sua stessa struttura: non più un testo composto da una lista di articoli ma composta da capi tematici quali ‘Disposizioni generali’; ‘Dell’assistenza giudiziaria in materia civile’; ‘Dell’assistenza giudiziaria in materia penale’; ‘Dell’assistenza amministrativa’; ‘Del diritto d’autore e delle privative industriali’; ‘Disposizioni finanziarie’; ‘Disposizioni varie e finali'”.

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