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Capitali illegali all’estero: inasprite le sanzioni

da Redazione

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Il Governo italiano stringe le maglie. Oltre la soglia di 10 mila euro sanzioni dal 20% al 40%. Il provvedimento è contenuto nel Decreto n.16/2012.

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Si stringono le maglie sui capitali esportati illegalmente all’estero, con un inasprimento delle sanzioni per chi supera la soglia di 10 mila euro. In base al decreto fiscale numero 16 del 2012, l’esportazione di valuta oltre la citata soglia viene sanzionata con applicazione di un importo variabile dal 5% al 20% dell’importo trasferito se l’eccedenza arriva comunque a 10 mila euro. Diversamente, sottolinea il decreto fiscale, la sanzione aumenterà tra una forbice che va dal 20% al 40% se il valore dell’eccedenza sfora i 10.000 euro. In Italia, nei primi giorni di marzo, è in vigore il decreto numero 16, che chiarisce le “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”. In particolare il D.L. numero 16 del 2012 prevede (nell’articolo 11, comma 8, rubricato “Modifiche in materia di sanzioni amministrative”) la modifica degli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 195/2008, rubricato “Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento”.

 

Il decreto n.16/2012


Il DL n. 16/2012 ha apportato sostanziali modiche al D.Lgs. n. 195/2008. In via preliminare, è necessario sottolineare che la disposizione prevista all’art. 11, comma 8, lettera a), D.L. n. 16/2012, modifica l’art. 6, D.Lgs. n. 195/2008. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 3, “il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall’Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza, con priorità per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo”. Prima dell’entrata in vigore della D.L. numero 16 del 2012 era prevista la possibilità di eseguire un sequestro nel limite del 40% dell’importo in eccedenza rispetto al limite individuato nel periodo precedente. Con il D.L. numero 16 del 2012 invece il “sequestro è eseguito nel limite del 30% dell’importo qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro e nel limite del 50% in tutti gli altri casi”.

 

Sanzioni


Il D.Lgs. n. 195/2008, in vigore sino al 1° marzo 2012, sottolineava che “il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro, e comunque non inferiore a 200 euro”. Dal 2 marzo invece – giorno dell’entrata in vigore del DL 16/2012 – il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

 

a) pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 195/2008 se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;

 

b) pari al 15% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.

 

Come annota la relazione illustrativa al D.L. numero 16 del 2012, le nuove disposizioni sono state rese necessarie in quanto “l’esame delle risultanze operative derivanti dall’attività svolta dalla Guardia di Finanza ha portato a ritenere che il previgente quadro sanzionatorio non fosse realmente dissuasivo ed efficace” e che i rischi per il trasgressore erano sin troppo “accettabili e convenienti”.

 

Il legislatore quindi ha deciso:

 

a) un innalzamento dell’aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: 5 per cento dell’eccedenza passerebbe al 15 per cento dell’eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro;

 

b) il mantenimento dell’attuale aliquota (5 per cento) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10.000 euro);

 

c) per effetto delle modifiche apportate al comma 5, lettera a), una sensibile riduzione del limite fissato dell’eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250.000 a 40.000 euro), nonché;

 

d) per effetto delle modifiche apportate al comma 5, lettera b), viene previsto l’aumento del lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).

 

In base alle modifiche apportate dalla lettera c) dell’articolo 11, D.L. numero 16 del 2012, all’art. 8, D.Lgs. n. 195/2008, “il decreto di determinazione della somma dovuta per la violazione deve essere adottato nel termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data in cui il Ministero dell’Economia e delle finanze riceve i verbali di contestazione”. Per effetto delle modifiche apportate dalla lettera c) dell’art. 11 del decreto fiscale all’art. 9, D.Lgs. n. 195/2008, vengono – in sostanza – fissate nuove soglie che rispettano i principi fissati dal regolamento comunitario n. 1889/2005. In particolare, il nuovo articolo 9, D.Lgs. n. 195/2008 prevede che la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, D.Lgs. n. 195/2008 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

 

a) dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;

 

b) dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’art. 3, se tale valore è superiore a 10.000 euro.

 

 

 

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