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Licenziamenti, ecco dove è “nascosto” a San Marino l’articolo 18

da Redazione

In Italia è l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori – al centro di una vivace discussione – che disciplina i licenziamenti e tutela il lavoratore. E a San Marino? Fixing è andato a frugare nell’archivio delle leggi e a scovare l’equivalente testo di riferimento.

 

 

SAN MARINO – È sotto i riflettori, in Italia, al centro di una trattativa estenuante che malgrado la rigidità nell’approccio del Ministro Elsa Fornero e del Premier Mario Monti rischia di veder depotenziata l’intera organicità della riforma del mercato del lavoro. È l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che disciplina i licenziamenti, a tutela del lavoratore contro quelli illegittimi, e stabilisce la liceità del reintegro e l’obbligo di risarcire economicamente il lavoratore. I concetti che in Italia sono concentrato nell’art. 18, a San Marino vengono ripresi e sostanzialmente spalmati in diversi articoli (il 4, il 5, il 6, il 7 e soprattutto il 13) della “Legge che detta norme sulle sanzioni disciplinari e sui licenziamenti individuali e collettivi” (la 77/1973).


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A San Marino la legge specifica che “il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo” (art. 4). L’art. 5 specifica che in caso di licenziamento in tronco non è dovuto il preavviso. L’art. 6 invece stabilisce in che cosa consiste il giustificato motivo, oggettivo e soggettivo, alla base dell’eventuale licenziamento, e qual è considerata giusta causa, mentre l’articolo successivo (art. 7) rende nullo il licenziamento discriminatorio, quello ovvero determinato da ragioni di credo politico, fede religiosa, libertà di pensiero e espressione o a seguito di attività (o semplice appartenenza) sindacale. L’art. 13 invece stabilisce che qualora il Magistrato del lavoro accerti che non esistono motivi per il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il licenziamento viene dichiarato nullo e viene ordina il reintegro immediato del lavoratore, oltre al risarcimento dei danni (le mancate retribuzioni percepite). Da segnalare inoltre che l’art. 11 stabilisce che “l’onere della prova dei fatti posti a base del licenziamento grava sul datore di lavoro”. La legge in questione parla anche dei Licenziamenti collettivi per riduzione di personale (Capitolo III) e ne regola la prassi. Anche in questi tempi di crisi, a quanto risulta, la questione dei licenziamenti non è considerata una questione prioritaria a San Marino. Infine da rilevare che le cause di lavoro per licenziamenti sono pochissime.

 

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