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San Marino, mercato del lavoro, ecco cosa non va

da Redazione

Vanga

Ok privilegiare i lavoratori sammarinesi, ma le imprese hanno il diritto di avvalersi delle figure più adatte. Il lavoro temporaneo è nato già morto.

Vanga

 

di Loris Pironi

 

Tutta la verità, ma proprio tutta sul mercato del lavoro a San Marino. Cosa funziona e cosa non funziona. I principi inderogabili che regolano la materia e le cose che andrebbero cambiate. Le imprese sammarinesi tutti i giorni fanno i conti con dinamiche e meccanismi che complicano la vita, che impediscono di competere adeguatamente con i concorrenti italiani (e del resto d’Europa). Ma anche per i lavoratori vale lo stesso discorso. Le tutele che sono state conquistate nel corso degli anni – non tutte ovviamente – oggi che il Titano vive una fase di grande crisi, rischiano di avere un effetto boomerang andando a danneggiare chi vuole lavorare. Facciamo una doverosa premessa: San Marino è un piccolo Stato e le norme che mirano a stabilire una corsia privilegiata per il lavoro dei propri cittadini rappresentano un principio sacrosanto, anche se l’Unione Europea, a cui la politica tutta dice di volersi ispirare, magari va in un’altra direzione. Detto questo, il lavoro in Repubblica è regolato da norme che in diversi casi sono ancora ancorate al vecchio millennio. E chi fa impresa invece ha bisogno di aprirsi, di confrontarsi con l’esterno, ha bisogno di regole al passo con i tempi. Proviamo ad esaminare la quotidianità in cui le imprese sammarinesi si trovano ad operare, e qual è il livello di competitività del mercato del lavoro Made in San Marino. Cercheremo inoltre di mostrarvi tutte le incongruità, punto per punto, che andrebbero risolte una volta per tutte.

 

 

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1 – Assunzioni, ricerca e selezione del personale


Il principio di tutelare l’occupazione dei lavoratori sammarinesi, come dicevamo in premessa, è più che legittima. Ma è legittima, anzi dovrebbe esserlo, anche la necessità delle imprese di poter avvalersi delle migliori figure professionali per le proprie specifiche necessità. Le norme oggi costringono a restringere il campo della ricerca al solo mercato sammarinese. Un paradosso: a San Marino è addirittura sanzionata penalmente ogni forma di mediazione in ambito lavorativo. Chi mette in relazione due o più persone per dar vita ad un rapporto di lavoro, in caso di recidiva, rischia addirittura il carcere (art. 26 della legge n. 95/1989). Viene inoltre posto il divieto di pubblicare annunci di ricerca personale sui giornali. In Italia, ovviamente, un simile blocco non esiste anche se va detto che la pratica poi di fatto supera la legge.

 

2 – Frontalieri


L’assunzione dei lavoratori non residenti a San Marino, è acclarato, è un vero e proprio percorso ad ostacoli. Di fatto l’azienda, una volta verificata la mancanza di professionalità specifiche per le proprie necessità in Repubblica (e magari dopo una lunga trafila di colloqui talvolta senza costrutto) può provare ad attingere alle prestazioni di un lavoratore frontaliero. E ancora, l’impostazione delle procedure del Collocamento fanno sì che debbano essere le aziende ad adeguarsi alle disponibilità dell’Ufficio e non viceversa, con tempi inevitabilmente molto lunghi. Anche per il comprensibile motivo dei carichi lavorativi non viene praticamente mai rispettato il termine di 48 ore per la risposta alle richieste delle aziende. Senza considerare che spesso manca una corrispondenza tra il profilo richiesto e le persone che invece vengono inviate per i colloqui, con ulteriore conseguente perdita di tempo per l’impresa tanto quanto per il lavoratore, che fra l’altro spesso si trova a subire questa prassi frustrante.

 

3 – Orario di lavoro


La questione è attualmente al centro della trattativa per il rinnovo del contratto industria. L’orario settimanale di lavoro a San Marino è decisamente inferiore a quello dell’analogo contratto italiano (37,5 ore contro 40). Inoltre l’articolazione dell’orario di lavoro non può essere decisa dall’impresa, ma deve essere il frutto di un accordo sindacale, senza il quale nulla può essere modificato. Le imprese, di fatto, chiedono di poter contare su una maggiore flessibilità degli orari, per poter far fronte ai picchi di richieste da parte dei propri clienti o committenti. E questo permetterebbe anche di contenere i costi della cassa integrazione. E poi c’è il capitolo dei giorni festivi, che è stato al centro di un’Istanza d’Arengo, bocciata in maniera un po’ troppo frettolosa, forse, dal Consiglio Grande e Generale. Il numero decisamente più elevato di festività a San Marino rispetto all’Italia aumenta il divario di ore lavorate annualmente tra i due Paesi. Come in altri casi qui illustrati, anche per il lavoro festivo si dovrebbe andare a normare una situazione di fatto già in essere. Oggi infatti gran parte delle imprese sono aperte nei giorni festivi sammarinesi che non hanno corrispondenza già in Italia.

