Home FixingFixing Bonifica e smaltimento amianto: anche sul Titano (ma solo dal 2005) l’utilizzo è vietato

Bonifica e smaltimento amianto: anche sul Titano (ma solo dal 2005) l’utilizzo è vietato

da Redazione

La legge 94/2005 concerne la bonifica e lo smaltimento dell’amianto e dei materiali contenenti amianto nel territorio della Repubblica di San Marino.

 

La legge 94/2005 concerne la bonifica e lo smaltimento dell’amianto e dei materiali contenenti amianto nel territorio della Repubblica di San Marino e detta le norme per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto o materiali contenenti amianto. E’ fatto divieto, nell’intero territorio della Repubblica di San Marino, di importare, esportare, commercializzare, produrre e utilizzare amianto e materiali contenenti amianto.

 

Articolo 2 – definizioni


Ai fini della legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi denominati actinolite; amosite; antofillite; crisotilo; crocidolite; tremolite;

b) rifiuti di amianto: i materiali provenienti dalle operazioni di bonifica e smaltimento nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente, in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall’articolo 3. La gestione dei rifiuti contenenti amianto è regolamentata dalle leggi sammarinesi vigenti; i rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali pericolosi (tossici e nocivi), ai sensi del “Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel territorio della Repubblica di San Marino”;

c) Ditta incaricata: l’impresa e/o le imprese che effettuano operazioni di bonifica, raccolta, trasporto, smaltimento di amianto e materiali contenenti amianto e che sono iscritte allo specifico Albo;

d) bonifica: operazione di rimozione e/o incapsulamento o confinamento dei materiali contenenti amianto;

e) gestione: la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento dei rifiuti di amianto o di prodotti contenenti amianto, compreso il controllo di queste operazioni;

f) smaltimento dei rifiuti di amianto: le operazioni necessarie per l’innocuizzazione dei rifiuti e il conseguente deposito di essi in discarica o interramento controllato;

g) fibra: ai fini delle misurazioni, si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1;

h) edifici a destinazione d’uso privato;

i) edifici a destinazione d’uso collettiva.

 

Articolo 3 – Valori limite


Negli ambienti di lavoro la concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi ove si bonifica o si smaltisce amianto, non può superare i seguenti valori limite, espressi come media ponderata su un periodo di otto ore:

a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo;

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo. Il valore massimo di esposizione per 15 minuti non deve superare più di 5 volte i livelli indicati precedentemente.

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