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San Marino, nuove pensioni in arrivo sul secondo pilastro

da Redazione

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Ecco come cambia la previdenza sammarinese con il sistema complementare. Tutto ruota attorno al FondISS. Dal 2012 versamenti obbligatori.

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di Loris Pironi

 

SAN MARINO – Se l’Italia ha deciso di mettere mano alle pensioni in maniera così drastica da far colare qualche lacrimuccia (e non ci preoccupano quelle del Ministro Fornero), San Marino è un passo avanti e la sua riforma previdenziale l’ha già completata. In senso peggiorativo per quelle che saranno le finanze dei lavoratori a fine carriera, in senso migliorativo invece per quello che riguarda la tenuta del sistema.


PENSIONI A SAN MARINO: LO SPECIALE

 

La riforma previdenziale era rimasta in sospeso con la mancata approvazione del cosiddetto “secondo pilastro” contributivo. Ora questa stampella è stata forgiata dal Consiglio Grande e Generale che ha approvato il Pdl che prevede la “Istituzione del Sistema Complementare. Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi della riforma ci soffermiamo brevemente a riepilogare cosa cambia, in soldoni (è proprio il caso di dirlo) per i lavoratori sammarinesi. Abbiamo infatti già parlato sul numero 44 (trovate l’approfondimento nell’home page del nostro sito, www.sanmarinofixing.com) di come si spostano gli equilibri del tasso di sostituzione con la riforma pensionistica: per capirsi, il tasso di sostituzione è la differenza tra l’ultimo stipendio percepito e la prima pensione. Se prima della riforma il tasso era attorno al 92% (per ogni mille euro di stipendio se ne prendevano 920 da pensionati), peraltro una cifra da record per gli standard internazionali, oggi il tasso di sostituzione, conti alla mano, è sceso al 57%. Cioè chi è andato in pensione dopo aver percepito uno stipendio da due mila euro mensili si ritroverebbe a dover fare i conti con una pensione che dovrebbe essere poco più di metà. È questa la nuova generazione mille euro, dunque? Più o meno. Abbiamo usato il condizionale infatti perché questa analisi non affronta il nodo del sistema previdenziale complementare. Che è lo strumento con cui si andrà ad alzare il tasso di sostituzione, portandolo almeno a superare quota 60%, anche se le previsioni – troppo ottimistiche – ascoltate durante il dibattito in Consiglio Grande e Generale parlavano di una quota che si aggirava attorno al 70%.

 

Il FondISS

Fatto tutto questo lungo preambolo entriamo nel vivo della riforma del secondo pilastro. Che a sua volta s’impernia sull’istituzione, presso l’ISS, di un Fondo di Previdenza Complementare, denominato FondISS. Il FondISS, ne sentirete parlare spesso, in futuro, è un fondo nel quale confluiranno i versamenti dei lavoratori riferiti specificatamente al sistema complementare istituito con l’obiettivo di “assicurare adeguati livelli di copertura previdenziale rispetto alla retribuzione/reddito finale dell’iscritto al momento del pensionamento”. Quello di ‘adeguato livello’ è chiaramente un concetto astratto, qui ci sentiamo di ribadire soltanto che forse è il caso di specificare che il FondISS assicurerà un tasso di sostituzione più alto rispetto a quello previsto con il Sistema di Previdenza Principale, ovvero il sistema previdenziale obbligatorio previsto dalla Legge n. 15/1983. Tornando al FondISS va specificato che “ha un patrimonio separato ed autonomo rispetto al patrimonio dell’Istituto per la Sicurezza Sociale”, che non ha scopo di lucro e che dovrà perseguire l’esclusivo interesse degli iscritti, mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse e l’erogazione delle prestazioni”. “FondISS potrà essere utilizzato, altresì, quale fondo per la non autosufficienza in favore degli iscritti”.

Il finanziamento del fondo avviene in regime di contribuzione definita da parte degli iscritti. L’entità delle prestazioni è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione. Ovvero i cittadini versano, e il fondo che si viene a creare cresce con la creazione di interessi e nello stesso tempo consente di erogare i trattamenti pensionistici.

 

A chi si rivolge

I destinatari della previdenza complementare e le modalità di adesione sono stabiliti dall’Art. 3. L’adesione è obbligatoria per tutti coloro che sono iscritti al Sistema di Previdenza Principale (esclusi gli Assistenti a persone permanentemente inferme, che però possono aderire volontariamente). E’ prevista inoltre l’adesione volontaria per coloro che non siano iscritti al Sistema di Previdenza Principale.

