Home FixingFixing San Marino, smaltimento e recupero dei rifiuti: ecco come funzionano

San Marino, smaltimento e recupero dei rifiuti: ecco come funzionano

da Redazione

Mirkare Manzi, responsabile tecnico della ditta Beccari srl. Spesso si tende a confondere il recupero con il riutilizzo o il riciclo. Eppure, come precisa il decreto, sono tre cose abbastanza differenti.

 

 

Dopo aver fatto chiarezza sul significato di rifiuto urbano e speciale in questo secondo appuntamento proseguiamo la disamina delle definizioni. Nell’ambito dei rifiuti differenziati cercheremo di capire cosa intendiamo quando si parla di recupero o di smaltimento. Anche in questa occasione ci viene in aiuto il Decreto Delegato numero 113 del 25 luglio 2011: il recupero (art. 3 comma q) “consiste in qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”. Spesso si tende a confondere il recupero con il riutilizzo o il riciclo. Eppure, come precisa il decreto, sono tre cose abbastanza differenti. Vediamole assieme, attraverso un esempio pratico. Una bottiglia di vetro vuota, che ha contenuto un buon vino, magari da noi stessi imbottigliato, è di per sé un rifiuto differenziato. Se la vogliamo riutilizzare sarà sufficiente lavarla, scolarla e riempirla con del nuovo vino – chissà quante volte avete visto questa operazione, specie proprio in questo periodo dell’anno. Se invece  intendiamo riciclarla vorrà dire che il vetro di cui è formata dopo un processo di frantumazione e fusione sarà di nuovo adoperato per la produzione di un’altra bottiglia destinata a contenere ad esempio dell’olio extra vergine di oliva. Con il recupero al contrario, non sappiamo se il vetro assumerà  nuovamente la forma di una bottiglia; in ogni caso verrà impiegato laddove è previsto l’utilizzo di materiale vetroso: un lampadario uno specchio, ecc. Tutti i rifiuti differenziati che non vengono recuperati, né tanto meno riciclati o riutilizzati, dovranno essere smaltiti. Difatti, sempre all’art.3  il comma “p” definisce smaltimento “qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”. In sintesi, viene smaltito tutto ciò che non può essere recuperato. E anche bruciare rifiuti nei termovalorizzatori per produrre energia elettrica e da considerarsi un’operazione di smaltimento. Un altro caso che apparentemente potrebbe configurarsi come un recupero riguarda lo smaltimento dell’amianto in Germania e Austria: pressato in lastre, adeguatamente messe in sicurezza, viene utilizzato per i fondi stradali. Le operazioni di smaltimento come riportato nell’allegato A del decreto sono diverse: la biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, iniezioni in profondità, incenerimento a terra, deposito sul o nel suolo, solo per citarne alcune. La destinazione più comune  è indubbiamente la discarica: un luogo appropriato per accogliere in sicurezza, ovvero senza rischi di contaminazione per l’ambiente, i rifiuti destinati allo smaltimento. La prossima rubrica, sul primo numero del mese di maggio, si occuperà delle aree di stoccaggio: cosa sono e perché sono fondamentali per un’efficiente ed efficace gestione dei rifiuti.

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