Home categorieLeggi e normative Credito agevolato per neve: domande entro il 15 aprile

Credito agevolato per neve: domande entro il 15 aprile

da Redazione

camion.neve

San Marino: lo stabilisce il DL 31/2012. Ammortizzatori sociali estesi anche a parenti e affini del titolare (ma con un limite).

camion.neve

 

 

Trentacinque milioni di euro sono stati stanziati per dare una risposta alle richieste di chi ha subito danni, più o meno gravi, a causa della pesantissima nevicata dello scorso febbraio che ha letteralmente messo in ginocchio il Titano. Lo stabilisce il Decreto Legge n 31 del 28 marzo 2012 “Interventi urgenti a sostegno del sistema economico e disposizioni fiscali diverse”. La cifra stanziata permetterà dunque di dare risposte agli imprenditori e agli agricoltori che hanno subito gravi danni alle proprie strutture: tetti di capannoni crollati totalmente o parzialmente, mezzi di lavoro rovinati, ricoveri o strutture danneggiate e quant’altro. Riprendendo un servizio pubblicato sull’ultimo numero di San Marino Fixing, ricordiamo che il conto parla di ben 23 tetti crollati per il peso della neve che hanno portato all’apertura di richieste di smaltimento di amianto, questo dato da solo dovrebbe far comprendere la portata del problema. Naturalmente il decreto non si limita ad affrontare il problema dei danni da maltempo, ma prevede diverse altre misure a sostegno dell’economia, facendo proprie istanze e richieste che erano state sollevate dalle imprese e che Anis in particolare ha sollecitato all’esecutivo. Vediamo ora il quadro dei principali interventi previsti dal Decreto.

 

Maltempo


Gli art. 1 e 2 del Decreto prevedono la proroga al 30 giugno 2012 dei termini per l’accesso ai benefici previsti dal Credito agevolato straordinario e in particolare dalla Legge 109/2009 e spiegano gli ambiti del provvedimento. Va fatta subito una specificazione importante: per le richieste di accesso al credito da parte di chi ha subito danni dalle abbondanti nevicate la domanda deve essere presentata assolutamente entro la data del 15 aprile. Per tutti gli altri interventi ricomprese nei termini della summenzionata legge il termine è appunto quello del 30 giugno. Per quello che riguarda il maltempo, come esplicitamente richiesto dall’Associazione Industriali, sono stati introdotti interventi in conto interessi per la riparazione e/o ricostruzione d’immobili che hanno subito danni strutturali e per investimenti aventi ad oggetto la riparazione o la sostituzione di macchinari o attrezzature danneggiati. Sono finanziabili investimenti per un ammontare massimo di 1 milione di euro e per danni non inferiori a 20.000 euro, con un contributo in conto interessi a carico dello Stato nella misura massima dell’80% del tasso d’interesse convenzionato. E’ possibile accedere a tali benefici anche per gli immobili di proprietà di terzi purché gli oneri siano sostenuti dall’impresa che li utilizza nell’ambito della propria attività economica. L’art. 4 specifica la procedura per presentare correttamente la domanda di accesso al credito straordinario. Le richieste di finanziamento dovranno essere inoltrate al comitato tecnico, presso l’Ufficio Industria, entro il 15 aprile 2012 secondo le modalità di cui alla normativa del credito agevolato Legge 109/2009. Vanno allegati alla domanda: preventivi di spesa per le riparazioni, ricostruzione, e/o acquisto d’immobili e beni mobili danneggiati; una perizia giurata sulla causa dei danni e del loro ammontare; tutta la documentazione attestante la rispondenza delle opere edili danneggiate alle norme in materia urbanistica ed edilizia; una copia della polizza assicurativa sull’immobile o sui beni danneggiati o la dichiarazione di non esistenza della copertura assicurativa. Anche i privati proprietari di civili abitazioni che hanno subito danni per la neve potranno avere accesso (art. 6) ad appositi fondi previsti nel bilancio dello Stato ed erogati sulla base di criteri definiti dalla legge del 1994 sull’edilizia sovvenzionata. Sarà in questo caso la Commissione per l’Edilizia Sovvenzionata a valutare la possibilità di accesso al fondo.

 

Fisco e lavoro


Il Titolo II del Decreto prevede tutti gli altri “interventi urgenti volti al sostegno del sistema economico”. Tra gli altri, segnaliamo che in materia fiscale l’art. 9 prevede che nel caso di cessione di partecipazioni in società sammarinesi nell’ambito di processi di riorganizzazione infra-gruppo l’eventuale plusvalenza, realizzata nei cinque anni di detenzione, non costituisce fine speculativo e pertanto è esente dall’applicazione dell’imposta sul reddito. Tuttavia, qualora l’impresa acquirente ceda la partecipazione a soggetti esterni al gruppo d’imprese entro i cinque anni successivi, il valore dell’eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione dovrà essere aumentata dell’importo corrispondente alla plusvalenza in precedenza esentata. L’art. 10 invece consente alle aziende che vantano crediti d’imposta nei confronti dell’Ufficio Tributario di utilizzare tale credito per il pagamento dell’imposta generale sui redditi, dell’imposta sulle importazioni e delle altre somme di pertinenza dell’Ufficio Tributario. In materia di lavoro invece l’art. 12 prevede, a parziale modifica dell’articolo 6 comma 11 della Legge 73/2010, l’estensione dell’accesso agli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione Guadagni e Indennità Economica Speciale, ovvero la mobilità) anche al coniuge, ai parenti e affini entro il primo grado del titolare dell’attività e dell’amministratore di società, se e solo se questi abbiano totalizzato 5 anni di attività presso l’impresa. L’art. 13 invece prende in esame il lavoro saltuario ed occasionale e dice che tutte le imprese per la gestione del tempo libero, dello sport, dello spettacolo, delle attività culturali no profit, nonché le attività commerciali, artigianali di servizio o di produzione che hanno una relazione diretta con il pubblico possono ricorrere al lavoro saltuario anche per la sostituzione urgente di personale assente per malattia. Lo stesso articolo modifica anche l’art. 5 comma 2 della legge 158/2011 e specifica che il calcolo del contributo alla gestione separata delle Collaborazioni Coordinate e Continuative a progetto dovrà essere effettuato sulle somme effettivamente corrisposte al collaboratore e non, come specificato prima, sul reddito minimo (pari a 18.537,12 euro). Infine, sempre in materia di Co.co.co. a progetto, l’art. 18 afferma che a decorrere dal 1 gennaio 2012 la ritenuta d’imposta sui compensi erogati a soggetti non residenti per i rapporti di collaborazione di cui all’art. 18 della Legge 131/2005, dovrà essere effettuata sul compenso corrisposto al netto della quota contributiva previdenziale a carico del collaboratore.

 

 

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento