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San Marino, vademecum Finanziaria 2012: le novità per le imprese

da Redazione

Articolo per articolo, tutto quello che dovete sapere sulla Legge di Bilancio 2012. Nuove tasse, incentivazioni, pensioni, sgravi, leasing immobiliari.

La Finanziaria, o per meglio dire la Legge n. 200, del 22 dicembre 2011 introduce diverse novità che riguardano le imprese sammarinesi. Vediamole, articolo per articolo.

Art. 24 – “Piano strategico di sviluppo del sistema economico”.
L’art. 24 rimanda ad un allegato, l’Allegato Z, di cui Fixing prima di Natale ha già dato ampiamente conto. Il Piano strategico qui contenuto è una lista di desiderata, tutti interventi che il Governo vorrebbe mettere in campo per il rilancio dell’economia. Si va dalla gestione dei rifiuti al piano per il turismo, dal Parco Scientifico e Tecnologico allo studio per il passaggio dalla Monofase al Sistema Iva e tanto altro ancora.

Art. 27 – “Appalti aziende pubbliche”. La Finanziaria dà incarico al governo di emanare, entro l’ultimo giorno dell’anno, un apposito regolamento concernente gli appalti della Pubblica Amministrazione allo scopo di completare la normativa istituendo finalmente il registro delle imprese per la partecipazione alle gare e monitorare i costi.

Art. 28 – “Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico”. È già operativa, dal 1 gennaio 2012, l’applicazione di una tariffa addizionale dell’1% sulle utenze del gas e dell’energia elettrica per finanziare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Per gli anni successivi la misura e l’articolazione di detta addizionale sarà stabilita dall’Autorità di regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia.

Art. 29 – “Approvvigionamento diretto gas naturale”. Ancora energia, in questo caso parliamo di gas naturale. L’Art. 29 stabilisce che con apposito decreto delegato sarà data la possibilità alle imprese industriali di utilizzare anche eventuali fornitori esterni per approvvigionarsi direttamente di gas naturale, strappando così un prezzo più concorrenziale. Con il già citato decreto sarà anche stabilita la misura dell’imposta indiretta da applicare;

Art. 35 – “Addizionale straordinaria IGR”. Ecco uno degli articoli più contestati, soprattutto dalla CSU. L’applicazione dell’addizionale IGR straordinaria (peraltro già prevista sui redditi 2010, sarà riscossa entro il 29 febbraio 2012 come stabilito dall’art. 13 dalla Legge 184/2011) viene prorogata anche per i redditi relativi all’anno 2011. Detta imposta, a carico di tutti i contribuenti residenti nella misura del 15% dell’imposta netta dovuta, dovrà essere versata entro il 30 giugno 2012. L’imposta addizionale è comunque dovuta nella misura minima di 10 euro, fatto salvo il caso in cui l’imposta netta dovuta sia pari a zero. Restano esclusi i redditi soggetti a ritenuta a titolo definitivo e a tassazione separata. La norma prevede la possibilità di effettuare la compensazione con i crediti vantati dal contribuente.

Art. 36 – “Imposta straordinaria sugli immobili”. Altra imposta straordinaria, altra polemica: parliamo dell’imposta straordinaria sugli immobili (terreni e fabbricati) da riscuotersi nel 2012. Soggetto passivo è l’intestatario del bene immobile in base alle risultanze catastali al 1 gennaio 2012, ovvero, l’utilizzatore del bene in virtù di un contratto di leasing o di altro diritto reale sull’immobile alla medesima data, fatta salva la facoltà di rivalsa pro-quota sui cessionari, per effetto delle cessioni avvenute dopo tale data. Relativamente ai fabbricati si distinguono due tipologie ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta. La prima riguarda i  fabbricati ad uso civile abitazione per i quali l’imposta è data dalla somma tra la quota fissa e la quota variabile maggiorata del 25%; la seconda tipologia comprende invece tutti gli altri fabbricati, per i quali l’imposta è data dalla somma tra la quota fissa e la quota variabile. Il calcolo dell’imposta viene determinato sulla base della tabella riportata in questo stesso art. 36 dove vengono indicate le quote fisse e le quote variabili per ciascuna categoria e classe del fabbricato. E’ precisato inoltre che: l’imposta è dovuta per ogni singola unità immobiliare; è ammessa una detrazione dall’imposta per 150 euro dell’unità immobiliare e relative pertinenze adibita a dimora effettiva del soggetto passivo; per le unità immobiliari che complessivamente costituiscono la sede di esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o di più imprese, facenti capo al medesimo gruppo, la quota fissa è dovuta solamente in relazione all’unità immobiliare principale.
Per quanto riguarda i terreni, l’imposta è pari a 5 volte il valore della rendita catastale per i terreni agricoli e a 20 volte per i terreni edificabili. Le modalità di liquidazione dell’imposta saranno definite con apposito decreto delegato da emanarsi entro il 31/12/2012, il quale potrà prevedere anche modifiche alle disposizioni stabilite nel presente articolo.

