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Comunicazioni black list, il DL Semplificazioni pone tetto di 500€ per l’obbligo comunicazione. Basterà?

da Redazione

Il Decreto Semplificazioni ha reso più semplici anche gli adempimenti legati ai rapporti con operatori in paesi black list, compreso quindi anche San Marino. Per le operazioni sotto i 500 euro non c’è più obbligo di comunicazione. Ma è sufficiente?

Via il limite minimo d’importo per il cosiddetto spesometro, novità per quello che riguarda lettere d’intento e domicilio fiscale, trasmissione telematica dei dati contabili per diversi settori, e poi percorso più semplice anche per gli adempimenti legati ai rapporti con operatori in paesi black list, compresa ovviamente la Repubblica di San Marino.

Sono i cambiamenti più rilevanti introdotti dal cosiddetto Decreto Semplificazioni, varato dal Governo la scorsa venerdì 24 febbraio 2012.

Intanto ci soffermiamo in particolare sull’aspetto che tocca più da vicino il Titano, ovvero quello relativo alle comunicazioni black list.

Finora era stato disposto l’obbligo, per tutti i soggetti Iva, di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni – attive e passive – effettuate con soggetti operanti nei paesi inseriti nella black list del Ministero delle Finanze, compresa naturalmente anche la Repubblica di San Marino.

Il DL di semplificazione fiscale ha eliminato il paradosso di dover segnalare anche operazioni di pochi spiccioli, che ben difficilmente possono configurare anche solo l’ipotesi di un reato di natura fiscale. Così l’intervento ha previsto che le operazioni considerate rilevanti – e dunque da inserire obbligatoriamente nell’elenco delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate – sono solo quelle che superano una soglia, stabilita in 500 euro. Secondo esperti commercialisti, tuttavia, la soglia massima di 500 euro pare piuttosto limitata, in quanto il numero di operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sarà verosimilmente molto limitato, quindi l’auspicio potrebbe essere quello di veder innalzata tale soglia in un secondo momento.

Il discorso naturalmente vale sia per le cessioni di beni, sia per le prestazioni di servizi effettuate e ricevute.

Il Decreto Legge di riferimento per la materia, lo ricordiamo, è il 40/2010; l’obbligo è previsto nell’art. 1 del DL.

Con una circolare del 2010 (la n.53) l’Agenzia delle Entrate ha specificato che fa fede la data di registrazione come momento rilevante per stabilire il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare. La comunicazione deve avere una cadenza trimestrale (ma può essere anche mensile) per i soggetti che hanno un ammontare totale trimestrale per ciascuna categoria di operazioni inferiore ai 50 mila euro, mentre diviene obbligatoriamente mensile per un ammontare superiore ai 50 mila.

L’omessa o incompleta comunicazione, al pari della comunicazione di dati incompleti o non veritieri, comporta una sanzione che può andare dai 516 ai 4.132 euro.

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