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San Marino, attribuzione qualifica di ‘esportatore autorizzato’

da Redazione

Novità introdotte dal DD 2/2012, in esecuzione delle disposizioni UE. La concede l’Ufficio Tributario del Titano, su espressa domanda scritta.

 

Novità in vista per gli esportatori autorizzati. Ne parla dettagliatamente il decreto delegato numero 2 del 23 gennaio 2012: in esecuzione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1207/2001 del Consiglio, dell’11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio e la compilazione nella Comunità di prove dell’origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi, così come modificato dal Regolamento (CE) numero 1617/2006 del Consiglio del 24 ottobre 2006, dal Regolamento (CE) n.75/2008 del Consiglio del 28 gennaio 2008 ed in conformità alle regole contenute negli Accordi in materia di scambi preferenziali tra l’Ue e Paesi terzi, sono definiti i criteri per l’attribuzione della qualifica di “esportatore autorizzato”.

 

Art. 2


La qualifica di esportatore autorizzato è conferita agli operatori economici con sede legale a San Marino, che esportano nei paesi con i quali l’Unione Europea ha concluso accordi preferenziali che prevedono la figura dell’esportatore autorizzato, e che siano stati autorizzati alla compilazione della dichiarazione di origine su fattura dei prodotti che esportano, indipendentemente dal loro valore. La qualifica di esportatore autorizzato è concessa dall’Ufficio Tributario su espressa domanda scritta dell’operatore economico. Nella richiesta trasmessa all’Ufficio Tributario l’esportatore attesta che:  effettua esportazioni a carattere regolare; è in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’Autorità Doganale, il carattere originario delle merci da esportare; conosce le regole d’origine applicabili sulla base degli Accordi preferenziali ed è in possesso di tutti i documenti giustificativi riguardo all’origine.

Al momento della richiesta dell’autorizzazione l’esportatore deve:

 

a) impegnarsi a rilasciare la dichiarazione di origine su fattura, di cui all’allegato II al presente decreto, unicamente per le merci per le quali possiede, al momento dell’operazione, tutte le prove di origine e gli elementi contabili necessari;

 

b) assumersi la responsabilità totale in caso di uso improprio della dichiarazione di origine o dell’autorizzazione;

 

c) assumersi la responsabilità che la persona delegata, in seno all’impresa, della compilazione delle dichiarazioni di origine su fattura, conosca e sappia applicare le regole di origine;

 

d) impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione di origine è stata redatta;

 

e) impegnarsi a presentare all’Autorità Doganale gli elementi di prova di origine ai sensi delle disposizioni relative agli Accordi preferenziali conclusi dall’Unione Europea.

 

E’ compito dell’Ufficio Tributario, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite in qualità di autorità che rilascia l’autorizzazione, controllare regolarmente l’operatività degli esportatori autorizzati.

 

Art. 3


L’Ufficio Tributario attribuisce all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine. Il numero di autorizzazione contiene i seguenti dati: paese di rilascio/ufficio tributario/n. di autorizzazione/anno di primo rilascio. Ottenuta l’autorizzazione, l’esportatore acquisisce la qualifica di esportatore autorizzato. L’autorizzazione ha validità 12 mesi dalla data di rilascio e potrà essere rinnovata. La stessa potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora l’Ufficio Tributario riscontri che l’esportatore abbia abusato o abbia fatto un uso improprio dell’autorizzazione o qualora l’esportatore non sia in grado di fornire le garanzie previste per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 2. Fatta salva l’eventuale concorrente applicazione delle norme penali, nel caso di abuso o uso improprio dell’autorizzazione, oltre alla revoca dell’autorizzazione stessa, l’esportatore è punito, con una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 a 15.000 euro applicata dallo stesso Ufficio Tributario.

 

Art. 4


Le predette norme si applicano, in quanto compatibili, all’emissione dei formulari EUR1 ove ancora previsti dagli Accordi in materia di scambi preferenziali conclusi dall’Unione Europea.

 

 

 

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