Art. 37 – “Sgravio fiscale lavoratori frontalieri”. Per attenuare l’effetto dell’art. 56 introdotto con la precedente legge finanziaria, e in attesa della riforma tributaria, è previsto uno sgravio sulle imposte del 2011 da compensarsi con quelle del 2012 per quei lavoratori frontalieri che hanno un reddito inferiore a 25 mila euro. Anche in questo caso la misura e le modalità saranno stabilite con apposito decreto delegato, di cui per ora non c’è traccia.

Art. 38 – “Imposta minima sul reddito”. E’ prevista per il 2012 una imposta minima sul reddito nella misura di 500 euro per i lavoratori autonomi, imprese individuali e società di persone e di 1.800 euro invece per le società di capitali ed enti assimilati. Tale imposta andrà versata entro il 31 marzo 2012 ed è trattata come acconto di imposta, essendo detraibile in sede di dichiarazione dei redditi per l’esercizio 2012. In caso di eccedenza della tassa rispetto alle imposte dovute, la stessa potrà essere detratta nei due esercizi successivi (2013 – 2014). In tutti i casi non può essere considerata un onere deducibile. Sono esclusi dalla imposta in oggetto tutte le imprese e i lavoratori autonomi nei primi tre esercizi di attività e le imprese in liquidazione o che hanno sospeso l’attività.

Art. 39 – “Modifiche all’art. 58 della Legge 194/2010”. Riguarda le imposte indirette nei mandati e nei contratti di locazione finanziaria. I contratti con i quali vangono trasferiti i mandati fiduciari aventi ad oggetto partecipazioni in società di diritto sammarinese tra soggetti autorizzati dalla Legge 165/2005, nonché tra società estere che svolgono attività fiduciaria in modo equivalente, permanendo il medesimo fiduciante, sono soggetti all’imposta fissa di registro di 155 euro per ogni mandato. La medesima imposta si applica anche in caso di reintestazione in capo al fiduciante. Il trasferimento di contratti di leasing immobiliare fra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 165/2005, permanendo all’atto del trasferimento il medesimo locatario, è soggetto all’imposta di registro in misura fissa pari a 155 euro ed alle imposte di trascrizione e voltura dello 0,10%, ciascuna applicate alla base imponibile determinata dalla somma dei valori delle operazioni finanziarie così come risultato da ciascun contratto, ferma restando l’applicazione minima prevista per entrambe le formalità. Per quanto riguarda il trasferimento di contratti di leasing di beni mobili fra soggetti autorizzati, permanendo il medesimo locatario, ad essi si applica l’imposta di registro in misura fissa pari a 70 euro. Queste ultime due disposizioni hanno efficacia sino al 31/12/2013.

Art. 40 – “Altre disposizioni fiscali”. L’efficacia delle disposizioni previste dall’art. 57 della Legge 194/2010 (regime fiscale per le operazioni di fusione e scissione fra operatori del settore finanziario) sono estese sino al 31/12/2014. I termini di cui all’art. 1 del decreto legge n. 149 del 2011 (rimborso dell’imposta monofase applicate sull’imposta erariale di consumo e sull’imposta di fabbricazione) sono prorogati sino al 31/1/2012. Con il terzo comma dell’articolo in esame, in particolare, viene modificata la decorrenza delle variazioni catastali previste dal’art. 83 della Legge n. 88/1981, facendola decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui è effettuata la verificazione anziché dal 1° gennaio dell’anno successivo come appunto prevedeva la precedente disciplina. E’ dato mandato al Congresso di Stato di emanare un apposito decreto delegato entro il 31/12/2012 per trasformare la tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso. Inoltre è istituito il conto fiscale fra l’Amministrazione finanziaria e gli operatori economici con il quale verranno regolate le posizioni debitorie e creditorie fiscali. La gestione del conto fiscale è demandata all’Ufficio Tributario ed entro il 30/06/2012 con decreto delegato verranno definite tutte le disposizioni concernenti la regolamentazione del conto medesimo. Infine, è estesa all’esercizio 2012 l’imposta speciale straordinaria sui beni di lusso di cui all’art. 54, primo comma, punto b) introdotta dalla Legge 194/2010 e disciplinata dall’art. 22 del decreto delegato n. 50 del 22/03/2011.

