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Italia, rendite finanziarie: aliquota al 20%

da Redazione

Al 31 dicembre erano in vigore due scaglioni ben distinti: 12,50% e 27%.

 

La notizia è passata un po’ sottotraccia: a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata applicata un’unica aliquota del 20% sui redditi da capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, in forza all’approvazione del D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni nella legge numero 148 del 2011. Viene uniformata al 20% la misura della tassazione sulle cosiddette rendite finanziarie. Vale a dire dei proventi realizzati dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali non qualificate e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. La tassazione al 20% sostituisce quella del passato, scorporata in due aliquote: 27% per gli interessi si depositi e conti correnti bancari e 12,5% per tutte le altre rendite finanziarie. Resta al 12,5% la tassazione (interessi e capital gain) dei titoli di Stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l’economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti. La nuova misura scatta sui proventi esigibili e sui capital gain realizzati dal 1° gennaio 2012.

 

Sino al 31 dicembre 2011


Il sistema di tassazione vigente fino al 31 dicembre 2011, prevedeva la tassazione delle cosiddette rendite finanziarie, (redditi di capitale o redditi diversi), con le aliquote del 12,50% o del 27% a seconda della tipologia di strumento finanziario. In particolare erano soggetti ad aliquota del 27%: gli interessi maturati sui depositi bancari, postali e da certificati di deposito; le accettazioni bancarie; i titoli di emittenti privati con durata inferiore ai 18 mesi; le obbligazioni con rendimenti non allineati ai parametri di legge; i titoli atipici. Erano soggetti all’aliquota del 12,50%, invece: i titoli pubblici; i titoli obbligazionari o similari emessi da banche e imprese private con durata superiore ai 18 mesi; le cambiali e gli altri redditi di capitale; i proventi derivanti da partecipazione a fondi d’investimento e gestioni patrimoniali; le plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie non qualificate; i proventi derivanti da azioni e titoli similari.

 

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