Home FixingFixing San Marino, riordino delle licenze: ecco le novità per le imprese

San Marino, riordino delle licenze: ecco le novità per le imprese

da Redazione

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Nadia Lombardi (Segreteria di Stato per l’Industria) fa chiarezza. Adempimenti, scadenze, prima e seconda fase.

 

di Alessandro Carli

 

Ci sono alcune zone d’ombra, all’interno della disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali (Legge n. 129/2010). Ogni operatore economico dovrà dichiarare all’Ufficio Industria Artigianato e Commercio “l’attività effettivamente svolta” o “l’attività prevalente”, secondo le tipologie di cui all’art. 4 della L. 129:

 

1) licenze per attività industriale, ovvero quelle che autorizzano a esercitare professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione e/o trasformazione di beni e dei relativi servizi connessi;

 

2) licenze per attività di servizio, ovvero quelle che autorizzano a esercitare professionalmente un’attività economica organizzata al fine di erogare servizi, a esclusione di quelli di cui al punto precedente;

 

3) licenze per attività artigianale, ovvero quelle che autorizzano ad esercitare le attività di cui alla L.10/1990;

 

4) licenze per attività commerciale, ovvero quelle che autorizzano ad esercitare le attività di cui alla L. 65/2000 che definisce commercio “l’esercizio della intermediazione nella circolazione di beni oggettivamente rilevanti agli effetti dell’attività commerciale, l’esercizio di attività ausiliarie e al predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni”.

 

Adempimenti e scadenze

 

Due i deadline previsti dalla Legge n. 129: 31 dicembre 2011 e 31 maggio 2012. Entro fine anno gli operatori economici che, pur avendo licenza industriale manifatturiera o di servizio, svolgono attività di intermediazione commerciale, dovranno chiedere la trasformazione in commerciale della propria licenza, pena la revoca della stessa. Per la scadenza di maggio invece  ogni operatore titolare di licenza (persona fisica o giuridica) dovrà dichiarare l’attività prevalente  svolta.

 

I quesiti

 

Per fare chiarezza – molte aziende ci hanno contattato in redazione per avere delucidazioni -, abbiamo intervistato Nadia Lombardi, Segreteria di Stato per l’Industria.

 

Il provvedimento interessa tutte le aziende del territorio – banche, edilizia, ecc. – oppure solamente industria, servizi, artigiani e commercio, come indicato dalla normativa?


“Il riordino delle attività comprende tutte le realtà economiche del Paese. Anche il settore edile, oltre ai servizi, l’artigianato, l’industria e il commercio. L’edilizia fa riferimento all’industria. In caso di gara di appalto, è importante sapere l’attività prevalente, in un’ottica di eccellenza. Il settore bancario invece, come quello assicurativo e finanziario, è già controllato dal LISF, e quindi fa capo a Banca Centrale”.

 

Se un’impresa passa da un settore all’altro, basta la comunicazione o deve inoltrare una nuova richiesta?

 

“Basta inoltrare un’istanza all’Ufficio Industria, molto rapida. Il primo step infatti riguarda le licenze delle attività industriali che svolgono attività commerciali”.

 

Nel provvedimento, si parla di prima e seconda fase. Ci può chiarire i passaggi?

 

“In realtà, le due fasi esistevano anche prima. Una volta la risposta doveva venire inviata in 30 giorni: adesso, con le nuove disposizioni, il tempo si è ridotto a cinque giorni. La seconda fase va presentata entro 12 mesi dall’ottenimento dell’accoglibilità della domanda. Questo vale per le licenze normali: per chi cambia settore, basta solamente comunicare il passaggio. Il mantenimento delle due fasi deve essere letto in un’ottica più approfondita. Gli imprenditori devono avere le conferme su quello che stanno facendo. E’ importante che i requisiti soggettivi e iniziali vengano controllati: la documentazione effettiva del possesso di un locale. Come prima, anche adesso devono essere verificati i requisiti iniziali. Le faccio un esempio: io soggetto non idoneo, ho un contratto di affitto e alcuni beni strumentali. Porto tutta la documentazione, ma mi rispondono che non va bene: ho perso il mio investimento. Succede infatti che il locale era disponibile: si stipula un contratto d’affitto e poi si scopre che non ha l’abitabilità oppure la destinazione d’uso non è consona. Tramite l’Ufficio, si possono effettuare tutti i controlli del caso”.

 

I nuovi moduli implicano una nuova licenza o una modifica di quella precedente?

 

“Nessuna nuova licenza: basta la modifica di quella precedente. Nel caso di un operatore industriale che si occupa di commercio, il trasferimento non crea difficoltà. Nessun problema nemmeno per i dipendenti: il versamento dei contributi è stato parificato nel 2010. L’aliquota è la stessa sia per l’industria che per il commercio”.

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