Art. 42 – “Disposizioni per l’utilizzo dello strumento del leasing immobiliare”. Per incentivare l’utilizzo di questo strumento, in questa fase di difficoltà del settore immobiliare e di carenza di liquidità per le imprese, in caso di operazioni di leaseback la tassazione al momento del trasferimento del bene immobile alla società di leasing deve assolvere l’imposta di registro nella misura dello 0,30%, l’imposta di trascrizione nella misura dello 0,50% e l’imposta di voltura nella misura dello 0,20%. Rimangono invariate rispetto alle attuali le imposte inerenti la registrazione del successivo contratto di leasing. Al fine di evitare fenomeni di abuso ed indebito risparmio d’imposta, la norma dispone che in caso di cessione o risoluzione a favore di terzi del contratto di leasing di cui al comma precedente si applicano, oltre alle normali imposte previste per la cessione dei contrati di leasing, la differenza tra quanto pagato al comma precedente e quanto previsto dalle tabelle A, B e C allegate al decreto delegato n. 8/2010.

Art. 56 – “Maggiorazioni del calcolo pro-rata previsto dalle Leggi n. 157/2005 e n. 158/2011” (Riforma previdenziale). A partire dal 1 gennaio 2012 la parte del reddito eccedente la retribuzione massima presa a base per il calcolo della pensione, che per attualmente è pari a 42.000 euro, verrà rivalutata per ogni anno di contribuzione nella misura dell’0,1%. Il valore di tale rivalutazione non potrà essere superiore all’importo pari al doppio del tetto sopra indicato, ossia 84.000 euro.   

Art. 57 – “Integrazioni e modifiche alla Legge n. 158/2011” (Riforma previdenziale). Viene estesa anche ai titolari di pensione ordinaria, erogata dall’ISS, la possibilità di esercitare la funzione di Amministratore Unico o Presidente di Società. Costoro sono obbligati ad essere iscritti al fondo gestione separata versando sul 20% del compenso effettivamente percepito e comunque sul reddito non inferiore al minimo previsto dalla suddetta normativa (6.025,00 euro). Per contro, a fronte dei periodi contributivi maturati in tale posizione non è dovuta alcuna prestazione previdenziale a carico dell’ISS, e non è possibile utilizzare i contributi della gestione separata per il ricalcolo della pensione ordinaria. Qualora la società risulti con licenza di esercizio non attiva, l’Amministratore Unico e/o il Presidente sono esonerati dal versamento dei contributi al fondo gestione separata. Per i soggetti non residenti iscritti alla gestione separata, le comunicazioni inerenti la posizione contributiva saranno inviate presso la sede della società o del committente. Inoltre, la società e/o il committente sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni, penalità e interessi. Una specifica importante: in attesa della riforma tributaria, gli iscritti alla gestione separata non sono tenuti al pagamento degli acconti contributivi e provvedono al loro versamento entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero dalla cessazione del contratto o incarico. Qualora il reddito sia superiore al minimo contributivo, il conguaglio sul maggior reddito sarà versato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 67 – “Modifiche all’art. 43 della Legge 23 luglio 2010 n.129 e successive modifiche”. Viene spostato al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale il titolare di licenza, persona fisica o giuridica, è tenuto a dichiarare all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio l’effettiva attività svolta del proprio oggetto di licenza. Lo stesso termine del 31/12/2012 vale per gli operatori economici che pur avendo licenza industriale o di servizio svolgono prevalentemente attività di intermediazione commerciale.

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