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Scambi di beni: accordi preferenziali tra Stati

da Redazione

In questo modo spesso è possibile tagliare del 100% i dazi di importazione. Le convenzioni legate all’esistenza del certificato denominato EUR 1.

 

In materia di scambio di beni tra Stati appartenenti all’Unione europea e altri Paesi del resto del mondo, sono in essere una serie di accordi preferenziali. Accordi preferenziali che, in estrema sintesi, si esplicano nel taglio robusto – spesso anche totale – dei dazi nel Paese di importazione. Esiste una rete capillare di accordi di unione doganale, come ad esempio l’accordo di libero scambio con i Paesi candidati all’adesione all’Unione europea (Bulgaria, Romania), creato al fine di promuovere gli scambi commerciali con questi Stati mediante concessioni tariffarie reciproche, e gli accordi di unione doganale con la Turchia, la Repubblica di San Marino e Andorra.

 

Accordi


Le agevolazioni tariffarie, nate dagli accordi siglati tra gli Stati Ue e non-Ue, si basano principalmente sul rispetto delle disposizioni doganali ove sono stabiliti i criteri per l’acquisizione dell’origine delle merci ottenute dalla trasformazione di materie prime o parti di origine diversa. La materia è disciplinata in primo luogo dal Codice Doganale Comunitario (Regolamento CE 2913/92) e dal Regolamento 2454/93 contenente le disposizioni di applicazione dello stesso Codice. Come capire se tra due Stati è in essere una convenzione? L’esistenza dei presupposti previsti dagli accordi si attesta ai fini doganali con l’emissione del certificato denominato EUR 1, oppure del certificato ATR per la Turchia. Per quel che concerne le spedizioni, al di sotto del tetto dei 6 mila euro è prevista un’agevolazione. In questo caso, il certificato Eur 1 viene sostituito da una attestazione di origine della merce in fattura. Nel caso invece di spedizioni dai Paesi in via di sviluppo verso l’Unione Europea, sarà necessario avere il documento che ammette i prodotti importati al beneficio delle preferenze tariffarie, che è il FORM A e che viene rilasciato dall’autorità del paese esportatore. In caso di furto, perdita o distruzione del certificato Eur1, può essere richiesto un duplicato ove sia menzionata espressamente la natura di “duplicato”. Nel nuovo certificato deve essere indicata la data del rilascio dell’Eur 1 originale ed ha efficacia a decorrere da tale data (art. 108 – Reg. CE 2454/93).

 

Made in


L’origine preferenziale va distinta dall’origine non preferenziale o Made in. Quest’ultima è principalmente volta alla tutela del consumatore per ciò che riguarda l’indicazione del luogo di origine del prodotto. Si applica negli scambi commerciali internazionali non regolati dagli accordi preferenziali ed è attestata dal certificato di origine. È inoltre finalizzata all’applicazione di misure di politica commerciale come le restrizioni e le misure di salvaguardia. La definizione dell’origine non preferenziale delle merci è contenuta negli articoli da 23 a 26 del Codice Doganale Comunitario.

 

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