La riforma prevede una deroga per chi, all’entrata in vigore della legge, ha già raggiunto un’età anagrafica di 50 anni: per essi l’adesione non è obbligatoria. I lavoratori possono inoltre aderire volontariamente a FondISS, presentando espressa dichiarazione al Comitato Amministratore. “Nel caso di adesione volontaria – specifica la norma – la quota di versamenti contributivi sarà proposta dallo stesso aderente in fase di presentazione della domanda di adesione”.

 

Chi gestirà FondISS

Gli articoli 4 e 5 dicono chi sarà incaricato di gestire il fondo. “FondISS è gestito da un Comitato Amministratore composto da sei membri. La nomina dei membri viene effettuata dal Consiglio Grande e Generale su designazione delle associazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi, rispettando il criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi. Tre membri vengono designati da parte delle associazioni sindacali. Tre membri vengono designati dalle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi”.

Il Cda è chiamato, tra le altre cose, a dettare le linee d’indirizzo del fondo (riferendone dettagliatamente a fine anno in Consiglio Grande e Generale) definendo i criteri di ripartizione ed individuazione del rischio nella scelta degli investimenti e individuando i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio di FONDISS.

 

Prudenza e trasparenza

FondISS, recita l’art. 11, “deve essere gestito secondo principi di prudenza e trasparenza nei confronti degli iscritti e sarà strutturato in un unico comparto prudenziale al fine di garantire la restituzione integrale del capitale versato al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica”. Se il concetto non fosse sufficientemente chiaro, viene specificato ulteriormente dall’art. 17 (“Prestazioni”). Ciò significa che FondISS assicura a chi versa come minimo la stessa cifra che è stata versata dagli iscritti e dai datori di lavoro, non un centesimo di meno.

FondISS, è ribadito, “può gestire le risorse direttamente senza alcuna intermediazione”, oppure “può decidere di avvalersi di soggetti terzi attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni”, naturalmente scegliendo tra soggetti terzi autorizzati per legge. L’art. 11 mette anche i paletti nella gestione, indicando quindi quali sono le caratteristiche richieste in fatto di “prudenza”. Le risorse di FondISS saranno depositate presso Banca Centrale di San Marino.

 

Contribuzione

E ora veniamo agli aspetti concreti. Ecco come lavoratori e datori di lavoro contribuiranno al FondISS.

Il finanziamento del fondo (art. 15) “è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente a partire dal 1° gennaio 2012”.

La quota di contribuzione per i lavoratori dipendenti deve essere ripartita equamente tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti (nonché tra committente e titolare di rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell’art. 18 della Legge n.131/2005). Per quello che riguarda i lavoratori autonomi il finanziamento è attuato naturalmente a carico solo dello stesso lavoratore.

L’aliquota del contributo a carico dei lavoratori dipendenti e titolari Co.Co.Pro., da calcolarsi sull’imponibile previdenziale, sarà inizialmente dello 0,5%, con scatti di mezzo punto percentuale ogni due anni (1 gennaio 2014, 2016 e 2018, quando arriverà al 2%). La stessa aliquota e la stessa cadenza si riferiscono ai datori di lavoro. Per i lavoratori autonomi invece l’aliquota iniziale sarà dell’1% e aumenterà progressivamente dell’1%, con le stesse cadenze, sino a giungere al 4% nel 2018.

La legge prevede inoltre la possibilità di definire un’ulteriore aliquota contributiva mediante contratti e accordi collettivi, anche aziendali.

Il diritto alla prestazione pensionistica – specifica l’art. 17 – “viene acquisito dall’iscritto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel sistema di previdenza principale, avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione a FondISS”.

Un dettaglio significativo: dopo 8 anni di iscrizione a FondISS il lavoratore può richiedere un’anticipazione, fino ad un massimo del 30%, della posizione individuale accumulata, per precise casistiche (spese sanitarie, acquisto prima casa per sé o per i propri figli, spese universitarie in famiglia o come sostegno in caso di inoccupazione da almeno 12 mesi).

 

Contributi detraibili

I contributi obbligatori a carico del dipendente, del lavoratore autonomo o con contratto Co.Co.Pro. sono considerate passività deducibili, dunque scaricabili dalle tasse. Anche i contributi volontari sono deducibili al fine della determinazione del reddito imponibile per un ulteriore importo non superiore a 2.500 euro annui. Per le imprese, gli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro o committenti rientrano tra i costi e le spese deducibili dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.

 

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