 

4 – Lavoro straordinario


Mentre in Italia il lavoro straordinario è obbligatorio, e il lavoratore che si rifiuta è passibile di provvedimenti disciplinari, a San Marino può essere svolto solo su base volontaria. È chiaro che un lavoratore che crede nell’azienda in cui lavora di fatto accetta senza problemi il lavoro straordinario, ma la questione riguarda anche il principio generale. Come quello straordinario, poi, anche il lavoro festivo deve essere autorizzato specificatamente dall’Ispettorato del lavoro. Nei fatti si tratta più che altro di una presa d’atto, dall’ufficio, ma resta comunque una pratica burocratica in più da espletare.

 

5 – Distacchi


I distacchi a San Marino si possono effettuare solo con il consenso del lavoratore. Anche in questo caso la norma vigente è piuttosto complicata e implica una verifica preliminare della presenza di lavoratori sammarinesi che siano disponibili ad essere assunti. Il distacco viene escluso nel caso l’azienda ospitante abbia proceduto a licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti, o qualora la suddetta impresa abbia fatto ricorso alla Cig nel mese precedente.

 

6 – Contratti a tempo determinato


I casi in cui si fa ricorso al tempo determinato, a San Marino, sono indicati tassativamente. Ancora una volta tale strumento viene precluso alle aziende che abbiano proceduto a licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti o che abbiano fatto ricorso alla Cig nel mese precedente. Le distonie della legge: nel caso un’azienda abbia provveduto a non rinnovare un contratto a tempo determinato a un lavoratore, può capitare che un rapporto non nasca con il piede giusto, non può procedere a una nuova assunzione per analoghe mansioni per i tre mesi successive, restando il diritto di precedenza del lavoratore e la sostanziale trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Segnaliamo un altro paradosso: l’obbligo di comunicazione di non rinnovo, pena il pagamento di un’indennità, ovvero l’azienda deve “ricordare” al lavoratore la scadenza ove alla scadenza il rapporto non viene rinnovato.

 

7 – Contratto di formazione e lavoro


Il vecchio strumento del Contratto di formazione è un contratto a tempo indeterminato che di fatto predetermina anche la “carriera” del lavoratore, andando a stabilire, sin dall’origine, l’inquadramento da attribuire al lavoratore. Qui dobbiamo dire che tale strumento è stato migliorato con il Decreto Legge 156/2011, che introduce il Praticato formativo, contratto a tempo determinato della durata massima di 18 mesi.

 

8 – Lavoro temporaneo


In Italia è una prassi comune che ha aperto le porte a molti lavoratori e in diversi casi porta all’inserimento in azienda del lavoratore stesso. A San Marino invece la normativa per il lavoro temporaneo (il riferimento è la cosiddetta “Legge Andreoli”) prevede regole così complesse e vincolanti da rendere impraticabile, nei fatti, questo istituto. Il macchinoso sistema è regolato, nello specifico, dal lungo art. 17. Una conferma di tale affermazione? Tre delle principali agenzie che operavano in Repubblica hanno di fatto cessato l’attività. In buona sostanza, a San Marino per principio il lavoro temporaneo è visto come un lavoro precario a priori, dunque non una cosa buona. E anche se spesso altrove è una sorta di anticamera all’assunzione definitiva, sul Titano è così snobbato e ostacolato che, pur previsto dalla legge, è una strada impraticabile.

 

9  – Collaborazioni coordinate e continuative


Alzi la mano il lavoratore sammarinese che ha in essere con un’impresa un Co.co.co, ovvero una Collaborazione coordinata e continuativa. Per tale tipo di contratto, il DL 156/2011 fissa un limite nell’utilizzo dei Co.co.co. del 20% per le imprese fino a 40 unità e del 10% oltre questa quota.

 

10 – Fattispecie non disciplinate


Ci sono infine fattispecie di lavoro che a differenza dall’Italia, sul Titano non sono disciplinate. I casi principali sono l’outsourcing, l’appalto e l’associazione in partecipazione. Anche in questo caso sarebbe opportuno colmare il vuoto normativo.

 

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